CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 35826/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17351-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],quale legale rappresentante della cessata ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], corrente in Orbassano (TO), alla via Cavour n. 45, rappresentato e difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Crescenzion. 91. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Moncalieri (TO), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, in persona del commissario liquidatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura speciale allegata i n calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , Ric. 2021n. 17351 sez. M1 - ud. 1 1 - 1 1 - 202 2 -2- con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Celimontana n. 38. -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO , depositat o in data 13/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della cessata ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-biscod. proc. civ., avverso il decreto del 13 maggio 2021, con cui il Tribunale di Torino ha respinto l’opposizione dallo stesso promossa, ex artt. 98, 99 e 209 e l.fall., contro la mancata ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della soc. coop. Taurasia del proprio complessivo credito di € 2.642.174,96, invocato a titolo di corrispettivo per contratti di subappalto stipulati con la menzionata cooperativa in bonis nel corso degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, in forza dei quali la citata ditta aveva svolto lavori presso diversi cantieri appaltati alla stessa Taurasia. Resiste, con controricorso, il commissario liquidatore della Taurasia soc. coop. in l.c.a.. 1.1. Per quanto qui di interesse, quel tribunale ha negato l’invocata ammissione ritenendo il credito dell’istante sfornito di qualsivoglia idonea dimostrazione, tali non potendosi considerare le fatture prodotte, prive pure, peraltro, di specifici riferimenti ad ordini o a contratti o di un’analitica indicazione delle prestazioni cui si riferivano; Ric. 2021n. 17351 sez. M1 - ud. 1 1 - 1 1 - 202 2 -3- né quanto successivamente prodotto in corso di giudizio, valendo ciò, - a prescindere da ogni valutazione in merito alla relativa ammissibilità - «al più, come prova dell’esistenza di un accordo quadro tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., ma non come prova dell’esistenza di un contratto di subappalto tra le parti del presente giudizio». Ha rimarcato, inoltre, che «l’istanza di emissione di un ordineex art. 210 c.p.c. è stata correttamente ritenuta dal giudice istruttore tardiva ed esplorativa, non essendo stata formulata nel ricorso e non contenendo indicazioni sufficienti ad individuare i documenti da esibire». [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 93 del R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 267, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si prospetta la nullità del provvedimento impugnato per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, con manifesta carenza di motivazione in quanto sono state accolte, in modo confutabile ed incerto, le ragioni poste alla base del provvedimento di esclusione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dallo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della Soc. Coop. Taurasia; II) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 93 del r.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 267, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.», invocandosi la nullità del provvedimento impugnato «per violazione di legge in relazione all’omesso esame delle prove a difesa, da considerarsi quale omesso esame di fatto decisivo». 2.Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente inammissibili exart. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. 2.1. Invero, il tribunale torinese, muovendo dalla corretta considerazione secondo cui, sarebbe stato onere del Fragomeli, nella Ric. 2021n. 17351 sez. M1 - ud. 1 1 - 1 1 - 202 2 -4- indicata qualità, dimostrare i fatti costitutivi (esistenza dei contratti di subappalto e regolare esecuzione delle proprie prestazioni) del proprio preteso credito (cfr. art. 2697 cod. civ.), ha ritenuto inidoneo, a tal fine: i) le fatture da lui prodotte (prive pure, peraltro, di specifici riferimenti ad ordini o a contratti o di un’analitica indicazione delle prestazioni cui erano collegate), essendo nella specie contestata l’esistenza dei rapporti cui ipoteticamente sarebbero state riferite; ii) quanto successivamente prodotto in corso di giudizio, valendo ciò, - a prescindere da ogni valutazione in merito alla relativa ammissibilità - « al più, come prova dell’esistenza di un accordo quadro tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., ma non come prova dell’esistenza di un contratto di subappalto tra le parti del presente giudizio». Inoltre -ha proseguito il tribunale - « l’istanza di emissione di un ordineex art. 210 c.p.c. è stata correttamente ritenuta dal giudice istruttore tardiva ed esplorativa, non essendo stata formulata nel ricorso e non contenendo indicazioni sufficienti ad individuare i documenti da esibire». 2.2. Rileva il Collegio, poi, che costituiscono orientamenti ormai consolidati, e qui condivisi, di questa Corte quelli secondo cui: i) in tema di liquidazione coatta amministrativa, il giudizio di opposizione allo stato passivo ha ad oggetto il diritto del creditore di partecipare al concorso, per cui i vizi del provvedimento di esclusione, o della sua comunicazione, non rilevano di per sé stessi e non possono assurgere a specifiche causae petendidell'opposizione con la conseguenza che, rispetto ad essi, non è configurabile un'omessa pronunzia da parte del giudice (cfr. Cass. n. 25877 del 2013); ii) «la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero Ric. 2021n. 17351 sez. M1 - ud. 1 1 - 1 1 - 202 2 -5- indizio» (cfr.Cass. n. 9593 del 2004; Cass. n. 15383 del 2010; Cass. n. 299 del 2016; Cass. n. 26801 del 2019, in motivazione). Si è pure puntualizzato che «la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto» (cfr. Cass. n. 26801 del 2019, in motivazione; Cass. n. 15832 del 2011; Cass.n. 13651 del 2006); iii) l'appaltatore (ma altrettanto è a dirsi, chiaramente, anche per il subappaltatore) che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di fornire la provadella congruità di tale somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dall'appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dallastessa parte, né le risultanze della misurazione della quantità di lavori già eseguiti, quali emergono dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi (cfr. Cass. n. 26517 del 2018; Cass. n. 10860 del 2007; Cass. n. 4955 del 1999); iv) il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo seguito (cfr. Cass. n. 12652 del 2020; Cass. n. 407 del 2006). 2.3. Alla stregua di tali dicta, quindi, ne consegue l’assoluta correttezza dell’operato del tribunale torinese come descritto nel precedente § 2.1. Ric. 2021n. 17351 sez. M1 - ud. 1 1 - 1 1 - 202 2 -6- 2.4. A tanto deve solo aggiungersi che: i) in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695del 2021); ii ) « il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione» (cfr., ex multis, Cass. n. 18545 del 2020, in motivazione; Cass. n. 24830 del 2017; Cass. n. 13716 del 2016). Nella specie, dunque, certamente non sussiste il vizio di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ipotizzato dal primo motivo, posto che il tribunale si è pronunciato (rigettandola) sulla domanda del Fragomeli; iii) per effetto della nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio reso il 13 maggio 2021), deve ritenersi ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 3250 del 2022; Cass. n. 593 del 2022; Cass. n. 11229 del 2021; Cass. n. 4226 del Ric. 2021n. 17351 sez. M1 - ud. 11 - 1 1 - 202 2 -7- 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della decisione impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr.Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020, Cass. n. 23620 del 2020 e Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 593 del 2022; Cass. n. 3250 del 2022); iv) il vizio di omessa o apparente motivazione di un provvedimento decisorio sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3250 del 2022; Cass. n. 616 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 2959 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). E' perciò possibile ravvisare una motivazione apparente laddove le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iterlogico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo, risolvendosi in espressioni assolutamente generiche e prive di qualsiasi riferimento ai motivi del contendere, tali da non consentire di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice (cfr. Cass. n. 616 del 2022). Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione Ric. 2021n. 17351 sez. M1 - ud. 1 1 - 1 1 - 202 2 -8- adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva. Nella specie, allora, per quanto si è già detto nel precedente § 2.1., il tribunale torinese ha esaustivamente illustrato le ragioni poste a base della propria conclusione circa la carenza di adeguata dimostrazione del preteso credito del Fragomeli. 2.5. In definitiva, quindi, le censure in esame si risolvono in un tentativo inammissibile di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass.n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002). 3. L’odierno ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosiatto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronun cia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella indicata qualità, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021n. 17351 sez. M1 - ud. 1 1 - 1 1 - 202 2 -9- [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in € 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del menzionato ricorrente, dell'ulteriore importo