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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 luglio 2026

Cassazione n. 27235/2026

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l provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], colpito da ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso dallaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, era trasferito in Italia dalRegno Unito a seguito di procedura di consegna conseguente a mandato di arrestoeuropeo, ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno2002 (come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26febbraio 2009), attuata nell’ordinamento interno con legge 22 aprile 2005, n. 69.Su suolo italiano, il condannato domandava al Tribunale di Pesaro, in funzionedi giudice dell’esecuzione – ai sensi dell’art. 26, § 1, della decisione quadro,rispecchiato dall’art. 33 della legge n. 69 del 2005 – la detrazione, non accordatadal menzionato Ufficio del Pubblico ministero, dalla pena espianda cumulata (paria undici anni e due mesi di reclusione), del periodo (pari a quattro anni, nove mesie due giorni) di sottoposizione, nello Stato estero, anteriormente alla consegna, alregime cautelare del conditional bail, importante, in prospettazione difensiva, unasignificativa e continuativa limitazione della libertà personale, assimilabile, perintensità e contenuti, alla misura custodiale degli arresti domiciliari.2.

Il Tribunale adito rigettava l’istanza, dopo avere preso in esame il regimecautelare in questione (equivalente a una libertà su cauzione, condizionata alrispetto di specifiche prescrizioni) e le caratteristiche da esso concretamenteassunte, quali risultanti dalla nota informativa della polizia britannica e di seguitoindicate:- obbligo di dimora dell’interessato presso la sua residenza londinese, condivieto di allontanarsi dall’abitazione tra le ore 22.30 e le ore 6.00 (curfew, ocoprifuoco); prescrizione, quest’ultima, monitorata mediante applicazione didispositivo elettronico di controllo a distanza;- divieto di espatrio;- ritiro del passaporto;- obbligo di reperibilità telefonica durante l’intera giornata.Il giudice dell’esecuzione reputava che le misure in questione, pur limitativedella libertà personale e di movimento, non fossero connotate da un livello dicoercizione tale da legittimarne l’assimilazione a misure custodiali, le uniche cheavrebbero permesso il riconoscimento dell’invocata fungibilità.3.

Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, mediante attidistinti, rispettivamente sottoscritti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Tali atti sono di seguito illustrati, nei limiti stabiliti dall’art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen.4.

L’atto di ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è articolato in ununico motivo, intestato violazione di legge e vizio di motivazione.In esso sono richiamati i principi regolatori della materia, posti dal dirittosovranazionale e dalla disciplina legislativa interna dettata per conformarvisi.

Laricostruzione normativa, operata da parte ricorrente, è sostanzialmenteconvergente con quella recepita dall’ordinanza impugnata, a mente della quale lesole misure di tipo custodiale possono dare luogo, per il tempo della loroapplicazione, a presofferto detraibile dalla pena espianda.Ciò posto, la difesa ricorrente reputa che detti principi non siano staticorrettamente trasposti al caso di specie.

Essa infatti ritiene che, se lecaratteristiche del conditional bail, come in concreto disposto nei riguardi delcondannato, fossero state apprezzate nella loro intera latitudine (inclusa la duratacomplessiva del regime restrittivo, l’ampiezza della fascia oraria notturna dipermanenza domiciliare, le specifiche modalità di controllo tramite braccialettoelettronico), si sarebbe dovuto inevitabilmente concludere per la riconduzione diquel regime a quello di natura custodiale.Sarebbe in definitiva mancata, ad opera del giudice a quo, una spiegazioneesaustiva e coerente delle ragioni per le quali le misure applicate nonpresentassero contenuti coercitivi assimilabili alla nozione di custodia, comedefinita dall’art. 26, § 1, della decisione quadro.5.

L’atto di ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unicomotivo, in cui si denuncia la violazione del quadro legale di riferimento, di dirittoeuropeo e di diritto interno, anche di livello costituzionale.La difesa ricorrente rammenta che, in base a tale quadro, il periodo di custodiacautelare sofferto all’estero, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, ècomputato ai fini del decorso dei termini massimi di custodia cautelare ed èdetratto, a consuntivo, dalla pena da espiare, in conformità alle tradizionicostituzionali comuni agli stati membri.Tra le misure di custodia cautelare, a tal fine rilevanti, rientrerebbe il regimedi conditional bail, come in concreto dispiegatosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] (il ricorso nerichiama le caratteristiche e la durata), e sarebbe lo stesso diritto inglese aprevedere, nel proprio ambito, la detraibilità dalla pena inflitta del periodo disottoposizione agli obblighi costitutivi del regime in questione (è citato l’art. 240Adel [OSCURATO:PERSONA] del 2003, come modificato nel 2008, pro-tempore vigentenel Paese di intervenuta cattura).Se così non fosse, del resto, il sistema violerebbe gli imprescindibili canoni diproporzionalità ed equità, che permeano la materia della libertà personalenell’intero spazio giuridico europeo.La difesa ricorrente sollecita, in subordine, la rimessione alla Corte di giustiziaUE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, della questione pregiudiziale inerente la correttainterpretazione del pertinente diritto dell’Unione e la compatibilità con esso dellasoluzione di diritto offerta dall’ordinanza impugnata.6.

Il Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] ha tempestivamente replicato con apposita memoria,insistendo nelle conclusioni già rassegnate, previa allegazione del testo delCriminal [OSCURATO:PERSONA] vigente nell’ordinamento inglese, di cui è invocatal’applicazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato, alla luce del quadro legale di riferimento,convenzionale e di diritto interno, al quale l’ordinanza impugnata si è fedelmenteconformata, dando motivata ed esauriente illustrazioni delle conclusioni attinte.2.

Ai sensi dell’art. 26, § 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consigliodel 13 giugno 2002, «(l)o Stato membro emittente deduce il periodo complessivodi custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalladurata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente inseguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative dellalibertà».Il precetto è puntualmente riflesso dalla legislazione interna di attuazione,posto che l’art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che «(i)l periodo dicustodia cautelare sofferto all’estero in esecuzione del mandato d’arresto europeoè computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 delcodice di procedura penale», ossia è computato – oltre che per la determinazionedei termini massimi di custodia cautelare (inclusi quelli di fase, a seguito di Cortecost. n. 143 del 2008) – in detrazione della pena detentiva da espiare a seguitodell’irrevocabilità del titolo, in base alle medesime regole di fungibilità applicate alpresofferto patito in Italia.3.

Secondo la Corte di giustizia UE, la nozione di «custodia», di cui almenzionato art. 26, § 1, della decisione quadro, quale nozione autonoma del dirittodell’Unione, deve essere interpretata in maniera autonoma e uniforme sulterritorio di quest’ultima, tenendo conto dei termini di tale disposizione, del suocontesto e della finalità perseguita dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza29 ottobre 2015, Saudaçor, C‑174/14).Ciò posto, la stessa Corte reputa che l’effetto privativo della libertà, insitonella nozione di «custodia», caratterizza in linea di principio la sola reclusione odetenzione propriamente detta, ma può ricondursi, in casi eccezionali, ad altremisure che, pur non costituendo detenzione o carcerazione in senso stretto, sianoconnotate da un grado tanto elevato di coercizione da dover essere assimilate allareclusione.

Questa è l’ipotesi che ricorre nel caso di misure che, per tipo, durata,effetti e modalità di esecuzione, assumano una tale intensità, da privare la personainteressata della sua libertà in modo analogo ad una carcerazione (sentenza 28luglio 2016, JZ contro [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Śródmieście, C-294/16).Tale assunto è in linea con la giurisprudenza della stessa Corte EDU, secondocui, per determinare se un soggetto sia «privato della libertà» (agli specifici fini dicui all’art. 5 della Convenzione), si deve partire dalla sua situazione concreta e sideve tener conto di un insieme di criteri come il tipo, la durata, gli effetti e lemodalità di esecuzione della misura considerata (sentenza 6 novembre 1980,Guzzardi c.

Italia, § 92; sentenza 5 luglio 2016, Buzadji c.

Repubblica di Moldova,§ 103).4.

La giurisprudenza di legittimità è orientata in senso esattamente conforme.Essa ha, in più occasioni, chiarito -in tema di mandato di arresto europeo- cheil periodo di sottoposizione a misura cautelare, diversa dalla detenzione in carcere,scontato all’estero, può essere computato ai fini di cui all’art. 33 della legge n. 69del 2005 (nei casi esaminati, la decorrenza del termine, massimo o di fase, dellacustodia cautelare in Italia, ma con ragionamento in tutta evidenza estensibile allafattispecie della fungibilità, presa in pari considerazione dalla disposizione citata)solo qualora la persona da consegnare sia stata assoggettata a misure preventiveche, tenuto conto del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione,comportino una effettiva privazione della libertà equiparabile a quella conseguentealle misure custodiali (Sez. 2, n. 2820 del 19/12/2024, dep. 2025, Sardella, Rv.287491-01; Sez. 6, n. 50811 del 07/10/2016, Rv. 268789-01; Sez. 3, n. 9203 del18/12/2012, dep. 2013, Rv. 254513-01).L’art. 33 della legge n. 69 del 2005, conformemente al disposto della normasovranazionale di riferimento, lungi dunque dal comportare una indifferenziataomologazione tra la custodia cautelare italiana e le misure cautelari coercitiveproprie degli ordinamenti esteri, richiesti della consegna, impone di verificare, casoper caso, se la misura applicata fuori dal territorio nazionale sia assimilabile aduna misura (carceraria o domiciliare) «privativa» della libertà personale secondo icanoni sopra elaborati, non dissimili da quelli vigenti anche nel diritto interno perstabilire se una misura formalmente non custodiale, rispetto alla quale si invochi,in executivis, l’applicazione dell’istituto della fungibilità, si sia viceversa atteggiata– qui, evidentemente, per deriva patologica – ad una misura restrittiva di tipopropriamente detentivo.5.

Costante è infatti l’insegnamento di questa Corte, secondo cui, ai fini delladeterminazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per undeterminato reato, la misura cautelare dell’obbligo di dimora subita in relazionead esso non è fungibile, ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta,salvo che la misura stessa sia stata accompagnata dall’indebita imposizioneall’imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arrestidomiciliari (Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Lazzerini, Rv. 281908-01, eprecedenti ivi richiamati).Una tale assimilazione è riscontrabile a seguito dell’imposizione dell’obbligo dipermanenza al domicilio per un lasso temporale eccedente il tempo usualmentetrascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propriaed altrui persona (Sez. 1, n. 37302 testé citata), che può arrivare anche ad undiciore notturne senza sconfinare in arbitrio (Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016, dep.2017, Curea, Rv. 271043-01), mentre non potrebbe essere ragionevolmenteparificato all’intera giornata (sconfinando certamente, in tale caso, in misuracustodiale: Sez. 1, n. 3664 del 19/01/2012, Bonaccorsi, Rv. 251861-01).6.

L’ordinanza impugnata, muovendosi esattamente all’interno del perimetronormativo e giurisprudenziale appena tracciato, è pervenuta all’ineccepibiledeterminazione di escludere che gli obblighi costitutivi del conditional bail, comeconcretamente dimensionati, includenti cioè la permanenza domiciliare notturnaper un tempo giornaliero di sette ore e trenta minuti, eccedessero il tempousualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e curadella propria ed altrui persona, trasmodando in un regime surrettiziamentedetentivo, ad ogni conseguente effetto in tema di fungibilità.Né connotazione para-detentiva poteva annettersi alle ulteriori prescrizioniaccessorie di cui in narrativa (braccialetto elettronico, reperibilità telefonica,divieto di espatrio con ritiro del passaporto), aventi mere finalità strumentali dicontrollo e preservazione degli effetti utili della disponenda consegna.La valutazione giudiziale operata deve ritenersi conclusivamente frutto di unaricognizione logica ed esaustiva delle caratteristiche della misura processuale didiritto anglosassone qui in concreto rilievo, che ha ragionevolmente condotto adescluderne la riconducibilità, secondo i pertinenti parametri interni, ad una misuracustodiale fungibile.7.

Tale esito è perfettamente conforme a quanto ritenuto dalla stessa Cortedi giustizia UE esattamente a proposito della misura del conditional bail, lì ove essaha affermato (sentenza 28 luglio 2016, cit., C-294/16) che, in linea di principio, esalva diversa e più favorevole regolamentazione prevista dal diritto interno delloStato emittente il M.A.E. (qui da escludere), l’art. 26, § 1, della decisione quadroin esame deve essere interpretato nel senso che misure quali l’obbligo dipermanenza al domicilio, finanche per un periodo di nove ore notturne - associatealla sorveglianza della persona interessata a mezzo di un braccialetto elettronico,all’obbligo di presentarsi quotidianamente o più volte alla settimana ad uncommissariato di polizia ad ore stabilite, nonché al divieto di chiedere il rilascio didocumenti validi per l’espatrio - non sono, tenuto conto del tipo, della durata, deglieffetti e delle modalità di esecuzione dell’insieme di tali misure, talmente coercitiveda comportare un effetto di privazione della libertà analogo a quello determinatodalla carcerazione, e da essere quindi qualificate come «custodia» ai sensi delladisposizione convenzionale.Alla luce di questa decisione, non è pertanto necessario investire nuovamentela Corte di giustizia, ex art. 267 TFUE, secondo la sollecitazione di parte ricorrente,che non può essere accolta.E’ noto infatti che il potere-dovere del giudice nazionale di ultima istanza disollevare questione interpretativa pregiudiziale viene meno, ove la questione siastata già «chiarita» dalla giurisprudenza della Corte (v., tra le molte, sentenza 6ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C-561/2019), come è a dirsi nellaspecie.8.

Resta da considerare, da ultimo, che, nel diritto inglese, il periodo di libertàprovvisoria su cauzione [time remanded on bail] è computato nella pena scontata,a norma dell’art. 240A, §1, del [OSCURATO:PERSONA] del 2003, come modificato nel2008, pro-tempore vigente (v. testo allegato alla memoria di replica dell’avvocatoPorcelli), esattamente e solo quando:(a) un tribunale condanna un imputato a una pena detentiva per un reato [acourt sentences an offender to imprisonment for a term in respect of an offence];(b) l’imputato è stato rimesso in libertà su cauzione da un tribunale nel corsoo in relazione al procedimento relativo a tale reato, o a un reato connesso [theoffender was remanded on bail by a court in course of or in connection withproceedings for the offence, or any related offence];(c) la cauzione dell’imputato era soggetta a una condizione qualificante dicoprifuoco e a una condizione di monitoraggio elettronico (“le condizioni rilevanti”)[the offender's bail was subject to a qualifying curfew condition and an electronicmonitoring condition (“the relevant conditions”)].La «condizione qualificante di coprifuoco» presuppone, tuttavia, a norma del§ 12 dell’art. 240A del [OSCURATO:PERSONA], una condizione della cauzione cheobbliga la persona beneficiaria a rimanere in uno o più luoghi specificati per nonmeno di 9 ore complessive al giorno [«qualifying curfew condition» means acondition of bail which requires the person granted bail to remain at one or morespecified places for a total of not less than 9 hours in any given day].Il «coprifuoco» imposto a [OSCURATO:PERSONA] aveva durata nettamente inferiore, secondole incontestate risultanze offerte dall’ordinanza impugnata.Contrariamente agli assunti di parte ricorrente, dunque, la soluzione fattapropria dal giudice a quo non viola affatto il principio di reciprocità, sul quale sifondano gli obblighi di cooperazione internazionale riflessi dalla decisione quadro2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, come modificata dalla decisionequadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009.9.

Dalle considerazioni che precedono deriva la reiezione del proposto ricorso.Il ricorrente deve essere, per l’effetto, condannato al pagamento delle speseprocessuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], colpito da ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso dallaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, era trasferito in Italia dalRegno Unito a seguito di procedura di consegna conseguente a mandato di arrestoeuropeo, ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno2002 (come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26febbraio 2009), attuata nell’ordinamento interno con legge 22 aprile 2005, n. 69.Su suolo italiano, il condannato domandava al Tribunale di Pesaro, in funzionedi giudice dell’esecuzione – ai sensi dell’art. 26, § 1, della decisione quadro,rispecchiato dall’art. 33 della legge n. 69 del 2005 – la detrazione, non accordatadal menzionato Ufficio del Pubblico ministero, dalla pena espianda cumulata (paria undici anni e due mesi di reclusione), del periodo (pari a quattro anni, nove mesie due giorni) di sottoposizione, nello Stato estero, anteriormente alla consegna, alregime cautelare del conditional bail, importante, in prospettazione difensiva, unasignificativa e continuativa limitazione della libertà personale, assimilabile, perintensità e contenuti, alla misura custodiale degli arresti domiciliari.2. Il Tribunale adito rigettava l’istanza, dopo avere preso in esame il regimecautelare in questione (equivalente a una libertà su cauzione, condizionata alrispetto di specifiche prescrizioni) e le caratteristiche da esso concretamenteassunte, quali risultanti dalla nota informativa della polizia britannica e di seguitoindicate:- obbligo di dimora dell’interessato presso la sua residenza londinese, condivieto di allontanarsi dall’abitazione tra le ore 22.30 e le ore 6.00 (curfew, ocoprifuoco); prescrizione, quest’ultima, monitorata mediante applicazione didispositivo elettronico di controllo a distanza;- divieto di espatrio;- ritiro del passaporto;- obbligo di reperibilità telefonica durante l’intera giornata.Il giudice dell’esecuzione reputava che le misure in questione, pur limitativedella libertà personale e di movimento, non fossero connotate da un livello dicoercizione tale da legittimarne l’assimilazione a misure custodiali, le uniche cheavrebbero permesso il riconoscimento dell’invocata fungibilità.3. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, mediante attidistinti, rispettivamente sottoscritti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Tali atti sono di seguito illustrati, nei limiti stabiliti dall’art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen.4. L’atto di ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è articolato in ununico motivo, intestato violazione di legge e vizio di motivazione.In esso sono richiamati i principi regolatori della materia, posti dal dirittosovranazionale e dalla disciplina legislativa interna dettata per conformarvisi. Laricostruzione normativa, operata da parte ricorrente, è sostanzialmenteconvergente con quella recepita dall’ordinanza impugnata, a mente della quale lesole misure di tipo custodiale possono dare luogo, per il tempo della loroapplicazione, a presofferto detraibile dalla pena espianda.Ciò posto, la difesa ricorrente reputa che detti principi non siano staticorrettamente trasposti al caso di specie. Essa infatti ritiene che, se lecaratteristiche del conditional bail, come in concreto disposto nei riguardi delcondannato, fossero state apprezzate nella loro intera latitudine (inclusa la duratacomplessiva del regime restrittivo, l’ampiezza della fascia oraria notturna dipermanenza domiciliare, le specifiche modalità di controllo tramite braccialettoelettronico), si sarebbe dovuto inevitabilmente concludere per la riconduzione diquel regime a quello di natura custodiale.Sarebbe in definitiva mancata, ad opera del giudice a quo, una spiegazioneesaustiva e coerente delle ragioni per le quali le misure applicate nonpresentassero contenuti coercitivi assimilabili alla nozione di custodia, comedefinita dall’art. 26, § 1, della decisione quadro.5. L’atto di ricorso sottoscritto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unicomotivo, in cui si denuncia la violazione del quadro legale di riferimento, di dirittoeuropeo e di diritto interno, anche di livello costituzionale.La difesa ricorrente rammenta che, in base a tale quadro, il periodo di custodiacautelare sofferto all’estero, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, ècomputato ai fini del decorso dei termini massimi di custodia cautelare ed èdetratto, a consuntivo, dalla pena da espiare, in conformità alle tradizionicostituzionali comuni agli stati membri.Tra le misure di custodia cautelare, a tal fine rilevanti, rientrerebbe il regimedi conditional bail, come in concreto dispiegatosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] (il ricorso nerichiama le caratteristiche e la durata), e sarebbe lo stesso diritto inglese aprevedere, nel proprio ambito, la detraibilità dalla pena inflitta del periodo disottoposizione agli obblighi costitutivi del regime in questione (è citato l’art. 240Adel [OSCURATO:PERSONA] del 2003, come modificato nel 2008, pro-tempore vigentenel Paese di intervenuta cattura).Se così non fosse, del resto, il sistema violerebbe gli imprescindibili canoni diproporzionalità ed equità, che permeano la materia della libertà personalenell’intero spazio giuridico europeo.La difesa ricorrente sollecita, in subordine, la rimessione alla Corte di giustiziaUE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, della questione pregiudiziale inerente la correttainterpretazione del pertinente diritto dell’Unione e la compatibilità con esso dellasoluzione di diritto offerta dall’ordinanza impugnata.6. Il Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] ha tempestivamente replicato con apposita memoria,insistendo nelle conclusioni già rassegnate, previa allegazione del testo delCriminal [OSCURATO:PERSONA] vigente nell’ordinamento inglese, di cui è invocatal’applicazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato, alla luce del quadro legale di riferimento,convenzionale e di diritto interno, al quale l’ordinanza impugnata si è fedelmenteconformata, dando motivata ed esauriente illustrazioni delle conclusioni attinte.2. Ai sensi dell’art. 26, § 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consigliodel 13 giugno 2002, «(l)o Stato membro emittente deduce il periodo complessivodi custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalladurata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente inseguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative dellalibertà».Il precetto è puntualmente riflesso dalla legislazione interna di attuazione,posto che l’art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che «(i)l periodo dicustodia cautelare sofferto all’estero in esecuzione del mandato d’arresto europeoè computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 delcodice di procedura penale», ossia è computato – oltre che per la determinazionedei termini massimi di custodia cautelare (inclusi quelli di fase, a seguito di Cortecost. n. 143 del 2008) – in detrazione della pena detentiva da espiare a seguitodell’irrevocabilità del titolo, in base alle medesime regole di fungibilità applicate alpresofferto patito in Italia.3. Secondo la Corte di giustizia UE, la nozione di «custodia», di cui almenzionato art. 26, § 1, della decisione quadro, quale nozione autonoma del dirittodell’Unione, deve essere interpretata in maniera autonoma e uniforme sulterritorio di quest’ultima, tenendo conto dei termini di tale disposizione, del suocontesto e della finalità perseguita dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza29 ottobre 2015, Saudaçor, C‑174/14).Ciò posto, la stessa Corte reputa che l’effetto privativo della libertà, insitonella nozione di «custodia», caratterizza in linea di principio la sola reclusione odetenzione propriamente detta, ma può ricondursi, in casi eccezionali, ad altremisure che, pur non costituendo detenzione o carcerazione in senso stretto, sianoconnotate da un grado tanto elevato di coercizione da dover essere assimilate allareclusione. Questa è l’ipotesi che ricorre nel caso di misure che, per tipo, durata,effetti e modalità di esecuzione, assumano una tale intensità, da privare la personainteressata della sua libertà in modo analogo ad una carcerazione (sentenza 28luglio 2016, JZ contro [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Śródmieście, C-294/16).Tale assunto è in linea con la giurisprudenza della stessa Corte EDU, secondocui, per determinare se un soggetto sia «privato della libertà» (agli specifici fini dicui all’art. 5 della Convenzione), si deve partire dalla sua situazione concreta e sideve tener conto di un insieme di criteri come il tipo, la durata, gli effetti e lemodalità di esecuzione della misura considerata (sentenza 6 novembre 1980,Guzzardi c. Italia, § 92; sentenza 5 luglio 2016, Buzadji c. Repubblica di Moldova,§ 103).4. La giurisprudenza di legittimità è orientata in senso esattamente conforme.Essa ha, in più occasioni, chiarito -in tema di mandato di arresto europeo- cheil periodo di sottoposizione a misura cautelare, diversa dalla detenzione in carcere,scontato all’estero, può essere computato ai fini di cui all’art. 33 della legge n. 69del 2005 (nei casi esaminati, la decorrenza del termine, massimo o di fase, dellacustodia cautelare in Italia, ma con ragionamento in tutta evidenza estensibile allafattispecie della fungibilità, presa in pari considerazione dalla disposizione citata)solo qualora la persona da consegnare sia stata assoggettata a misure preventiveche, tenuto conto del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione,comportino una effettiva privazione della libertà equiparabile a quella conseguentealle misure custodiali (Sez. 2, n. 2820 del 19/12/2024, dep. 2025, Sardella, Rv.287491-01; Sez. 6, n. 50811 del 07/10/2016, Rv. 268789-01; Sez. 3, n. 9203 del18/12/2012, dep. 2013, Rv. 254513-01).L’art. 33 della legge n. 69 del 2005, conformemente al disposto della normasovranazionale di riferimento, lungi dunque dal comportare una indifferenziataomologazione tra la custodia cautelare italiana e le misure cautelari coercitiveproprie degli ordinamenti esteri, richiesti della consegna, impone di verificare, casoper caso, se la misura applicata fuori dal territorio nazionale sia assimilabile aduna misura (carceraria o domiciliare) «privativa» della libertà personale secondo icanoni sopra elaborati, non dissimili da quelli vigenti anche nel diritto interno perstabilire se una misura formalmente non custodiale, rispetto alla quale si invochi,in executivis, l’applicazione dell’istituto della fungibilità, si sia viceversa atteggiata– qui, evidentemente, per deriva patologica – ad una misura restrittiva di tipopropriamente detentivo.5. Costante è infatti l’insegnamento di questa Corte, secondo cui, ai fini delladeterminazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per undeterminato reato, la misura cautelare dell’obbligo di dimora subita in relazionead esso non è fungibile, ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta,salvo che la misura stessa sia stata accompagnata dall’indebita imposizioneall’imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arrestidomiciliari (Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Lazzerini, Rv. 281908-01, eprecedenti ivi richiamati).Una tale assimilazione è riscontrabile a seguito dell’imposizione dell’obbligo dipermanenza al domicilio per un lasso temporale eccedente il tempo usualmentetrascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propriaed altrui persona (Sez. 1, n. 37302 testé citata), che può arrivare anche ad undiciore notturne senza sconfinare in arbitrio (Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016, dep.2017, Curea, Rv. 271043-01), mentre non potrebbe essere ragionevolmenteparificato all’intera giornata (sconfinando certamente, in tale caso, in misuracustodiale: Sez. 1, n. 3664 del 19/01/2012, Bonaccorsi, Rv. 251861-01).6. L’ordinanza impugnata, muovendosi esattamente all’interno del perimetronormativo e giurisprudenziale appena tracciato, è pervenuta all’ineccepibiledeterminazione di escludere che gli obblighi costitutivi del conditional bail, comeconcretamente dimensionati, includenti cioè la permanenza domiciliare notturnaper un tempo giornaliero di sette ore e trenta minuti, eccedessero il tempousualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e curadella propria ed altrui persona, trasmodando in un regime surrettiziamentedetentivo, ad ogni conseguente effetto in tema di fungibilità.Né connotazione para-detentiva poteva annettersi alle ulteriori prescrizioniaccessorie di cui in narrativa (braccialetto elettronico, reperibilità telefonica,divieto di espatrio con ritiro del passaporto), aventi mere finalità strumentali dicontrollo e preservazione degli effetti utili della disponenda consegna.La valutazione giudiziale operata deve ritenersi conclusivamente frutto di unaricognizione logica ed esaustiva delle caratteristiche della misura processuale didiritto anglosassone qui in concreto rilievo, che ha ragionevolmente condotto adescluderne la riconducibilità, secondo i pertinenti parametri interni, ad una misuracustodiale fungibile.7. Tale esito è perfettamente conforme a quanto ritenuto dalla stessa Cortedi giustizia UE esattamente a proposito della misura del conditional bail, lì ove essaha affermato (sentenza 28 luglio 2016, cit., C-294/16) che, in linea di principio, esalva diversa e più favorevole regolamentazione prevista dal diritto interno delloStato emittente il M.A.E. (qui da escludere), l’art. 26, § 1, della decisione quadroin esame deve essere interpretato nel senso che misure quali l’obbligo dipermanenza al domicilio, finanche per un periodo di nove ore notturne - associatealla sorveglianza della persona interessata a mezzo di un braccialetto elettronico,all’obbligo di presentarsi quotidianamente o più volte alla settimana ad uncommissariato di polizia ad ore stabilite, nonché al divieto di chiedere il rilascio didocumenti validi per l’espatrio - non sono, tenuto conto del tipo, della durata, deglieffetti e delle modalità di esecuzione dell’insieme di tali misure, talmente coercitiveda comportare un effetto di privazione della libertà analogo a quello determinatodalla carcerazione, e da essere quindi qualificate come «custodia» ai sensi delladisposizione convenzionale.Alla luce di questa decisione, non è pertanto necessario investire nuovamentela Corte di giustizia, ex art. 267 TFUE, secondo la sollecitazione di parte ricorrente,che non può essere accolta.E’ noto infatti che il potere-dovere del giudice nazionale di ultima istanza disollevare questione interpretativa pregiudiziale viene meno, ove la questione siastata già «chiarita» dalla giurisprudenza della Corte (v., tra le molte, sentenza 6ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C-561/2019), come è a dirsi nellaspecie.8. Resta da considerare, da ultimo, che, nel diritto inglese, il periodo di libertàprovvisoria su cauzione [time remanded on bail] è computato nella pena scontata,a norma dell’art. 240A, §1, del [OSCURATO:PERSONA] del 2003, come modificato nel2008, pro-tempore vigente (v. testo allegato alla memoria di replica dell’avvocatoPorcelli), esattamente e solo quando:(a) un tribunale condanna un imputato a una pena detentiva per un reato [acourt sentences an offender to imprisonment for a term in respect of an offence];(b) l’imputato è stato rimesso in libertà su cauzione da un tribunale nel corsoo in relazione al procedimento relativo a tale reato, o a un reato connesso [theoffender was remanded on bail by a court in course of or in connection withproceedings for the offence, or any related offence];(c) la cauzione dell’imputato era soggetta a una condizione qualificante dicoprifuoco e a una condizione di monitoraggio elettronico (“le condizioni rilevanti”)[the offender's bail was subject to a qualifying curfew condition and an electronicmonitoring condition (“the relevant conditions”)].La «condizione qualificante di coprifuoco» presuppone, tuttavia, a norma del§ 12 dell’art. 240A del [OSCURATO:PERSONA], una condizione della cauzione cheobbliga la persona beneficiaria a rimanere in uno o più luoghi specificati per nonmeno di 9 ore complessive al giorno [«qualifying curfew condition» means acondition of bail which requires the person granted bail to remain at one or morespecified places for a total of not less than 9 hours in any given day].Il «coprifuoco» imposto a [OSCURATO:PERSONA] aveva durata nettamente inferiore, secondole incontestate risultanze offerte dall’ordinanza impugnata.Contrariamente agli assunti di parte ricorrente, dunque, la soluzione fattapropria dal giudice a quo non viola affatto il principio di reciprocità, sul quale sifondano gli obblighi di cooperazione internazionale riflessi dalla decisione quadro2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, come modificata dalla decisionequadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009.9. Dalle considerazioni che precedono deriva la reiezione del proposto ricorso.Il ricorrente deve essere, per l’effetto, condannato al pagamento delle speseprocessuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente