CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15749/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ri, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarloAugusto Savasta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] OlgaSuriano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LucaMarco Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Presidenza DelConsiglio [OSCURATO:PERSONA], Ministero Della Salute, Ministero dell’Economia edelle Finanze, con domicilio digitale presso l’Avvocatura Generale DelloStato, che ope legis li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4883/2023 depositatail 06/07/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 3721/2024Numero sezionale 294/2026Numero di raccolta generale 15749/2026Data pubblicazione 22/05/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10.000,00 per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 22/05/2026Il PresidenteLina Rubino