CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 47260/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta dell'il novembre 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Gela del 6 aprile 2021 che li ha condannati alla pena di quattro mesi di reclusione ciascuno per il reato di tentata violenza privata aggravata; -Considerato che l'unico motivo comune di ricorso proposto con cui gli imputati deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione del tentativo di violenza privata, è generico in quanto reiterativo delle medesime doglianze contenute nell'atto di appello e alle quali la sentenza impugnata ha fornito risposta esauriente, nonché manifestamente infondato in quanto si traduce in doglianze in punto di fatto, contestando la valutazione dei giudici del merito relazione alla ritenuta idoneità della condotta a determinare una compromissione della libera formazione della volontà del soggetto passivo. Rilevato che la inammissibilità dei ricorsi non consente la instaurazione del rapporto processuale con la conseguenza che non può essere valutata la intervenuta estinzione del reato per prescrizione successivamente alla pronunzia della sentenza di secondo grado. Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il -sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]