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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2020

Cassazione n. 09744/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.s. [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatepresso il suo studio , in Foggia, [OSCURATO:PERSONA], 29 -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentatoe difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec:[OSCURATO:EMAIL] –controricorrente– avverso la sentenza n. 2009/2020, del la Corte di Appello di Bologna , del 7.7.2020.

Oggetto: conto corrente Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 . 4 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con sentenza n. 8 del 4 -

8.1. 2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] s.s. nei confronti di Credem s.p.a., con le quali la società attrice ( nel riassumere la causa davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dopo la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Foggia originariamente adito) aveva chiesto l'accertamento dell'applicazione, da parte della banca, sui conti correnti oggetto di causa, di commissioni di massimo scoperto non dovute, dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto e in misura eccedente il tasso di usura, con conseguente accertamento dell'inesistenza di un suo debito verso la convenuta e condanna di quest'ultima al risarcimento del danno in misura pari € 25.000 ovvero in quella maggior e minore ritenuta di giustizia).

I n accoglimento della domanda riconvenzionale, proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha condannato parte attrice a pagare alla convenuta la somma di € 169.548,38 oltre interessi convenzionali al tasso ann uo pattuito del 5% annuo dal 31.5.2014 al saldo effettivo nonché alla rifusione delle spese di lite.

2. – L’attuale ricorrente ha propo sto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bologna che con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a) gli elementi di specificazione della domanda non possono essere ricavati dalle «copiose produzioni documentali di parte attrice, in quanto il giudice ha il potere dovere di esaminare i documenti versati in atti solo nel caso in cui la parte che ha prodotto o comunque intende trarne vantaggio ne faccia specifica istanza che si riferisca specificamente ai singoli documenti»; diversamente, si impedisce alla controparte di controdedurre e sarebbe «per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione».

Ne consegue che l’invocata CTU avrebbe natura meramente esplorativa; b) l a contestazione dell’applicazione delle CMS si era limita t a a sostenere l’inesistenza della pattuizione e soltanto in appello aveva dedotto inammissibilmente la insufficienza di specificità nell’indicazione dei criteri di calcolo; c)la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi non si traduce nell’obbligo di determinazione di un tasso eguale o pari sia nelle operazioni attive che in quelle passive; d) il lamentato illegittimo esercizio dello ius variandi introduce un thema decidendi nuovo e del tutto generico, vista l’esistenza della specifica clausola contrattuale.

3. –L’Azienda agricola Braschi s.s.di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione contre motiv i . [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.ha presentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce: 4.− Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell’art.2697c.c.

La richiesta di CTU dopo aver indicato le pretese cause di illegittimità delle poste annotate sugli estratti conto esibiti avrebbe natura percipiente e non esplorativa.

La CTU richiesta, cioè, era giustificata dalla sola necessità di peculiari cognizioni tecniche per la rideterminazione dei rapporti di dare-avere intercorsi tra le parti.

4.1. – La censura non coglie la ratio decidendi ed è , pertanto , inammissibile.La Corte nel ribadire il principio che la parte che agisce in ripetizione d’indebito ha l’onere probatorio sulla effettiva esistenza delle censureesposte sulla non corretta gestione del rapporto da parte della Banca, ha messo in evidenza che la documentazione esibita a sostegno della domanda non era idonea a dimostrare la non debenza delle voci di spesa risultanti dagli estratti, poiché il cliente non aveva esibito la documentazione contrattuale sulla quale la CTU avrebbe potuto verificare la correttezza degli addebiti.

La richiesta di CTU è stata esclusa perché è stata riten u ta correttamente di natura esplorativa.

La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.

Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere unaindagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass., n. 30218 / 2017 ; Cass., n. 10373 /2019 ; in motivazione da ultimo Cass., n. 1763/2024).

In particolare, inoltre, la corte nel merito aveva valutato la documentazionerelativa ai contratti, prodotta dalla Banca, che regolavano il rapporto, da cui risultava la debenza delle voci contestate rispetto alle CMS ela previsione della pari reciprocità per l’applicazione della capitalizzazione. 5.−Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 1418 e 1346 c.c.

Nella pattuizione delle CMS era prevista la percentuale ma non era indicato il criterio di calcolo, non essendo specificato se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o se l’importo dovuto vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati.

L’eccezione formulata è di nullità e come tale rilevabile di ufficio.5.1− La censura è inammissibile .

La corte ha ritenuta che la pattuizione sulla CMS, allegata dalla Banca e non dal correntista sotto questo aspetto del tutto non adempiente all’onere a suo carico, fosse valida perché espressamente pattuita con l’indicazione espressa della misura convenuta e per i periodi per i quali risultava pattuita.

La successiva deduzione formulata soltanto in appello sulla insufficiente specificazione dei criteri di calcolo e della base di computo è stata ritenuta inammissibile, perché non suffragata da alcuna allegazione che, anche in questa sede, consentano di verificare la legittimità della doglianza sulla base dell’acquisizione degli elementi idonei a porla in evidenza.

Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti(ex multis, Cass., n. 20713/2023).

Nel caso di specie nella censura non viene nemmeno trascritta la clausola contestata che possa consentire di verificare se le indicazioni sulla base di calcolo siano esplicitate con “sufficiente chiarezza” (come asserito nel mezzo) oppur no.

6. –Con il terzo motivo: Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt.2 e 6 della delibera CICR del 9.2.2000 3 dell’art. 120 TUB.

Le modalità di calcolo della capitalizzazione per gli interessi debitori e per quelli creditori non rispettano il principio di reciprocità. 6.1 –La censura è inammissibile per quanto già sopra precisato circa la mancata allegazione di elementi idonei a consentire la verifica sulla pretesa nullità.

E’ opportuno precisare inoltre, che l’art. 120 TUB ha previsto la legittimità degli interessi anatocistici a condizione che la periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditorisia la medesimasia per i rapporti attivi che per quelli passivi, senza che sia necessario che le condizioni contrattuali per le diverse operazioni abbiano un contenuto identico nella determinazione dei tassi di interesse o delle modalità di calcolo.

«Alcuna disposizione, come correttamente enunciato nella sentenza impugnata, impone una parificazione e/o un gap massimo al divario tra tassi debitori e tassi creditori, occorrendo il rispetto solo della condizione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori» (testualmente in motivazione Cass., n.35121/2022). 7.− Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.s. [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatepresso il suo studio , in Foggia, [OSCURATO:PERSONA], 29 -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentatoe difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec:[OSCURATO:EMAIL] –controricorrente– avverso la sentenza n. 2009/2020, del la Corte di Appello di Bologna , del 7.7.2020. Oggetto: conto corrente Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 . 4 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con sentenza n. 8 del 4 - 8.1. 2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] s.s. nei confronti di Credem s.p.a., con le quali la società attrice ( nel riassumere la causa davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dopo la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Foggia originariamente adito) aveva chiesto l'accertamento dell'applicazione, da parte della banca, sui conti correnti oggetto di causa, di commissioni di massimo scoperto non dovute, dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto e in misura eccedente il tasso di usura, con conseguente accertamento dell'inesistenza di un suo debito verso la convenuta e condanna di quest'ultima al risarcimento del danno in misura pari € 25.000 ovvero in quella maggior e minore ritenuta di giustizia). I n accoglimento della domanda riconvenzionale, proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha condannato parte attrice a pagare alla convenuta la somma di € 169.548,38 oltre interessi convenzionali al tasso ann uo pattuito del 5% annuo dal 31.5.2014 al saldo effettivo nonché alla rifusione delle spese di lite. 2. – L’attuale ricorrente ha propo sto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bologna che con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a) gli elementi di specificazione della domanda non possono essere ricavati dalle «copiose produzioni documentali di parte attrice, in quanto il giudice ha il potere dovere di esaminare i documenti versati in atti solo nel caso in cui la parte che ha prodotto o comunque intende trarne vantaggio ne faccia specifica istanza che si riferisca specificamente ai singoli documenti»; diversamente, si impedisce alla controparte di controdedurre e sarebbe «per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione». Ne consegue che l’invocata CTU avrebbe natura meramente esplorativa; b) l a contestazione dell’applicazione delle CMS si era limita t a a sostenere l’inesistenza della pattuizione e soltanto in appello aveva dedotto inammissibilmente la insufficienza di specificità nell’indicazione dei criteri di calcolo; c)la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi non si traduce nell’obbligo di determinazione di un tasso eguale o pari sia nelle operazioni attive che in quelle passive; d) il lamentato illegittimo esercizio dello ius variandi introduce un thema decidendi nuovo e del tutto generico, vista l’esistenza della specifica clausola contrattuale. 3. –L’Azienda agricola Braschi s.s.di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione contre motiv i . [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.ha presentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce: 4.− Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell’art.2697c.c. La richiesta di CTU dopo aver indicato le pretese cause di illegittimità delle poste annotate sugli estratti conto esibiti avrebbe natura percipiente e non esplorativa. La CTU richiesta, cioè, era giustificata dalla sola necessità di peculiari cognizioni tecniche per la rideterminazione dei rapporti di dare-avere intercorsi tra le parti. 4.1. – La censura non coglie la ratio decidendi ed è , pertanto , inammissibile.La Corte nel ribadire il principio che la parte che agisce in ripetizione d’indebito ha l’onere probatorio sulla effettiva esistenza delle censureesposte sulla non corretta gestione del rapporto da parte della Banca, ha messo in evidenza che la documentazione esibita a sostegno della domanda non era idonea a dimostrare la non debenza delle voci di spesa risultanti dagli estratti, poiché il cliente non aveva esibito la documentazione contrattuale sulla quale la CTU avrebbe potuto verificare la correttezza degli addebiti. La richiesta di CTU è stata esclusa perché è stata riten u ta correttamente di natura esplorativa. La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere unaindagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass., n. 30218 / 2017 ; Cass., n. 10373 /2019 ; in motivazione da ultimo Cass., n. 1763/2024). In particolare, inoltre, la corte nel merito aveva valutato la documentazionerelativa ai contratti, prodotta dalla Banca, che regolavano il rapporto, da cui risultava la debenza delle voci contestate rispetto alle CMS ela previsione della pari reciprocità per l’applicazione della capitalizzazione. 5.−Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 1418 e 1346 c.c. Nella pattuizione delle CMS era prevista la percentuale ma non era indicato il criterio di calcolo, non essendo specificato se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o se l’importo dovuto vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati. L’eccezione formulata è di nullità e come tale rilevabile di ufficio.5.1− La censura è inammissibile . La corte ha ritenuta che la pattuizione sulla CMS, allegata dalla Banca e non dal correntista sotto questo aspetto del tutto non adempiente all’onere a suo carico, fosse valida perché espressamente pattuita con l’indicazione espressa della misura convenuta e per i periodi per i quali risultava pattuita. La successiva deduzione formulata soltanto in appello sulla insufficiente specificazione dei criteri di calcolo e della base di computo è stata ritenuta inammissibile, perché non suffragata da alcuna allegazione che, anche in questa sede, consentano di verificare la legittimità della doglianza sulla base dell’acquisizione degli elementi idonei a porla in evidenza. Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti(ex multis, Cass., n. 20713/2023). Nel caso di specie nella censura non viene nemmeno trascritta la clausola contestata che possa consentire di verificare se le indicazioni sulla base di calcolo siano esplicitate con “sufficiente chiarezza” (come asserito nel mezzo) oppur no. 6. –Con il terzo motivo: Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt.2 e 6 della delibera CICR del 9.2.2000 3 dell’art. 120 TUB. Le modalità di calcolo della capitalizzazione per gli interessi debitori e per quelli creditori non rispettano il principio di reciprocità. 6.1 –La censura è inammissibile per quanto già sopra precisato circa la mancata allegazione di elementi idonei a consentire la verifica sulla pretesa nullità. E’ opportuno precisare inoltre, che l’art. 120 TUB ha previsto la legittimità degli interessi anatocistici a condizione che la periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditorisia la medesimasia per i rapporti attivi che per quelli passivi, senza che sia necessario che le condizioni contrattuali per le diverse operazioni abbiano un contenuto identico nella determinazione dei tassi di interesse o delle modalità di calcolo. «Alcuna disposizione, come correttamente enunciato nella sentenza impugnata, impone una parificazione e/o un gap massimo al divario tra tassi debitori e tassi creditori, occorrendo il rispetto solo della condizione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori» (testualmente in motivazione Cass., n.35121/2022). 7.− Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a
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