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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 25558/2023

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25361/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla Via F. Denza n. 3, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 2. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1067/2018, pubblicata il 5.6.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di L’Aquila, in totale riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dall’Antenucci per il pagamento di €. 22 . 831 , 54 a titolo di compenso per la redazione di un business plan ed il conseguimento di un finanziamento agevolato ex L.R.

Abruzzo n.77/00 nel settore del turismo.

Oggetto: compensi professionali Il ricorrente aveva sostenuto di aver concordato con la [OSCURATO:SOCIETA]. un corrispettivo pari al 5% dell’ammontare del finanziamento agevolatoerogato (pari ad €. 365.752,29) ; la società aveva invece sostenuto che la percentuale del 5% andava calcolata sull’ammontare del contributo in conto interessi (€ 79.057,74), tale essendo il beneficio effettivamente o ttenut o tramite l’ opera del professionista. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha ritenuto fondate le tesi dell’appellante, affermando che le parti avevano voluto riconoscere al ricorrente un compenso a percentuale sull’importo del contributo in conto interessi per la ritenuta equipollenza, sul piano letterale, tra l’espressione “finanziamento agevolato” utilizzata dai contraenti e “agevolazione concessa” che il contratto indicava come contenuto della prestazione professionale, nonché in ossequio al canone di interpretazione secondo buona fede, non essendo plausibile riconoscere un compenso rapportato ad un importo tale da non determinare alcun beneficio per la parte”.

La Corte di merito ha poi sostenuto ritenuto che la clausola, se diversamente interpretata, sarebbe risultata priva di utilità per la committente, potendo, a seconda dei casi, prevedere un corrispettivo superiore o pari al beneficio conseguito tramite l’opera del professionista; inoltre, poiché il contenuto dell’accordo era stato predisposto unilateralmente dal ricorrente, nel dubbio, andava intesa in senso favorevole alla assistita e che inoltre che il medesimo significato dell’espressione “finanziamento agevolato concesso” trovava riscontro nelle espressioni impiegate in taluni atti regionali, nel rogito notarile con cui era stato costituito il vincolo a garanzia del finanziamento, nella terminologia della L.R.

Abruzzo e dal relativo regolamento attuativo.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1362 e ss. c.c., vizio di motivazione ed omesso esame di un documento decisivo, lamentando la violazione del criterio di interpretazione letterale, per aver la Corte di merito ritenuto equivalenti le espressioni “finanziamento agevolato” ed “agevolazione concessa” e per aver immotivatamente ritenuto che le parti, con la terminologia adoperata, avessero inteso parametrare le spettanze professionali al beneficio effettivamente goduto da una sola delle parti, impiegando a fini interpretativi elementi extra testuali cui le parti non avevano fatto riferimento.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1366, 1369, 1370 c.c. e 115 e 116 c.p.c.,sostenendo che, nell’interpretare il contratto di incarico, non poteva darsi rilievo ai benefici e ai vantaggi previsti a favore di una sola parte contrattuale, né ritenere contraria a buona fede la previsione di un compenso a percentuale calcolato sull’intero importo del finanziamento, occorrendo, nel dubbio, tener conto della natura e l’oggetto degli accordi intercorsi .

Non vi era prova che il contratto fosse stato predisposto dall’Antenucci, avendo anche la [OSCURATO:SOCIETA]. sostenuto il contrario nei propri scritti difensivi, e pertanto non era lecito far ricorso al criterio dell’interpretazione in senso più favorevole alla parte aderente.

Il terzo motivo denuncia violazion e dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte d’appello respinto integralmente la domanda di pagamento, senza riconoscere almeno l’importo pari al 5% del contributo in conto interessi.

2. I primi due motivi sono meritevoli di accoglimento.

Deve premettersi che l'art. 1362 c.c., allorché nel comma primo prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non consente di svalutare l'elemento testuale, dal quale non è consentito prescindere (Cass. 10967/2023; Cass. 33451/2021; Cass. 21576/2019; Cass. 4189/2019).

Per contro, nel caso in esame il risultato interpretativo appare anzitutto conseguenza della premessa secondo cui “ solo l’agevolazione finanziaria costituita dal contributo in conto interessi costituisce il beneficio concesso all’impresa richiedente, non anche il finanziamento, che deve essere restituito”(cfr. sentenza, pag.7), a scapito della ricerca della volontà dei contraenti anzitutto sul piano letterale, oltre che in rapporto ai restanti criteri ermeneutici, correttamente utilizzati (Cass. 34795/2021; Cass. 30141/2022).

Il contratto attribuiva al ricorrente un compenso pari al 5% del finanziamento agevolato concesso, con formula non equipollente sul piano lessicale alla diversa espressione “agevolazione concessa” specie se intesa, come ritenuto dal giudice di merito, in senso ulteriormente restrittivo come “contributo in conto interessi”.

La stessa terminologia utilizzata dalle parti per definire il contenuto della prestazione professionale (consistente, appunto, nella presentazione della domanda di agevolazione finanziaria ), cui la sentenza ha attribuito rilievo, aveva un significato oggettivamente meno restrittivo di quello del “contributo in conto interessi” e, d’altronde, anche l’erogazione del complessivo finanziamento, incluso il capitale, costituisce di norma un’utilità economica concessa all ’impresa (che voglia, per precise scelte imprenditoriali o per situazione contingenti, acquisire liquidità), dato il vantaggio correlato alla facoltà di rimborso del capitale rateizzato nel tempo.

Correttamente inteso, anche sul piano pratico, il significato del richiamo al finanziamento agevolato concesso , la disposizione non poteva – quindi - considerarsi priva di giustificazione causale o contraria al canone di buona fede (art. 1368 c.c.).

Sono quindi accolti i primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo motivo.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25361/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla Via F. Denza n. 3, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 2. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1067/2018, pubblicata il 5.6.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di L’Aquila, in totale riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dall’Antenucci per il pagamento di €. 22 . 831 , 54 a titolo di compenso per la redazione di un business plan ed il conseguimento di un finanziamento agevolato ex L.R. Abruzzo n.77/00 nel settore del turismo. Oggetto: compensi professionali Il ricorrente aveva sostenuto di aver concordato con la [OSCURATO:SOCIETA]. un corrispettivo pari al 5% dell’ammontare del finanziamento agevolatoerogato (pari ad €. 365.752,29) ; la società aveva invece sostenuto che la percentuale del 5% andava calcolata sull’ammontare del contributo in conto interessi (€ 79.057,74), tale essendo il beneficio effettivamente o ttenut o tramite l’ opera del professionista. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha ritenuto fondate le tesi dell’appellante, affermando che le parti avevano voluto riconoscere al ricorrente un compenso a percentuale sull’importo del contributo in conto interessi per la ritenuta equipollenza, sul piano letterale, tra l’espressione “finanziamento agevolato” utilizzata dai contraenti e “agevolazione concessa” che il contratto indicava come contenuto della prestazione professionale, nonché in ossequio al canone di interpretazione secondo buona fede, non essendo plausibile riconoscere un compenso rapportato ad un importo tale da non determinare alcun beneficio per la parte”. La Corte di merito ha poi sostenuto ritenuto che la clausola, se diversamente interpretata, sarebbe risultata priva di utilità per la committente, potendo, a seconda dei casi, prevedere un corrispettivo superiore o pari al beneficio conseguito tramite l’opera del professionista; inoltre, poiché il contenuto dell’accordo era stato predisposto unilateralmente dal ricorrente, nel dubbio, andava intesa in senso favorevole alla assistita e che inoltre che il medesimo significato dell’espressione “finanziamento agevolato concesso” trovava riscontro nelle espressioni impiegate in taluni atti regionali, nel rogito notarile con cui era stato costituito il vincolo a garanzia del finanziamento, nella terminologia della L.R. Abruzzo e dal relativo regolamento attuativo. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1362 e ss. c.c., vizio di motivazione ed omesso esame di un documento decisivo, lamentando la violazione del criterio di interpretazione letterale, per aver la Corte di merito ritenuto equivalenti le espressioni “finanziamento agevolato” ed “agevolazione concessa” e per aver immotivatamente ritenuto che le parti, con la terminologia adoperata, avessero inteso parametrare le spettanze professionali al beneficio effettivamente goduto da una sola delle parti, impiegando a fini interpretativi elementi extra testuali cui le parti non avevano fatto riferimento. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1366, 1369, 1370 c.c. e 115 e 116 c.p.c.,sostenendo che, nell’interpretare il contratto di incarico, non poteva darsi rilievo ai benefici e ai vantaggi previsti a favore di una sola parte contrattuale, né ritenere contraria a buona fede la previsione di un compenso a percentuale calcolato sull’intero importo del finanziamento, occorrendo, nel dubbio, tener conto della natura e l’oggetto degli accordi intercorsi . Non vi era prova che il contratto fosse stato predisposto dall’Antenucci, avendo anche la [OSCURATO:SOCIETA]. sostenuto il contrario nei propri scritti difensivi, e pertanto non era lecito far ricorso al criterio dell’interpretazione in senso più favorevole alla parte aderente. Il terzo motivo denuncia violazion e dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte d’appello respinto integralmente la domanda di pagamento, senza riconoscere almeno l’importo pari al 5% del contributo in conto interessi. 2. I primi due motivi sono meritevoli di accoglimento. Deve premettersi che l'art. 1362 c.c., allorché nel comma primo prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non consente di svalutare l'elemento testuale, dal quale non è consentito prescindere (Cass. 10967/2023; Cass. 33451/2021; Cass. 21576/2019; Cass. 4189/2019). Per contro, nel caso in esame il risultato interpretativo appare anzitutto conseguenza della premessa secondo cui “ solo l’agevolazione finanziaria costituita dal contributo in conto interessi costituisce il beneficio concesso all’impresa richiedente, non anche il finanziamento, che deve essere restituito”(cfr. sentenza, pag.7), a scapito della ricerca della volontà dei contraenti anzitutto sul piano letterale, oltre che in rapporto ai restanti criteri ermeneutici, correttamente utilizzati (Cass. 34795/2021; Cass. 30141/2022). Il contratto attribuiva al ricorrente un compenso pari al 5% del finanziamento agevolato concesso, con formula non equipollente sul piano lessicale alla diversa espressione “agevolazione concessa” specie se intesa, come ritenuto dal giudice di merito, in senso ulteriormente restrittivo come “contributo in conto interessi”. La stessa terminologia utilizzata dalle parti per definire il contenuto della prestazione professionale (consistente, appunto, nella presentazione della domanda di agevolazione finanziaria ), cui la sentenza ha attribuito rilievo, aveva un significato oggettivamente meno restrittivo di quello del “contributo in conto interessi” e, d’altronde, anche l’erogazione del complessivo finanziamento, incluso il capitale, costituisce di norma un’utilità economica concessa all ’impresa (che voglia, per precise scelte imprenditoriali o per situazione contingenti, acquisire liquidità), dato il vantaggio correlato alla facoltà di rimborso del capitale rateizzato nel tempo. Correttamente inteso, anche sul piano pratico, il significato del richiamo al finanziamento agevolato concesso , la disposizione non poteva – quindi - considerarsi priva di giustificazione causale o contraria al canone di buona fede (art. 1368 c.c.). Sono quindi accolti i primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo motivo. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consig
Decreto Cassazione n. 25558/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris