CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24339/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e depositato il 18 aprile 2019, avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 17 aprile 2018 (con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione), rilevandone la tardività rispetto al 30 settembre 2018, giorno in cui scadeva il termine per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585, comma 2, cod. proc. pen. Osservava la Corte territoriale che l'impugnazione era stata proposta evidenziando che era stato possibile proporre l'appello solo dopo la notifica (19 dell'ordinanza di correzione degli errori materiali contenuti nella decisione, provvedimento depositato il 22 marzo 2019; che tale circostanza era però irrilevante, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale processuale in relazione all'erronea applicazione dell'art. 585 cod. proc. pen.; la sentenza di primo grado era stata depositata in data 16 luglio 2018, ma la cancelleria non aveva proceduto alla redazione dell'intestazione, così impedendo che la sentenza fosse resa pubblica, per una serie di errori (concernenti il tenore delle imputazioni e le indicazioni relative all'elezione di domicilio effettuata dall'imputato, che avrebbero comportato la nullità delle successive notificazione); che solo dopo alcuni mesi il Collegio si era nuovamente riunito, per procedere alla correzione di quegli errori; che il difensore si era attivato conferendo delega ad un collega per conoscere la data in cui sarebbe stata depositata nella sua integralità la motivazione della sentenza; sottolineava che nell'intestazione della sentenza non era riportata né la data del deposito della motivazione, né quella dell'eventuale intervenuta irrevocabilità della sentenza; era, pertanto, erronea la determinazione operata dall'ordinanza impugnata circa il termine da cui doveva decorrere il termine per impugnare la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. L'annotazione apposta in calce alla motivazione della sentenza di primo grado, non contestata dal ricorrente, rende certo che la motivazione fu depositata il 16 luglio 2018; considerata la presenza dell'imputato nel giudizio di primo grado, era onere del difensore richiedere tempestivamente il rilascio di copia della sentenza, circostanza che non è stata dimostrata, ma neppure allegata, dal ricorrente (né è stato provato che la richiesta non fu soddisfatta dall'ufficio giudiziario, circostanza che avrebbe in astratto potuto integrare un evento di forza maggiore idoneo a giustificare la rimessione in termini della parte) il quale reitera nel ricostruire gli eventi successivi che hanno condotto alla correzione degli errori materiali contenuti nella decisione, eventi che però né influivano evidentemente sul contenuto della motivazione, né avrebbero potuto influire sul decorso del termine per proporre l'impugnazione (poiché «l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione»: Sez. 3, n. 13006 del 18/12/2014, dep. 2015, Mazza, Rv. 262995 - 01; Sez. 2, n. 34225 del 14/05/2014, Faleh, Rv. 260341 - 0). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor