CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha' ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di furto e utilizzo indebito di carte di credito a lui ascritti (fatti commessi negli anni 2014 e 2015). 2. Avverso tale sentenza il difensore del Lazzeri propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge, per omesso avviso previsto dall'art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., in relazione ai capi F) e G) contestati all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; violazione dei diritti dell'imputato in riferimento alla negata possibilità di accedere ai riti alternativi previsti dagli artt. 439 e 444 cod. proc. pen.; violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. II) Violazione di legge, per mancato avviso all'imputato della facoltà di richiedere i riti alternativi per i reati concorrenti contestati all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (art. 517 cod. proc. pen.). III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla riconosciuta sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti nei confronti dell'imputato per i reati in contestazione; violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. IV) Vizio di motivazione, in relazione alla contestata "destrezza" del furto; difetto di querela. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nessun avviso della facoltà di accedere ai riti alternativi è dovuto all'imputato in relazione alla fase processuale di contestazione suppletiva di reati concorrenti. E', infatti, evidente che in tale fase l'imputato è già assistito da un difensore, il quale assicura la difesa tecnica, ,per cui la previsione dell'avvertimento, a pena di nullità, della facoltà di accedere ai riti alternativi, a garanzia del diritto di difesa, è imposta solo quando il termine di decadenza per tale richiesta cade prima e al di fuori di una fase processuale nella quale l'imputato sia assistito dal difensore. Del resto, nessuna specifica nullità è prevista dal vigente codice di rito sul punto specifico, né il ricorrente ha fornito prova della sussistenza di una concreta lesione del diritto di difesa in relazione alla questione evidenziata, al di là del dato, meramente formale, costituito dall'assenza dell'invocato avviso della facoltà di richiedere riti alternativi, in riferimento ai reati oggetto di contestazione suppletiva. Ciò vale, ovviamente, anche in relazione alla dedotta violazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale, con riguardo alla facoltà di accedere ai riti alternativi in caso di contestazione suppletiva del reato concorrente, posto che tale facoltà è certamente esercitabile dall'imputato, indipendentemente dalla comunicazione di un avviso in tal senso, in nessun modo richiesto dalla vigente normativa processuale. 3. Per quanto attiene al lamentato vizio motivazionale in punto di responsabilità dell'imputato per i reati di furto lui ascritti, si osserva che la doglianza svolge essenzialmente non consentite censure di merito, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che sfugge ai rilievi sollevati dal ricorrente, che si limitano a prospettare l'ipotesi alternativa secondo cui l'imputato avrebbe utilizzato solo il bancomat consegnatogli da un terzo, sollecitando una rilettura dei fatti preclusa in sede di legittimità. I giudici di merito, nel caso di specie, hanno ampiamente e logicamente motivato in ordine alla responsabilità dell'imputato, dando compiutamente conto dell'ascrivibilità al medesimo degli episodi di furto a lui ascritti, nonché dei molteplici elementi di prova a sostegno della decisione, consistenti nelle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento di primo grado dalle persone offese, dal teste Carlini e dal teste Iannini; dai riconoscimenti fotografici dell'imputato effettuati dalle persone offese; dalla pacifica attribuibilità all'imputato dei prelievi di denaro mediante utilizzo delle carte bancomat sottratte alle vittime nell'immediatezza dei furti di cui ai capi A) e D) dell'imputazione. 4. L'ultimo motivo, con il quale il ricorrente si duole del riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza, è manifestamente infondato, visto che tale circostanza aggravante non risulta essere mai stata contestata né applicata in sentenza, a fronte di reati di furto comunque aggravati dalla circostanza di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., come tali procedibili d'ufficio. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, .e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 gi