CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 7 febbraio 2019, con cui il Tribunale di Varese aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998, commesso il 16 gennaio 2019, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego del riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con sentenza in data 5 febbraio 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, in quanto prospetta la condizione di clandestinità come prova dell'unicità del disegno criminoso, senza alcuna critica alla struttura della motivazione con la quale il secondo giudice, evidenziando che il primo reato, ed anche la relativa condanna, erano precedenti rispetto al decreto di espulsione la cui violazione aveva integrato il successivo reato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022