CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2023
Cassazione n. 33960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione, con conclusioni scritta ribadite con note del 29/06/2023; lette le conclusioni e la nota spese della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 12/04/2022, appellata da [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (capo a) artt. 56, 110, 640 cod. pen.; capo b) artt. 110, 478, 482 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione al rapporto con la persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello, quanto alla violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 640 cod. pen., non spiega come il ricorrente possa aver effettivamente violato tale disposizione consegnando le quietanze di pagamento, contraffatte in data marzo 2015, mentre queste in concreto venivano utilizzate dal Chiarotti in data aprile 2016; gli artifici e raggiri non sono mai stati diretti verso [OSCURATO:PERSONA], mentre intercorrevano rapporti solo ed esclusivamente con il Chiarotti. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione per il mancato riconoscimento dell'estinzione del reato di cui al capo b) di imputazione per intervenuto decorso del termine di prescrizione, intervenuto durante il giudizio di appello. 2.3. La difesa depositava conclusioni scritte in data 29/06/2023, insistendo nei motivi di ricorso e contestando le conclusioni del Procuratore generale. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 4.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito. Questa Corte ha ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre I' diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Il ricorrente nel lamentare vizio della motivazione realizza, in ordine ai fatti oggetto di contestazione, una lettura parcellizzata, con un richiamo del tutto limitato all'esito dibattimentale, senza confrontarsi con l'articolata, logica e persuasivamente argomentata, motivazione della Corte di appello anche quanto alle modalità della condotta truffaldina posta in essere, alle caratteristiche della falsificazione documentale, alla chiara portata della stessa, alla diretta provenienza della documentazione dal ricorrente, alla caratteristica della tentata truffa (a prescindere da un diretto contatto con Equitalia) alla descrizione degli artifici e raggiri posti in essere, tra l'altro con condotta ripetuta, oltre che, ed infine, alla piena considerazione delle versioni alternative fornite dal ricorrente. In sostanza, dunque, ci si è limitati a reiterare doglianze motivatamente disattese in mancanza di confronto con la decisione impugnata, anche quanto al tema della diversità tra soggetto passivo della truffa e soggetto nei cui confronti vengono posti in essere gli artifici e raggiri; mentre la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304-01; Sez. 2, n. 39958 del 19/07/2018, Ferrigno, Rv. 273820-01). 4.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la prescrizione maturerà in data 08/09/2024, integrando la condotta dell'imputato il reato di truffa a consumazione prolungata, sicché il momento della consumazione del reato - dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione - è quello in cui cessa la situazione di illegittimità, e coincide con la data indicata in contestazione. 4.3. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi