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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10194/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela - è manifestamente infondato dato che è presente in atti la querela sporta dalla persona offesa [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo del difensore, nel termine di cui all'art. 85 d.

Igs. n. 150 del 2022 sporta tempestivamente entro il termine previsto; il che esime dal dilungarsi per rimarcare che nella specie vi è stata costituzione di parte civile della stessa società, non revocata (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741 - 01); considerato che il secondo motivo - con cui si adduce la violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), negando la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento e richiamando in ogni caso i suoi precedenti penali; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite della prospettazione, per vero generica, di elementi da apprezzare a tal fine; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela - è manifestamente infondato dato che è presente in atti la querela sporta dalla persona offesa [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo del difensore, nel termine di cui all'art. 85 d. Igs. n. 150 del 2022 sporta tempestivamente entro il termine previsto; il che esime dal dilungarsi per rimarcare che nella specie vi è stata costituzione di parte civile della stessa società, non revocata (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741 - 01); considerato che il secondo motivo - con cui si adduce la violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), negando la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento e richiamando in ogni caso i suoi precedenti penali; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite della prospettazione, per vero generica, di elementi da apprezzare a tal fine; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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