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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 20791/2023

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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 30009/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti contro [OSCURATO:PERSONA] + 1 -Intimati; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non può trovare accoglimento l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata dal ricorrente, provenendo essa da una sola parte, piuttosto che da entrambe (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 13969/2004); Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Roma, 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 30009/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti contro [OSCURATO:PERSONA] + 1 -Intimati; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l ’ estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non può trovare accoglimento l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata dal ricorrente, provenendo essa da una sola parte, piuttosto che da entrambe (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13969/2004); Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 11
Decreto Cassazione n. 20791/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris