CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 dicembre 2018
Cassazione n. 17837/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8376/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro TRENITALIA S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore con institore nel presente giudizio avvocato [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'ERCOLE che la rappresenta e difende ; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 733/2018,depositata il 18/12/2018 , R.G.N. 543/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] c on sentenza n. 733 del 18.12.2018 ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza di primo grado - che l’aveva condannata al pagamento, con Trenitalia s.p.a. quale committente ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, in favore di [OSCURATO:PERSONA] (suo dipendente dall’1 agosto 2011, transitato da precedente datore di lavoro in forza di cessione del contratto di appalto con la predetta società, avente ad oggetto la pulizia dei convogli ferroviari), della somma di € 836,81 a titolo di importo una tantum Allegato A CCNL mobilità Area AF 20.7.2012. 1.1. Per quanto ancora interessa la Corte territoriale ha ritenuto che al lavoratore spettasse l’importo una tantum rivendicato - da porre interamente a caricodel solo datore attuale al momento di introduzione della previsione contrattuale collettiva perché da erogare con la retribuzione – e, in esito alla sua argomentata interpretazione in combinazione con il “verbale di accordo” di assunzione dell’impegno e avuto anche riguardo al tenore dell’art. 4 Agens-Ancp, seppur non applicabile a Gierre s.r.l. in quanto (non già innovativo, ma) attuativo del precedente CCNL mobilità del 20 luglio 2012, ha ribadito l a solidarietà dell’obbligazione della co mmittente Trenitalia s.p.a., già accertata dal Tribunale e non impugnata dalla società in via autonoma, né incidentale. 2. Gierre s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.. Trenitalia s.p.a. si è costituita aderendo alle conclusioni della società ricorrente e concludendo anch’essa per la cassazione della sentenza ed il rigetto della pretesa azionata dal lavoratore. Il lavoratore è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1294, 1362 – 1371 c.c., dell’allegato A CCNL Mobilità del 2012 e dell’art. 4 del verbale di accordo Agens-ancp del 5 giugno 2014, per erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale, spettante alla Corte di legittimità per equiparazione alla violazione di norme di diritto, in quanto non osservati dalla Corte territoriale i criteri ermeneutici soggettivi, secondo la comune volontà delle parti, né oggettivi. Sostiene parte ricorrente che erroneamente era stato posto interamente a carico della ricorrente, l’intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi (dall’1 agosto 2009 al 31 agosto 2012) nel quale il predetto aveva lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici di Trenitalia s.p.a., anziché il solo periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze (dall’1 agosto 2011 al 31 agosto 2012), e ciò nonostante la chiara espressione letterale dell’allegato A che prevedeva la corresponsione, “ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle [OSCURATO:PERSONA] del 16.4.2003”, dell’indennità una tantum con le retribuzioni dei mesi di agosto 2012 e ottobre 2012, “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo diriferimento”, tenuto conto della natura di mancato adeguamento economico della retribuzione, per vacanza contrattuale, dell’indennità una tantum, in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa e in assenza di alcun vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici. 4. Il motivo è fondato. 4.1. Nell'esercizio della funzione cd. para nomofilattica coerente con la nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 2006 (Cass. 19 marzo 2014 n. 6335; Cass. 18 dicembre 2014 n. 26738; Cass. 28 maggio 2018, n. 13265; Cass. 18 novembre 2019, n. 29893; Cass. 12 aprile 2021, n. 9583), questa Corte, in vicenda analoga all’odierna, è pervenuta alla conclusione che l’indennità di vacanza contrattuale (alla qualeè riconducibile l’una tantum in oggetto, secondo quanto è dato evincere oltre che dal tenore delle difese spiegate nel ricorso principale, dal fatto che essa è riconosciuta “a copertura” del periodo 1° gennaio 2009 -31 agosto 2012) «ha … la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva»; ed ha, in particolare, precisato che «conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”» (Cass. 14 gennaio 2021, n. 554 e n. 555, in motivazione sub p.ti da 9. a 9.3.). 5.2. Nella sostanziale irrilevanza –ai fini dell’interpretazione in questione –dell’art. 4 dell’accordo Agens - Ancp, in quanto “non si applica per dato pacifico” a Gierre s.r.l. (così al primo capoverso di pg. 5, p.to b5 della sentenza), si deve pertanto ritenere che l’indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all’effettuazione della prestazione lavorativa, possa essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l’obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo. 5.3. Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata che riformata può essere decis a nel merito - non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte c.p.c.- con il rigetto della originaria domanda del lavoratore. 6. Il solo recente assestamento della giurisprudenza di legittimità nel senso qui adottato e l’esistenza di orientamenti di senso contrario nei giudizi di merito autorizza la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo ne