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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 48502/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CANADE' ROSSELLA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/06/2023 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Mantova disponeva l'archiviazione del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] GRAZIOLI e Rossella CAVADE' per il reato di cui all'art. 595, comma 2 e 3, cod. pen. in danno della persona offesa ricorrente.

2. Avverso tale decreto, il PALUMBO propone ricorso per cassazione, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la nullità del provvedimento di archiviazione in quanto emesso de plano a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione per violazione del principio del contradditorio sancito dall'art. 111 Cost., nonché degli artt. 127, comma 5, 409, e 410 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto deve essere riqualificato quale reclamo di cui all'art. 410- bis, comma 2, cod. proc. pen. poiché pone una questione di nullità del decreto di archiviazione in quanto pronunciato in mancanza del contraddittorio con le parti e gli altri soggetti interessati e dunque un vizio almeno astrattamente riconducibile al rispetto delle norme regolanti il procedimento in camera di consiglio e quindi all'art. 127, comma 5, dello stesso codice.

La possibilità di proporre reclamo contro il provvedimento di archiviazione, se rende irrituale il ricorso per cassazione, consente, tuttavia, di non dichiarare lo stesso inammissibile in applicazione del principio della conversione delle impugnazioni sancito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., avente carattere generale (Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221).

Atteso, dunque, che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, e il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio a tal fine predisposto dall'ordinamento (Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003, dep. 2004, Rv. 227092), il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto di archiviazione dalla persona offesa denunciante deve essere qualificato come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. e trasmesso al Tribunale di Mantova, che deve procedere all'esame di detta impugnazione alla stregua della disciplina relativa a detto mezzo di gravame, poiché, come è stato sottolineato dalle medesime Sezioni Unite nella pronuncia c.d.

Terkuci, l'operare del principio di conservazione dei mezzi di impugnazione non può comunque comportare alcuna deroga alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez.

U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119).

P.Q.M..

Convertito il ricorso in reclamo dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Mantova per il giudizio.

Così deciso in Roma il 24 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CANADE' ROSSELLA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/06/2023 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Mantova disponeva l'archiviazione del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] GRAZIOLI e Rossella CAVADE' per il reato di cui all'art. 595, comma 2 e 3, cod. pen. in danno della persona offesa ricorrente. 2. Avverso tale decreto, il PALUMBO propone ricorso per cassazione, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la nullità del provvedimento di archiviazione in quanto emesso de plano a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione per violazione del principio del contradditorio sancito dall'art. 111 Cost., nonché degli artt. 127, comma 5, 409, e 410 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto deve essere riqualificato quale reclamo di cui all'art. 410- bis, comma 2, cod. proc. pen. poiché pone una questione di nullità del decreto di archiviazione in quanto pronunciato in mancanza del contraddittorio con le parti e gli altri soggetti interessati e dunque un vizio almeno astrattamente riconducibile al rispetto delle norme regolanti il procedimento in camera di consiglio e quindi all'art. 127, comma 5, dello stesso codice. La possibilità di proporre reclamo contro il provvedimento di archiviazione, se rende irrituale il ricorso per cassazione, consente, tuttavia, di non dichiarare lo stesso inammissibile in applicazione del principio della conversione delle impugnazioni sancito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., avente carattere generale (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221). Atteso, dunque, che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, e il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio a tal fine predisposto dall'ordinamento (Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003, dep. 2004, Rv. 227092), il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto di archiviazione dalla persona offesa denunciante deve essere qualificato come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. e trasmesso al Tribunale di Mantova, che deve procedere all'esame di detta impugnazione alla stregua della disciplina relativa a detto mezzo di gravame, poiché, come è stato sottolineato dalle medesime Sezioni Unite nella pronuncia c.d. Terkuci, l'operare del principio di conservazione dei mezzi di impugnazione non può comunque comportare alcuna deroga alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119). P.Q.M.. Convertito il ricorso in reclamo dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Mantova per il giudizio. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 48502/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris