CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2001
Cassazione n. 16344/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/2001 avverso la sentenza del 22/03/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art.444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, nn. 2) e 5) cod. pen., e 110, 337, 61 n. 2 cod. pen. Formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di valutare la sussistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza, peraltro, argomentare in ordine alla responsabilità dell'imputato, violando l'obbligo motivazionale. Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2" bis, cod. proc. pen.. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore cIl [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen., il provvedimento è firmato per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 9cig i