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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2009

Cassazione n. 27995/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21584/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.21, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , (C.F.

BRNVLR62H12H51J) c he lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Oggetto: Vendita immobiliare –contratto preliminare - domanda ex art. 2932 c.c. ovvero di natura di contratto definitivo -[OSCURATO:PERSONA] (C.F.

SPTTL41L30D334B), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Apice con procura speciale a margine dell’atto di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Sabotino n. 45; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- contro SilvestriRinaldo (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 45S28H501U), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 66L69 H501E), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65T28 H50IH), [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 49D12 H501G), TomasettoCarla Enzia (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 49568 H501C), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 44M07 H501D) , [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54M44 H501E), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 60B57ZI1OW) , [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 32M08ZI1OV), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 32566 614B), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 64P02 HS01A), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69S10 H501J) , [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 60C47 H501 W) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55B57 H501J), rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima sito in Roma, Piazza dell'Orologio 7, giusta procura sp eciale in calce al controricorso; -controricorrenti– avverso la sentenza della Corte di a ppello di Roma n. 3068/2018, pubblicata il 29 marzo 2018 e notificata a mezzo pec il 23 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: -con atto di citazione notificato il 1° febbraio 2008 , anche in rinnovazione in data 26.2.2009 , a seguito di mancata iscrizione a ruolo , [OSCURATO:PERSONA] evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] o esponendo di avere in da t a 8.1.2000 sottoscritto contratto preliminare di compravendita immobiliare con [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto gli immobili siti in Maccarese (RM), Fiumicino, viale Maria s.n.c., individuati in citazione con le lettere a), b), c), d) ed e), pattuito il prezzo in £ 650.000.000 (pari ad euro335.696,98), di cui una parte era stata versato prima del la firma del contratto ( pari a £ 450.000.000) ed in parte contestualmente alla sottoscrizione del negozio ( la restante somma di £ 200.000.000) , concordata la data per la stipula del rogito entro il 30.12.2000 innanzi a notaio indicato dalla parte acquirente; aggiungeva che, nonostante i numerosi solleciti fatti pervenire sia ai coniugi Bacchiega/Banzato sia allo Spanu, le parti non erano pervenute alla stipula del contratto definitivo di compravendita, per cui, tenendo conto del comportamento delle parti antecedente, contestuale e successivo, chiedeva accertarsi la natura di contratto definitivo della compravendita de qua, per essere statoil prezzo pattuito interamente versato al momento della sottoscrizione dell’accordo con imm i ss ione contestuale del Catarinozzi nel possesso degli immobili de quibus sin dalla stipula del contratto stesso , e per avere le parti disposto quanto al trasferimento del diritto di proprietà rinviando ad un momento successivo solo per la formalizzazione dell'atto pubblico; in subordine, per il caso in cui il contratto fosse interpretato come preliminare di vendita chiedeva la pronuncia di sentenza ex art. 2932c.c.; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, i quali chiedevano ed ottenevano di chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], spiegando nei suoi confronti domanda di condanna alla restituzione del prezzo percepito, terzo chiamato che nel costituirsi deduceva che i beni in questione facevano parte del patrimonio della Maccarese s.p.a., la quale nel 1991 aveva deciso di dismettere il proprio patrimonio, proponendone la vendita a prezzi vantaggiosi ai propri dipendenti ovvero ai figli di questi, come il Bacchiega, il quale veniva contattato dallo Spanu e concordavano l’acquisto fiduciario degli immobili, per non avere egli i requisiti soggettivi per l’acquisizione al prezzo vantaggioso previsto per i dipendenti, confermando per il resto la vicenda come esposta dall’attore, precisando che dopo la notificazione dell’atto di citazione, in data 01.02.2008, i convenuti, in violazione delle procure irrevocabili rilasciate nell’interesse esclusivo dello Spanu, avevano venduto i medesimi beni a terzi, in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali spiegavano nel presente giudizio intervento ad adiuvandum , i l giudice adito , espletata l'istruttoria, con sentenza n.22338 del 2014, rigettava la domanda principale di accertamento del trasferimento della proprietà degli immobili, escludendo che quello intercorso tra lo Spanu ed il Catarinozzi potesse essere qualificato quale contatto di compravendita con effetti traslativi; inoltre, dichiarava inammissibile la domanda subordinata ex art.2932 c.c. e rigettava anche la domanda spiegata dai convenuti nei confronti dello Spanu, con compensazione delle spese dei lite; - sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma, nella resistenza dei coniugi Bacchiega e Banzato, che proponevano anche appello incidentale condizionato quanto alla domanda di restituzione del prezzo, dello Spanu e degli intervenienti, rimaste contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2079 del 2018, rigettava l'appello principale e conferma va la sent enza impugnata seppure con diversa motivazione , dichiara to assorbito l'appello incidentale, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.

A sostegno della decisione adottata il giudice di appello, quanto alla domanda principale svolta dal Catarinozzi, di accertamento dell’intervenuta vendita dei beni de quibus , affermava che il giudice di prime cure aveva ampiamente ed esaustivamente motivato attribuendo la natura di contratto preliminare a detto accordo, senza che parte appellante avesse poi formulato argomentazioni contrapposte all'iter logico-giuridico esposto in sentenza, con la conseguenza che, in mancanza di specifico motivo di doglianza, la statuizione al riguardo risultava definitiva co n inammissibilità della domanda.

Per quanto atteneva alla domanda ex art. 2932 c.c., respinta dal primo giudice per la priorità d i valida trascrizione eseguita dagli altri acquirenti, secondo la corte di appello andava in ogni caso confermata la statuizione del Tribunale, sebbene con altra motivazione.

Il gi udice di prime cure, infatti, aveva chiaramente affermato che non vi era prova dell'effettivo pagamento del prezzo da parte del Catarinozzi nei confronti dello Spanu, nonostante la generica dichiarazione contenuta nel contratto preliminare.

Sul pun to, in realtà, il Catarinozzi aveva formulato un motivo di gravame non idoneo a rimuovere tale argomentazione.

In primo luogo, infatti, correttamente il Tribunale aveva effettuato - anche d'ufficio - la verifica circa le condizioni per l'esercizio dell'azione da parte del Catarinozzi, condizioni tra le quali necessariamente vi era il pagamento del prezzo, c iò in ragione della peculiarità della vicenda che avevavisto il promissario acquirente obbligato ad effettuare il versamento dell'integrale prezzo sin dal preliminare.

Per questa ragionerisultava del tutto irrilevante la doglianza dell'appellante circa la mancanza di un'eccezione dei convenuti sul punto.

Quanto, poi, all'ammissibilità dell'azione ex art. 2932 c.c. - rimedio concedibile "ove possibile" - andava evidenziato che il mancato pagamento del prezzo, nello specifico e peculiare caso come quello in esame ove il prezzo doveva essere interamente saldato già alla stipula del preliminare, comportava l'ina mmissibilità della detta azione.

Infatti, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, in tema di contratto preliminare, ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932c.c. era sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volontàsoltanto se le parti avessero previsto il pagamento del prezzo, o del residuo prezzo, contestualmente alla stipula del contratto definitivo.

Se, invece, il pagamento del prezzo o di una parte di esso doveva precedere la stipulazione del contratto definitivo, la parte obbligata, alla scadenza del previsto termine, anche se non coincidente con quella prevista per la stipulazione del contratto definitivo, doveva provvedere al pagamento, da eseguirsi nel domicilio del creditore o da offrirsi formalmente nei modi previsti dalla legge, non sussistendo in tale ipotesi nessuna ragione per giustific are la sufficienza dell'offerta informale; in caso contrario, colui che era tenuto al pagamento era da considerarsi inadempiente e non avrebbe potuto ottenere il trasferimento del diritto, sollevata dalla controparte l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma, ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sostanziali quattro motivi (per essere il punto cinque da qualificarsi mera “postilla sul nominativo del ricorrente”), cui resistono con controricorso gli intervenienti, i quali hanno depositato in data 3 novembre 2022 anche istanza di sollecita trattazione del ricorso, e lo Spanu con memoria; - sono rimasti intimati i coniugi Bacchiega e Banzato e le intervenienti Viola e Giammaroli. - in prossimità de ll’adunanza camerale tutte le parti hanno curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt.2735 c.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c . p . c . per avere la Corte d i a ppello dichiarato inammissibile la domanda attorea ex art. 2932 c . c. ritenendo non provato i l pagamento del prezzo, nonostante le dichiarazioni di avvenuto pagamento contenute nel preliminare e sottoscritte dallo Spanu.

Inver o il Tribunale aveva rigettato la domanda sulla base di una presunta tardiva riassunzione e del principio di priorità delle trascrizioni pur sollevando, in totale assenza di specifiche eccezioni di parte sul punto, dubbi circa l'effettivo pagamento del prezzo. [OSCURATO:PERSONA], stante l'evidenza delle quietanze in atti, impugnava prudentemente con l'appello anche tali rilievi, sollecitando la Corte a riformare la pronuncia valutando che il Tribunale, pur in assenza di specifiche contestazioni sul punto, aveva espresso alcune perplessità circa l'effettivo pagamento del prezzo, ritenendo non sussistesse prova certa in ordine al pagamento.

Di converso, il contratto del quale si chiedeva l'esecuzione riportava in calce la dichiarazione di avvenuto pagamento sottoscritta dallo Spanu per conto dei suoi rappresentati.

L'attore dava quindi ampia prova del proprio diritto ad ottenere il trasferimento dei beni in oggetto, depositando, oltre alla procura del 29.07.1994 ed al contratto concluso, tutta la documentazione necessaria per consentire il trasferimento di proprietà degli immobili, tra cui la dichiarazione del procuratore dei venditori Spanu, apposta in calce al preliminare a riprova di aver eseguito integralmente la propria prestazione con il pagamento dell'intero prezzo di vendita.

Con il secondo motivo il ricorrente evidenziala violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile la domanda con una diversa motivazione rispetto a quella del Tribunale, cioè in base ad un presunto omesso pagamento del prezzo, circostanza che mai nessuna parte aveva contestato.

Le richieste e domande da valutare erano, come già chiarito (esclusa l'ammissibilità di eccezioni nuove e diverse degli intervenienti), solo quelle tempestive e rituali dei convenuti Bacchiega-Banzato che non avevano mai avanzato alcuna richiesta o eccezione in merito.

La stessa Corte distrettuale, che pure riteneva che ben avrebbe proceduto il Tribunale a verificare d'ufficio il pagamento trattandosi di una condizione dell'azione, adduceva riferimenti giurisprudenziali (Cass. n. 26226/2017, pag. 13 sentenza Corte d'Appello, doc.2) del tutto inconferenti e, anzi, di segno contrario, poiché le sentenze citate menzionano esplicitamente la necessità di eccezione di parte ex art. 1460 c.c., eccezione che non era mai stata sollevata.

Posto che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (presupposta dalla stessa giurisprudenza citata in sentenza per rigettare la domanda del Catarinozzi) non è rilevabile d'ufficio (cfr. sul punto Cass.05.08.2002 n. 11728; Cass. 12.02.2004 n. 2706) e che nessuna delle parti aveva mai sollevato alcunchè, è evidente l'illegittimità della sentenza emessa dalla Corte di merito anche sotto tale profilo, senza considerare comunque la dichiarazione di quietanza del prezzo in atti.

Con il terzo motivo il ricorrente evidenzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e de gli art t . 4 e 5 del DM 55/14 in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. in quanto la Corte di appello ha ritenuto di condannare l’odierno ricorrente al pagamento delle spese legali nella misura di complessivi euro 19.160,00 oltre accessori in favore degli appellati Bacchiega e Banzato,nonchè euro 19.160,00 oltre acces sori in favore degli intervenienti, applicando in spiegabilmente i parametri massimi.Non sembra, infatti, che la fattispecie in esame fosse di portata tale da giustificare le speso di lite in questo modo.

Il legislatore è stato chiaro poi nel delineare e distinguere ogni singola fase ricomprendendo, in particolare, in quella in oggetto le richieste di prova, le memorie, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio, la designazione di consulenti di parte, le intimazioni dei testimoni, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private (art. 4 n.5 lett 5 DM 55/14).

Ebbene, l'art.4 n.5 del citato DM puntualizza che "La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta".

Nessuna attività istruttoria di tale tipologia - sebbene addebitata dalla Corte di appello- veniva mai espletata, come si evince agevolmente pure dalla lettura della sentenza oggetto del presente ricorso che non dava riscontro di alcuna istruttoria.

Si insiste dunque affinchè in ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui il ricorso venisse rigettato nel merito, la condanna alle spese di lite venga comunque riformata tenuto conto di quanto esposto.

Il quarto motivo, prudenzialmente introdotto, deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 171 e 307 c.p.c., 2652 c.c. in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c., tenendo conto che, pur vero che la Corte di appello ha rigettato la domanda per altri motivi, ha tuttavia ritenuto assorbito nel motivo di rigetto esposto in sentenza quello relativo alla "mancata trascrizione della domanda".

Attesa la illegittimità del rigetto della domanda e della relativa motivazione espressa d alla Corte di merito la presente difesa reitera l'impugnazione già svolta in appello avverso la pronuncia di primo grado (relativa alla priorità della trascrizione della domanda giudiziaria del Catarinozzi rispetto a quella dell'atto di vendita a favore degli intervenuti).

II Tribunale aveva, infatti, preliminarmente (e correttamente) ritenuto che il presupposto dell'accoglimento della sentenza ex art. 2932 c.c. fosse il permanere della proprietà in capo al convenuto.

Ciò posto , il Tribunale rilevava che, pur avendo l'attore ritualmente notificato l'atto di citazione (che ha poi trascrittopresso la Conservatoria dei registri Immobiliari) non lo aveva poi iscritto a ruolo ma solo riassunto con successivo atto di citazione in riassunzione.

Secondo il Tribunale nella fattispecie "non esiste alcun procedimento che possa proseguire mediante riassunzione da parte dell'attore" e, quindi, "il successivo atto di citazione in riassunzione" "ha introdotto il primo ed unico giudizio che avrebbe richiesto una propria trascrizione".

Il Tribunale concludeva deducendo che l'effetto prenotativo della trascrizione del primo atto di citazione sarebbe venuto meno e, quindi, essendo successivamente intervenuta la vendita degli immobili, la domanda nonpotesse trovare accoglimento; - p reliminarmente, deve essere rilevata l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., poiché non vi è in atti la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, notificazione – a dire del ricorrente– avvenuta il 2 3 maggio 2018.

Tale carenza, all’esito delle ricerche senza esito effettuate, è stata attestata dalla cancelleria.

In conseguenza della rilevata mancata produzione della copia notificata della pronuncia impugnata, il ricorso è improcedibile.

E tanto perché la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” – l’avvenuta notificazione della sentenza –idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, in quanto manifestazione della “autoresponsabilità” della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. n. 12874 del 2022; Cass. n. 36426 del 2021; Cass. n. 15832 del 2021).

A fronte della mancata produzione della copia notificata della sentenza, a nulla rileva che il ricorso sia stato ipoteticamente notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza (Cass. n. 14360 del 2021; Cass.n. 19695 del 2019).Ed, infatti, la previsione, in seno all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., dell’onere del ricorrente di depositare – entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso – la copia della decisione impugnata, munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all’adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell’esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica – non disponibile dalle parti – del rispetto della “cosa giudicata formale” (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella “incontrovertibilità” delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si è pronunciato.Ora, la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti.

Assume, pertanto, un ruolo fondamentale, ai fini della conoscenza da parte della Corte della decorrenza del termine breve di impugnazione, la posizione assunta dalle parti, con le loro allegazioni e con le loro produzioni.

Per l’effetto, quando il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l’impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l’avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delleproduzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l’impugnazione nel termine breve, cosicché sorge a carico dello stesso l’onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. (Cass., Sez.

U n. , n. 9005 del 2009; nello stesso senso, Cass. n. 1295 del 2018; Cass. n. 3564 del 2016; Cass. n. 20883 del 2015; Cass. n. 7469 del 2014).

La mancata produzione, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., della relata di notifica comporta – escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. n. 11386 del 2019; Cass. n. 17066 del 2013), cosa che non è nella specie – la improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata dall’ipotetica circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass., Sez.

U n., n. 8312 del 2019; Cass. n. 3466 del 2020).

Non può, tuttavia, la improcedibilità essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo d’ufficio (Cass., Sez.

Un., n. 10648 del 2017; Cass., Sez.

U n. , n. 9006 d el 2009; Cass., Sez.

Un., n. 9005/2009 cit.; Cass. n. 9928 del 2010; Cass. n. 25296 del 2009; Cass. n. 20795 del 2009), ipotesi che non ricorre nel caso in esame.

Alla luce dei principi esposti, tutte le citate condizioni per la declaratoria di improcedibilità ricorrono nella fattispecie, posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 29 marzo 2018, il ricorrente ha dato atto, nel corpo del ricorso, che la medesima sentenza impugnata è stata notificata, a mezzo PEC, il 2 3 maggio 2018 e il ricorso per cassazione è stato notificato, a mezzo PEC, il 23 luglio 2018; inoltre, né nel fascicolo di parte ricorrente, né negli atti del fascicolo d’ufficio e in quelli dei controricorrenti, è stata rinvenuta la relata di notifica della sentenza.

All’esito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

L’improcedibilità determina l’assorbimento di ogni esame dei motivi di ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico dicui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascun controricorrente in euro 8.200,00, di cui ero 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21584/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.21, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , (C.F. BRNVLR62H12H51J) c he lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Oggetto: Vendita immobiliare –contratto preliminare - domanda ex art. 2932 c.c. ovvero di natura di contratto definitivo -[OSCURATO:PERSONA] (C.F. SPTTL41L30D334B), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Apice con procura speciale a margine dell’atto di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Sabotino n. 45; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- contro SilvestriRinaldo (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 45S28H501U), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 66L69 H501E), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65T28 H50IH), [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 49D12 H501G), TomasettoCarla Enzia (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 49568 H501C), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 44M07 H501D) , [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54M44 H501E), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 60B57ZI1OW) , [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 32M08ZI1OV), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 32566 614B), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 64P02 HS01A), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69S10 H501J) , [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 60C47 H501 W) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55B57 H501J), rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima sito in Roma, Piazza dell'Orologio 7, giusta procura sp eciale in calce al controricorso; -controricorrenti– avverso la sentenza della Corte di a ppello di Roma n. 3068/2018, pubblicata il 29 marzo 2018 e notificata a mezzo pec il 23 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: -con atto di citazione notificato il 1° febbraio 2008 , anche in rinnovazione in data 26.2.2009 , a seguito di mancata iscrizione a ruolo , [OSCURATO:PERSONA] evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] o esponendo di avere in da t a 8.1.2000 sottoscritto contratto preliminare di compravendita immobiliare con [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto gli immobili siti in Maccarese (RM), Fiumicino, viale Maria s.n.c., individuati in citazione con le lettere a), b), c), d) ed e), pattuito il prezzo in £ 650.000.000 (pari ad euro335.696,98), di cui una parte era stata versato prima del la firma del contratto ( pari a £ 450.000.000) ed in parte contestualmente alla sottoscrizione del negozio ( la restante somma di £ 200.000.000) , concordata la data per la stipula del rogito entro il 30.12.2000 innanzi a notaio indicato dalla parte acquirente; aggiungeva che, nonostante i numerosi solleciti fatti pervenire sia ai coniugi Bacchiega/Banzato sia allo Spanu, le parti non erano pervenute alla stipula del contratto definitivo di compravendita, per cui, tenendo conto del comportamento delle parti antecedente, contestuale e successivo, chiedeva accertarsi la natura di contratto definitivo della compravendita de qua, per essere statoil prezzo pattuito interamente versato al momento della sottoscrizione dell’accordo con imm i ss ione contestuale del Catarinozzi nel possesso degli immobili de quibus sin dalla stipula del contratto stesso , e per avere le parti disposto quanto al trasferimento del diritto di proprietà rinviando ad un momento successivo solo per la formalizzazione dell'atto pubblico; in subordine, per il caso in cui il contratto fosse interpretato come preliminare di vendita chiedeva la pronuncia di sentenza ex art. 2932c.c.; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, i quali chiedevano ed ottenevano di chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], spiegando nei suoi confronti domanda di condanna alla restituzione del prezzo percepito, terzo chiamato che nel costituirsi deduceva che i beni in questione facevano parte del patrimonio della Maccarese s.p.a., la quale nel 1991 aveva deciso di dismettere il proprio patrimonio, proponendone la vendita a prezzi vantaggiosi ai propri dipendenti ovvero ai figli di questi, come il Bacchiega, il quale veniva contattato dallo Spanu e concordavano l’acquisto fiduciario degli immobili, per non avere egli i requisiti soggettivi per l’acquisizione al prezzo vantaggioso previsto per i dipendenti, confermando per il resto la vicenda come esposta dall’attore, precisando che dopo la notificazione dell’atto di citazione, in data 01.02.2008, i convenuti, in violazione delle procure irrevocabili rilasciate nell’interesse esclusivo dello Spanu, avevano venduto i medesimi beni a terzi, in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali spiegavano nel presente giudizio intervento ad adiuvandum , i l giudice adito , espletata l'istruttoria, con sentenza n.22338 del 2014, rigettava la domanda principale di accertamento del trasferimento della proprietà degli immobili, escludendo che quello intercorso tra lo Spanu ed il Catarinozzi potesse essere qualificato quale contatto di compravendita con effetti traslativi; inoltre, dichiarava inammissibile la domanda subordinata ex art.2932 c.c. e rigettava anche la domanda spiegata dai convenuti nei confronti dello Spanu, con compensazione delle spese dei lite; - sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma, nella resistenza dei coniugi Bacchiega e Banzato, che proponevano anche appello incidentale condizionato quanto alla domanda di restituzione del prezzo, dello Spanu e degli intervenienti, rimaste contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2079 del 2018, rigettava l'appello principale e conferma va la sent enza impugnata seppure con diversa motivazione , dichiara to assorbito l'appello incidentale, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado. A sostegno della decisione adottata il giudice di appello, quanto alla domanda principale svolta dal Catarinozzi, di accertamento dell’intervenuta vendita dei beni de quibus , affermava che il giudice di prime cure aveva ampiamente ed esaustivamente motivato attribuendo la natura di contratto preliminare a detto accordo, senza che parte appellante avesse poi formulato argomentazioni contrapposte all'iter logico-giuridico esposto in sentenza, con la conseguenza che, in mancanza di specifico motivo di doglianza, la statuizione al riguardo risultava definitiva co n inammissibilità della domanda. Per quanto atteneva alla domanda ex art. 2932 c.c., respinta dal primo giudice per la priorità d i valida trascrizione eseguita dagli altri acquirenti, secondo la corte di appello andava in ogni caso confermata la statuizione del Tribunale, sebbene con altra motivazione. Il gi udice di prime cure, infatti, aveva chiaramente affermato che non vi era prova dell'effettivo pagamento del prezzo da parte del Catarinozzi nei confronti dello Spanu, nonostante la generica dichiarazione contenuta nel contratto preliminare. Sul pun to, in realtà, il Catarinozzi aveva formulato un motivo di gravame non idoneo a rimuovere tale argomentazione. In primo luogo, infatti, correttamente il Tribunale aveva effettuato - anche d'ufficio - la verifica circa le condizioni per l'esercizio dell'azione da parte del Catarinozzi, condizioni tra le quali necessariamente vi era il pagamento del prezzo, c iò in ragione della peculiarità della vicenda che avevavisto il promissario acquirente obbligato ad effettuare il versamento dell'integrale prezzo sin dal preliminare. Per questa ragionerisultava del tutto irrilevante la doglianza dell'appellante circa la mancanza di un'eccezione dei convenuti sul punto. Quanto, poi, all'ammissibilità dell'azione ex art. 2932 c.c. - rimedio concedibile "ove possibile" - andava evidenziato che il mancato pagamento del prezzo, nello specifico e peculiare caso come quello in esame ove il prezzo doveva essere interamente saldato già alla stipula del preliminare, comportava l'ina mmissibilità della detta azione. Infatti, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, in tema di contratto preliminare, ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932c.c. era sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volontàsoltanto se le parti avessero previsto il pagamento del prezzo, o del residuo prezzo, contestualmente alla stipula del contratto definitivo. Se, invece, il pagamento del prezzo o di una parte di esso doveva precedere la stipulazione del contratto definitivo, la parte obbligata, alla scadenza del previsto termine, anche se non coincidente con quella prevista per la stipulazione del contratto definitivo, doveva provvedere al pagamento, da eseguirsi nel domicilio del creditore o da offrirsi formalmente nei modi previsti dalla legge, non sussistendo in tale ipotesi nessuna ragione per giustific are la sufficienza dell'offerta informale; in caso contrario, colui che era tenuto al pagamento era da considerarsi inadempiente e non avrebbe potuto ottenere il trasferimento del diritto, sollevata dalla controparte l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma, ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sostanziali quattro motivi (per essere il punto cinque da qualificarsi mera “postilla sul nominativo del ricorrente”), cui resistono con controricorso gli intervenienti, i quali hanno depositato in data 3 novembre 2022 anche istanza di sollecita trattazione del ricorso, e lo Spanu con memoria; - sono rimasti intimati i coniugi Bacchiega e Banzato e le intervenienti Viola e Giammaroli. - in prossimità de ll’adunanza camerale tutte le parti hanno curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt.2735 c.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c . p . c . per avere la Corte d i a ppello dichiarato inammissibile la domanda attorea ex art. 2932 c . c. ritenendo non provato i l pagamento del prezzo, nonostante le dichiarazioni di avvenuto pagamento contenute nel preliminare e sottoscritte dallo Spanu. Inver o il Tribunale aveva rigettato la domanda sulla base di una presunta tardiva riassunzione e del principio di priorità delle trascrizioni pur sollevando, in totale assenza di specifiche eccezioni di parte sul punto, dubbi circa l'effettivo pagamento del prezzo. [OSCURATO:PERSONA], stante l'evidenza delle quietanze in atti, impugnava prudentemente con l'appello anche tali rilievi, sollecitando la Corte a riformare la pronuncia valutando che il Tribunale, pur in assenza di specifiche contestazioni sul punto, aveva espresso alcune perplessità circa l'effettivo pagamento del prezzo, ritenendo non sussistesse prova certa in ordine al pagamento. Di converso, il contratto del quale si chiedeva l'esecuzione riportava in calce la dichiarazione di avvenuto pagamento sottoscritta dallo Spanu per conto dei suoi rappresentati. L'attore dava quindi ampia prova del proprio diritto ad ottenere il trasferimento dei beni in oggetto, depositando, oltre alla procura del 29.07.1994 ed al contratto concluso, tutta la documentazione necessaria per consentire il trasferimento di proprietà degli immobili, tra cui la dichiarazione del procuratore dei venditori Spanu, apposta in calce al preliminare a riprova di aver eseguito integralmente la propria prestazione con il pagamento dell'intero prezzo di vendita. Con il secondo motivo il ricorrente evidenziala violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile la domanda con una diversa motivazione rispetto a quella del Tribunale, cioè in base ad un presunto omesso pagamento del prezzo, circostanza che mai nessuna parte aveva contestato. Le richieste e domande da valutare erano, come già chiarito (esclusa l'ammissibilità di eccezioni nuove e diverse degli intervenienti), solo quelle tempestive e rituali dei convenuti Bacchiega-Banzato che non avevano mai avanzato alcuna richiesta o eccezione in merito. La stessa Corte distrettuale, che pure riteneva che ben avrebbe proceduto il Tribunale a verificare d'ufficio il pagamento trattandosi di una condizione dell'azione, adduceva riferimenti giurisprudenziali (Cass. n. 26226/2017, pag. 13 sentenza Corte d'Appello, doc.2) del tutto inconferenti e, anzi, di segno contrario, poiché le sentenze citate menzionano esplicitamente la necessità di eccezione di parte ex art. 1460 c.c., eccezione che non era mai stata sollevata. Posto che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (presupposta dalla stessa giurisprudenza citata in sentenza per rigettare la domanda del Catarinozzi) non è rilevabile d'ufficio (cfr. sul punto Cass.05.08.2002 n. 11728; Cass. 12.02.2004 n. 2706) e che nessuna delle parti aveva mai sollevato alcunchè, è evidente l'illegittimità della sentenza emessa dalla Corte di merito anche sotto tale profilo, senza considerare comunque la dichiarazione di quietanza del prezzo in atti. Con il terzo motivo il ricorrente evidenzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e de gli art t . 4 e 5 del DM 55/14 in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. in quanto la Corte di appello ha ritenuto di condannare l’odierno ricorrente al pagamento delle spese legali nella misura di complessivi euro 19.160,00 oltre accessori in favore degli appellati Bacchiega e Banzato,nonchè euro 19.160,00 oltre acces sori in favore degli intervenienti, applicando in spiegabilmente i parametri massimi.Non sembra, infatti, che la fattispecie in esame fosse di portata tale da giustificare le speso di lite in questo modo. Il legislatore è stato chiaro poi nel delineare e distinguere ogni singola fase ricomprendendo, in particolare, in quella in oggetto le richieste di prova, le memorie, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio, la designazione di consulenti di parte, le intimazioni dei testimoni, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private (art. 4 n.5 lett 5 DM 55/14). Ebbene, l'art.4 n.5 del citato DM puntualizza che "La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta". Nessuna attività istruttoria di tale tipologia - sebbene addebitata dalla Corte di appello- veniva mai espletata, come si evince agevolmente pure dalla lettura della sentenza oggetto del presente ricorso che non dava riscontro di alcuna istruttoria. Si insiste dunque affinchè in ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui il ricorso venisse rigettato nel merito, la condanna alle spese di lite venga comunque riformata tenuto conto di quanto esposto. Il quarto motivo, prudenzialmente introdotto, deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 171 e 307 c.p.c., 2652 c.c. in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c., tenendo conto che, pur vero che la Corte di appello ha rigettato la domanda per altri motivi, ha tuttavia ritenuto assorbito nel motivo di rigetto esposto in sentenza quello relativo alla "mancata trascrizione della domanda". Attesa la illegittimità del rigetto della domanda e della relativa motivazione espressa d alla Corte di merito la presente difesa reitera l'impugnazione già svolta in appello avverso la pronuncia di primo grado (relativa alla priorità della trascrizione della domanda giudiziaria del Catarinozzi rispetto a quella dell'atto di vendita a favore degli intervenuti). II Tribunale aveva, infatti, preliminarmente (e correttamente) ritenuto che il presupposto dell'accoglimento della sentenza ex art. 2932 c.c. fosse il permanere della proprietà in capo al convenuto. Ciò posto , il Tribunale rilevava che, pur avendo l'attore ritualmente notificato l'atto di citazione (che ha poi trascrittopresso la Conservatoria dei registri Immobiliari) non lo aveva poi iscritto a ruolo ma solo riassunto con successivo atto di citazione in riassunzione. Secondo il Tribunale nella fattispecie "non esiste alcun procedimento che possa proseguire mediante riassunzione da parte dell'attore" e, quindi, "il successivo atto di citazione in riassunzione" "ha introdotto il primo ed unico giudizio che avrebbe richiesto una propria trascrizione". Il Tribunale concludeva deducendo che l'effetto prenotativo della trascrizione del primo atto di citazione sarebbe venuto meno e, quindi, essendo successivamente intervenuta la vendita degli immobili, la domanda nonpotesse trovare accoglimento; - p reliminarmente, deve essere rilevata l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., poiché non vi è in atti la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, notificazione – a dire del ricorrente– avvenuta il 2 3 maggio 2018. Tale carenza, all’esito delle ricerche senza esito effettuate, è stata attestata dalla cancelleria. In conseguenza della rilevata mancata produzione della copia notificata della pronuncia impugnata, il ricorso è improcedibile. E tanto perché la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” – l’avvenuta notificazione della sentenza –idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, in quanto manifestazione della “autoresponsabilità” della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. n. 12874 del 2022; Cass. n. 36426 del 2021; Cass. n. 15832 del 2021). A fronte della mancata produzione della copia notificata della sentenza, a nulla rileva che il ricorso sia stato ipoteticamente notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza (Cass. n. 14360 del 2021; Cass.n. 19695 del 2019).Ed, infatti, la previsione, in seno all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., dell’onere del ricorrente di depositare – entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso – la copia della decisione impugnata, munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all’adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell’esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica – non disponibile dalle parti – del rispetto della “cosa giudicata formale” (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella “incontrovertibilità” delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si è pronunciato.Ora, la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti. Assume, pertanto, un ruolo fondamentale, ai fini della conoscenza da parte della Corte della decorrenza del termine breve di impugnazione, la posizione assunta dalle parti, con le loro allegazioni e con le loro produzioni. Per l’effetto, quando il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l’impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l’avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delleproduzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l’impugnazione nel termine breve, cosicché sorge a carico dello stesso l’onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. (Cass., Sez. U n. , n. 9005 del 2009; nello stesso senso, Cass. n. 1295 del 2018; Cass. n. 3564 del 2016; Cass. n. 20883 del 2015; Cass. n. 7469 del 2014). La mancata produzione, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., della relata di notifica comporta – escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. n. 11386 del 2019; Cass. n. 17066 del 2013), cosa che non è nella specie – la improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata dall’ipotetica circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass., Sez. U n., n. 8312 del 2019; Cass. n. 3466 del 2020). Non può, tuttavia, la improcedibilità essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo d’ufficio (Cass., Sez. Un., n. 10648 del 2017; Cass., Sez. U n. , n. 9006 d el 2009; Cass., Sez. Un., n. 9005/2009 cit.; Cass. n. 9928 del 2010; Cass. n. 25296 del 2009; Cass. n. 20795 del 2009), ipotesi che non ricorre nel caso in esame. Alla luce dei principi esposti, tutte le citate condizioni per la declaratoria di improcedibilità ricorrono nella fattispecie, posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 29 marzo 2018, il ricorrente ha dato atto, nel corpo del ricorso, che la medesima sentenza impugnata è stata notificata, a mezzo PEC, il 2 3 maggio 2018 e il ricorso per cassazione è stato notificato, a mezzo PEC, il 23 luglio 2018; inoltre, né nel fascicolo di parte ricorrente, né negli atti del fascicolo d’ufficio e in quelli dei controricorrenti, è stata rinvenuta la relata di notifica della sentenza. All’esito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. L’improcedibilità determina l’assorbimento di ogni esame dei motivi di ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico dicui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascun controricorrente in euro 8.200,00, di cui ero 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Sentenza Cassazione n. 27995/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris