CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14311/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesi,giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nelcui studio in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 269, hannoeletto domicilio;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37P42 G224B), SANDI Andrea(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61M24 G224G), SANDI Carlo (C.F.: SND CRL65H25 G224X) e SANDI Laura (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73T41 B563M), inproprio e in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], a propria voltaerede universale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giustaNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in Roma, via Pinciana n. 25, presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonchéPIATTO Paola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38P63 G224E);- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.6540/2022, pubblicata il 19 ottobre 2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 27 novembre 2025 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dalP.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del primo, secondo, terzo, sesto, settimo e ottavomotivo del ricorso, con assorbimento del quarto e quinto motivo;conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse deiricorrenti e dei controricorrenti, ai sensi dell’art. 378, secondocomma, c.p.c.;sentito, in sede di discussione orale all’udienza pubblica,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti.1.– Con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2007,[OSCURATO:PERSONA], quale unico erede universale di MironNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026Giovanna, deceduta il 23 febbraio 1996, conveniva, davanti alTribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendoche, in ragione della già dichiarata nullità della cessione dellanuda proprietà del negozio sito in Padova, piazza Cavour n. 14, dicui alla rendita vitalizia (e assistenziale) conclusa dalla Miron conPiatto Paola il 5 dicembre 1984 e della successiva vendita dellanuda proprietà effettuata dalla Miron, quale procuratrice dellaPiatto, in favore dei convenuti, con atto del 20 novembre 1985, gliacquirenti Bettio-Schiano fossero condannati alla restituzione ditutti i frutti maturati successivamente alla morte della Miron e daessi esclusivamente percepiti per l’importo di euro 253.986,70.Segnatamente la controversia faceva seguito al contenziososviluppatosi nei termini che si indicano: - con sentenza n.1187/1992 il Tribunale di Padova rigettava la domanda dirisoluzione del contratto costitutivo della rendita vitalizia, comeproposta dalla Miron (quale unica ragione addotta); - consentenza n. 550/2003 il Tribunale di Padova dichiarava la nullitàper difetto di causa del contratto costitutivo di rendita vitalizia del5 dicembre 1984 nonché la nullità, in via derivata e comunque perassenza di correspettivo, del successivo contratto di vendita dellanuda proprietà del 20 novembre 1985; - con sentenza n.878/2006 la Corte d’appello di Venezia confermava le declaratoriedi nullità e, in accoglimento del proposto appello incidentale,disponeva la restituzione del bene, in relazione alla quale nessunastatuizione era stata adottata dal Tribunale, nonostante ladomanda in tal senso proposta sin dal giudizio di prime cure; -con sentenza n. 10049/2008 questa Corte cassava la sentenzad’appello con rinvio, quanto all’affermato difetto di alea, sulla baseNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026del mero raffronto tra il valore dell’immobile ceduto (nei limitidella nuda proprietà) e l’entità del vitalizio, senza considerazionealcuna degli altri obblighi previsti a carico della [OSCURATO:PERSONA]; - consentenza n. 24/2011 la Corte d’appello di Brescia, in sede digiudizio di rinvio, dichiarava la nullità per difetto di causa delcontratto costitutivo di rendita vitalizia del 5 dicembre 1984nonché la nullità, in via derivata e comunque per assenza dicorrespettivo, del successivo contratto di vendita della nudaproprietà del 20 novembre 1985 (e ciò appunto alla stregua delgrave e profondo squilibrio originario tra le prestazioni, tale daescludere il requisito dell’alea e, in definitiva, da determinare lanullità del contratto per mancanza di causa, donde la nudaproprietà dell’immobile oggetto della convenzione non era maistata trasferita alla [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, non avrebbepotuto cederla ai coniugi Bettio-Schiano); - con sentenza n.26242/2014 questa Corte a Sezioni unite confermava ladeclaratoria di nullità dei due contratti e accoglieva il ricorsoincidentale, cui seguiva la decisione nel merito, con la condannadei coniugi Bettio-Schiano alle dovute restituzioni.In altro giudizio la Miron chiedeva, in via monitoria, larestituzione della somma di vecchie lire 50.000.000 data a mutuoal Bettio, oltre accessori, cui seguiva il rigetto dell’opposizione consentenza del Tribunale di Padova n. 1501/1989, rigettoconfermato in sede di gravame dalla sentenza della Corted’appello di Venezia n. 1146/1994 che, in accoglimento dellospiegato appello incidentale, estendeva il riconoscimento dei dannida svalutazione monetaria, aspetto, quest’ultimo, censurato dallapronuncia di annullamento di questa Corte n. 11878/1997.Numero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026Sicché tale giudizio non aveva affatto ad oggettol’adempimento del contratto di vendita del 20 novembre 1985 inordine all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria,come sostenuto dai ricorrenti nella memoria illustrativa.Si costituivano nel giudizio di rimborso dei frutti BettioAntonio e [OSCURATO:PERSONA], i quali instavano per il rigetto delledomande avversarie e, in via riconvenzionale, chiedevano chel’attore fosse condannato alla restituzione di quanto corrispostoper l’acquisto dell’immobile, anche in ordine al pagamento dellerate di mutuo, dell’INVIM, dell’imposta di registro, delle spese ditrascrizione e notarili, al rimborso delle spese di ristrutturazione,al risarcimento dei danni fisici e morali conseguenti alla pendenzadel contenzioso nonché alla restituzione delle spese legalicorrisposte.Chiedevano anche la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], laquale si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto delledomande spiegate nei suoi confronti.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 3592/2016,depositata il 22 febbraio 2016, accoglieva le domande avanzatedall’attore e condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, per la causale dedotta (rimborso dei frutti a decorreredal consolidamento dell’usufrutto nella nuda proprietà sino alrilascio dell’immobile), dell’importo di euro 235.911,00, oltreinteressi legali dalla domanda al saldo, respingendo le domandericonvenzionali spiegate.2.– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appelloavverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) che ilTribunale aveva omesso di indicare i punti essenziali dellaNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026motivazione della sentenza del Tribunale di Padova, alla qualeaveva fatto riferimento per relationem con riguardo all’evidenzadella malafede degli appellanti, senza che le sentenze successiveavessero mai fatto cenno al possibile annullamento degli atti perincapacità della Miron; 2) che erroneamente e apoditticamente ilTribunale aveva affermato la malafede dei convenuti, nonostantevi fossero plurimi elementi idonei a suffragare la valutazione inordine alla capacità di intendere e di volere della Miron e/ocomunque la buona fede degli acquirenti al momentodell’acquisto; 3) che erroneamente la sentenza impugnata avevaindagato circa la malafede dei coniugi Bettio-Schiano non già almomento dell’acquisto, bensì al momento, di molto posteriore, delconsolidamento dell’usufrutto nella nuda proprietà; 4) cheerroneamente era stata disposta la restituzione dei frutti nelperiodo antecedente alla proposizione della domanda; 5) cheerroneamente era stata disattesa la domanda riconvenzionaleproposta dai Bettio-Schiano nei confronti del Sandi per larestituzione del prezzo pagato per l’acquisto della nuda proprietà;6) che erroneamente era stata respinta la domandariconvenzionale nei confronti del Sandi per la restituzione dellespese legali corrisposte sulla base delle sentenze di condannariformate sul punto dalla Corte d’appello di Brescia e, poi, dallaCassazione; 7) che erroneamente erano state rigettate ledomande riconvenzionali proposte verso la [OSCURATO:PERSONA], a fronte dellarichiesta di condanna al pagamento di tutte le somme reclamateverso il Sandi o, solo in subordine, a titolo di manleva; 8) che eraingiustificata la mancata ammissione dell’interrogatorio formaledeferito alla [OSCURATO:PERSONA]; 9) che erroneamente era stata disattesa laNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026domanda di condanna per responsabilità processuale aggravatadel Sandi.Si costituivano separatamente nel giudizio di impugnazioneSandi Ferdinando e [OSCURATO:PERSONA], i quali concludevano per il rigettodell’appello spiegato e la conferma della sentenza impugnata.Nel corso del giudizio subentravano a [OSCURATO:PERSONA],nelle more deceduto, gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diRoma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazionespiegata e, per l’effetto, confermava la pronuncia appellata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di meritorilevava per quanto di interesse in questa sede: a) chel’apprezzamento della malafede doveva essere rapportato almomento in cui gli appellanti avevano acquisito il possessodell’immobile, ossia alla data del decesso di [OSCURATO:PERSONA],nell’aprile 1996, essendosi in tale data consolidata la nudaproprietà acquistata, in favore degli appellanti, dalla [OSCURATO:PERSONA] il 20novembre 1985, con l’usufrutto rimasto in capo alla suddettaMiron; b) che la pendenza della controversia sulla nullità del titolodi acquisto della nuda proprietà da parte degli appellanti, almomento del consolidamento dell’usufrutto per il decesso dellaMiron, costituiva idoneo elemento atto a superare la presunzionedi buona fede originaria, ossia riferita al momento dell’acquistodel possesso; c) che la restituzione del prezzo per l’acquisto dellanuda proprietà dell’immobile, da parte degli appellanti, nonpoteva che essere pretesa nei confronti della parte che avevaceduto il suddetto diritto e che, dunque, aveva incamerato ilNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026corrispettivo, ossia [OSCURATO:PERSONA]; d) che a nulla rilevava lacircostanza che il prezzo corrisposto dagli appellanti fosseconsistito nel pagamento delle rate di mutuo acceso da PiattoPaola, con il rilascio di garanzia ipotecaria sull’immobile,risultando comunque la domanda diretta nei confronti di una parteestranea al contratto di cessione della nuda proprietà, con ilconseguente difetto di legittimazione passiva del Sandi; e) che perle stesse ragioni non poteva essere richiesto al Sandi il rimborsodelle spese notarili e di ristrutturazione dell’immobile, spesequest’ultime di cui peraltro mancava la prova; f) che, avutoriguardo all’oggetto della causa, ossia la restituzione dei fruttinonché delle somme versate dalle parti in esecuzione dei contrattidichiarati nulli, era evidente la mancanza di connessione delladomanda di restituzione delle spese legali relative ai pregressigiudizi, senza che peraltro tali spese potessero essereparcellizzate con riferimento ad uno o più gradi di giudizio,esigendo viceversa una valutazione complessiva, inibita alla Cortedi merito in mancanza di deduzione e prova su quantoeffettivamente dovuto e quanto realmente pagato; g) che dellarestituzione dei frutti non avrebbe potuto rispondere la [OSCURATO:PERSONA], cheaveva ceduto la nuda proprietà agli appellanti il 20 novembre1985.3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorsoper cassazione, affidato ad otto motivi, [OSCURATO:PERSONA] e BettioAntonio.Hanno resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], SandiAndrea, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di SandiNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378,primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascrittein epigrafe.I ricorrenti e i controricorrenti hanno depositato memorieillustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– In primis, deve essere dichiarata l’inammissibilità della“comparsa di costituzione di nuovo difensore” dei controricorrenti,depositata il 13 novembre 2025, con procura in calce a talecomparsa, autenticata dal nuovo legale (e conseguentementedella memoria illustrativa da questi depositata, ai sensi dell’art.378 c.p.c.).Infatti, nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto aquanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procuraspeciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad attidiversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83, terzocomma, c.p.c., nella versione ratione temporis vigente,nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essereapposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudiziodi cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procuranon viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suoconferimento si realizzi nella forma prevista dal secondo commadel citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privataautenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali delgiudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata.A quest’ultima conclusione deve pervenirsi anche con riferimentoNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026all’ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione del difensorenominato con il ricorso (o controricorso), non rispondendo alladisciplina del giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficioa seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito delricorso (o controricorso) e non soggetto agli eventi di cui agli artt.299 e ss. c.p.c., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore(nella specie denominato “comparsa di costituzione”) su cui possaessere apposta la procura speciale (Cass. Sez. U, Sentenza n.16962 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 4337 del 23/02/2010;Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007).Segnatamente, per i giudizi introdotti prima del 4 luglio2009, tra cui rientra quello di specie, instaurato in primo gradocon citazione notificata il 12 gennaio 2007, non opera la novella dicui all’art. 45 della legge 18 giugno 2009 – che ha, tra l’altro,modificato l’art. 83, terzo comma, c.p.c., estendendo le ipotesi incui può essere rilasciata la procura a margine o in calce anche allamemoria di nomina di nuovo difensore –, ai sensi delledisposizioni transitorie di cui all’art. 58 della citata legge.Per l’effetto, sopravvive la nomina dell’originario difensore.2.– Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrentidenunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 978, 979 e 1147 c.c., peravere la Corte di merito ritenuto che l’acquisto del possesso daparte dei nudi proprietari Bettio-Schiano risalisse al momentodella morte dell’usufruttuaria Miron, anziché al momentodell’acquisto del diritto (e del possesso corrispondente alla nudaproprietà) con contratto del 20 novembre 1985, atteso che, nelrapporto tra usufruttuario e nudo proprietario, quest’ultimoNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026acquisirebbe il possesso solo animo mentre l’usufruttuario sarebbemero detentore nei confronti del nudo proprietario.Osservano, ancora, i ricorrenti che alla morte della personafisica, a favore della quale l’usufrutto è costituito, consegueautomaticamente ope legis l’estensione del relativo diritto, sicchéil consolidamento del diritto di proprietà in capo al nudoproprietario avverrebbe altrettanto automaticamente.Ne discenderebbe, ad avviso degli istanti, che lapresunzione di buona fede al “momento dell’acquisto” siriferirebbe, con tutta evidenza, al tempo in cui il possessore ponein essere il comportamento o stipula il contratto dal quale glideriva il possesso, cosicché la buona fede o malafede rilevante aifini del rimborso dei frutti avrebbe dovuto essere valutata almomento della vendita della nuda proprietà, senza checonseguentemente la proposizione, nell’anno 1992, del giudizioper la declaratoria di nullità o di annullamento potesse influiresullo stato soggettivo rilevante al fine del rimborso dei frutti,poiché l’ipotetica malafede sopravvenuta sarebbe stata comunquenon dirimente.D’altronde, espongono i ricorrenti che la domanda giudizialedi nullità del contratto non sarebbe idonea a determinare l’obbligorestitutorio dei frutti percepiti dal momento della proposizione ditale domanda.3.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1147 c.c., anche in relazione agli artt. 1418e 1421 c.c., e dell’art. 2697 c.c. nonché, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazioneNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026degli artt. 112 e 116 c.p.c., per avere la Corte territorialeaffermato che – posto che, nel 1992, [OSCURATO:PERSONA], qualeprocuratore di [OSCURATO:PERSONA], aveva proposto il giudizio per ladeclaratoria di nullità o di annullamento dei contratti Miron-Piattodel 5 dicembre 1984 e [OSCURATO:PERSONA](Miron)-Bettio del 20 novembre 1985– vi fosse piena consapevolezza, da parte degli acquirentiappellanti, alla data di acquisizione del possesso pienodell’immobile nel 1996 per il decesso dell’usufruttuaria, che iltitolo in forza del quale essi erano divenuti proprietari eraseriamente contestato nella sua validità, sulla base di ragionifattuali e giuridiche che, anche alla luce di un giudizio ex ante – enon solo in base alla sentenza che ex post le aveva accolte –,escludevano la loro buona fede.Obiettano gli istanti che, essendo la buona fede presunta, lamalafede avrebbe dovuto essere provata da colui il qualeintendeva contrastare la suddetta presunzione, senza che talepresunzione potesse essere vinta dall’allegazione del merosospetto di una situazione illegittima, poiché sarebbe stato, inogni caso, necessario che l’esistenza del dubbio promanasse dacircostanze serie e concrete e non meramente ipotetiche; conl’effetto che l’oggettiva incertezza con riguardo alla sussistenzadel diritto (ad ottenere la declaratoria di nullità del negozio)avrebbe conseguentemente escluso la malafede, anche alla lucedell’affidamento riposto nel precedente giudicato implicito sullavalidità del contratto, discendente dalla sentenza del Tribunale diPadova n. 1187/1992, che – avendo respinto la domanda dirisoluzione proposta dalla Miron – aveva indotto gli acquirentiBettio-Schiano a confidare nell’esito favorevole del giudizio, stanteNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026che l’orientamento all’epoca prevalente della giurisprudenza dilegittimità era propenso a ritenere che la sentenza di merito sullarisoluzione producesse l’effetto di giudicato implicito sulla validitàdel contratto.4.– Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1147 (1148) e 2909 c.c., con violazionedel giudicato esterno, nonché, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omesso rilievodel precedente giudicato costituito dalla sentenza di questa Corte,a Sezioni unite, n. 26242/2014, con la conseguente violazione deiprincipi relativi al legittimo affidamento e di autoresponsabilità, eper violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte distrettualedesunto la malafede degli acquirenti Bettio-Schiano, all’epocadella morte dell’usufruttuaria, nel 1996 – anno in cui avevanoacquisito la piena disponibilità dell’immobile acquistato colcontratto di compravendita del 1985 –, in base ad un giudizio exante di palese fondatezza della domanda di nullità, benché lasentenza del Tribunale di Padova n. 550/2003 (esuccessivamente, all’esito di annullamento con rinvio, la sentenzadella Corte d’appello di Brescia n. 24/2011) avesse accertato,d’ufficio, la nullità del contratto di rendita vitalizia Miron-[OSCURATO:PERSONA] permancanza di alea e la conseguente nullità derivata del contratto divendita [OSCURATO:PERSONA](Miron)-Bettio, a fronte della (diversa) declaratoriadi nullità richiesta dalla Miron per l’asserito spoglio subito dellaproprietà senza alcun apprezzabile corrispettivo, in ragione dellacirconvenzione di incapace ordita e dell’inganno perpetrato,prima, dalla [OSCURATO:PERSONA] e, poi, dai coniugi Bettio-Schiano.Numero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026Evidenziano i ricorrenti che le domande di nullità propostenon avrebbero potuto in alcun caso ritenersi idonee a determinarel’effetto della malafede dei convenuti fin dal momento dellaproposizione delle domande di nullità, in quanto nessuna delleragioni addotte dall’attrice a sostegno della nullità o annullabilitàdel contratto di compravendita [OSCURATO:PERSONA]-Bettio era stata accolta e,quindi, posta a fondamento della decisione.E altrettanto d’ufficio sarebbe stata dichiarata da Cass.SS.UU. n. 26242/2014 la nullità della vendita [OSCURATO:PERSONA](Miron)-Bettio,appunto per derivazione dalla nullità della procura Miron-[OSCURATO:PERSONA], asua volta derivata dalla nullità della rendita vitalizia Miron-[OSCURATO:PERSONA](cui la Miron aveva dato causa), così escludendo qualsiasi nullità oannullabilità propria del contratto [OSCURATO:PERSONA](Miron)-Bettio, sicché soloil passaggio in giudicato di tale ultima pronuncia – avvenuto il 20dicembre 2014 – avrebbe prodotto effetti sul contratto di venditaPiatto(Miron)-Bettio.Di talché la domanda di restituzione avrebbe potutoriguardare i soli canoni maturati successivamente a dettopassaggio in giudicato, mentre la domanda in concreto propostadi rimborso dei canoni acquisiti nel periodo 1996-2006 avrebbedovuto essere respinta.5.– Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1147 e 1148 c.c., per avere la Corte delgravame considerato irrilevante lo stato soggettivo di buona fededei coniugi Bettio-Schiano, al momento della stipula del contratto,ossia nell’anno 1985, mentre in realtà sarebbe stato irrilevante lostato soggettivo dei Bettio-Schiano, nell’anno 1996, allorché gliNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026acquirenti avevano iniziato a percepire i canoni di locazionedell’immobile per effetto della morte dell’usufruttuaria, a frontedella già avvenuta proposizione della domanda di nullità deicontratti.Sostengono gli istanti che la domanda di nullità non sarebbeidonea a produrre gli effetti di cui all’art. 1148 c.c., così come taleidoneità sarebbe esclusa per effetto della proposizione delladomanda di rilascio o di restituzione del bene, decorrendo, invece,l’obbligo di rimborso dei frutti solo dalla proposizione delladomanda giudiziale di restituzione dei frutti medesimi, nellafattispecie proposta con atto di citazione notificato il 12 gennaio2007.5.1.– I superiori motivi – che possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni diconnessione logica e giuridica – sono infondati.E ciò all’esito della correzione della motivazione, ai sensidell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.Premesso che la nullità per assenza di causa (recte perdifetto di alea) del contratto di rendita vitalizia del 5 dicembre1984 Miron-[OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata in conformità alle domandeall’uopo proposte (in cui si denunciava che la cessione della nudaproprietà fosse avvenuta senza corrispettivo o comunque per uncorrispettivo assolutamente irrisorio), con la correlatadichiarazione di nullità – in via riflessa – del contratto di venditadel 20 novembre 1985 [OSCURATO:PERSONA](Miron)-Bettio, ad ogni modo,assume una portata dirimente il fatto “processuale” (presuppostodai motivi di ricorso – e, in specie, dal quarto motivo –,espressamente dedotto dai controricorrenti e riscontrabile negliNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026proposta altresì la domanda di restituzione del cespite alienato(recte del negozio sito in Padova, piazza Cavour n. 14).Tale domanda era stata spiegata sin dall’atto introduttivodel giudizio di nullità nell’anno 1992, davanti al Tribunale diPadova. Con la sentenza n. 550/2003, pur essendo statadichiarata la nullità dei contratti, non vi è stata alcuna pronunciasull’accessoria domanda di restituzione. Tanto che, per effettodell’appello incidentale proposto, la sentenza della Corte d’appellodi Venezia n. 878/2006, dopo aver rigettato l’appello principale, inaccoglimento dell’appello incidentale, ha condannato gli acquirentiBettio-Schiano alla restituzione dell’immobile emarginato in favoredi [OSCURATO:PERSONA].All’esito, l’immobile è stato restituito, tanto è vero che ifrutti sono stati richiesti fino all’anno 2006 (anno in cui è avvenutala restituzione, almeno temporanea, del cespite).Dalla proposizione della domanda di restituzione del benegià nell’anno 1992 discende, ai sensi dell’art. 1148, primo comma,c.c. – indipendentemente dalla possibilità di configurare lamalafede (rilevante) degli acquirenti in ragione dell’acquisizionedel pieno possesso del cespite all’esito del decessodell’usufruttuaria, nella consapevolezza della pendenza delladomanda di nullità –, che i frutti percepiti devono essere resi alrivendicante.Infatti, il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali(che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’operadell’uomo ex art. 820, primo comma, c.c.) separati fino al giornodella domanda giudiziale (di restituzione della cosa) e i frutti civiliNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026(che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento chealtri ne abbia, tra cui il corrispettivo delle locazioni, ex art. 820,terzo comma, c.c.) maturati sino allo stesso giorno.Per converso, i frutti che maturino dopo la proposizione ditale domanda spettano al rivendicante.Contrariamente all’assunto dei ricorrenti, la norma fariferimento alla domanda di restituzione del bene e non a quella direstituzione dei frutti, come può ricavarsi della rubrica dellaSezione I “Dei diritti e degli obblighi del possessore nellarestituzione della cosa” del Capo II “Degli effetti del possesso” delTitolo VIII “Del possesso” del Libro III “Della proprietà”.Inoltre, lo stesso riferimento di cui al secondo periododell’art. 1148 c.c. lascia intendere che la “domanda giudiziale”rilevante sia quella di restituzione della cosa, prevedendosi che ilpossessore di buona fede, appunto “fino alla restituzione dellacosa” (effettiva), risponde verso il “rivendicante” dei fruttipercepiti dopo la domanda giudiziale (evidentemente direstituzione della cosa) e di quelli che avrebbe potuto percepiredopo tale data usando la diligenza di un buon padre di famiglia.Conclusione, questa, suffragata dalla prevalentegiurisprudenza di questa Corte, secondo cui il possesso di unbene, che sia stato acquisito in forza di un contratto poi dichiaratonullo, resta soggetto ai principi generali fissati dagli artt. 1147 e1148 c.c., con la conseguenza che, ove sussista la buona fede (dapresumersi) alla data del suddetto acquisto, la medesima buonafede non viene esclusa dalla mera proposizione della domandarivolta a far valere quella nullità, e “il possessore è tenuto allarestituzione dei frutti solo a partire dalla data della domanda diNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026rilascio” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19502 del 19/07/2019; Sez.3, Sentenza n. 3315 del 04/06/1985; al momento dirimente delladomanda giudiziale di restituzione della cosa fanno riferimentoanche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14917 del 05/09/2012; Sez. 2,Sentenza n. 3097 del 21/04/1988; Sez. 3, Sentenza n. 2068 del24/03/1986; Sez. 2, Sentenza n. 1446 del 19/02/1985; Sez. 3,Sentenza n. 2610 del 04/07/1975; Sez. 2, Sentenza n. 3566 del29/10/1969; Sez. 2, Sentenza n. 946 del 26/03/1968, sebbenealludendo all’opinio dominii, ossia al ragionevole convincimento dipoter esercitare sulla cosa posseduta il diritto di proprietà, opinioche cessa all’esito della formulazione della domanda di rivendica).Ebbene, secondo il dettato della previsione, la pronuncia dirimborso dei frutti ha “effetto” a partire dal momento in cui èstata proposta la domanda di restituzione della res.Ed invero se la restituzione della cosa fosse ordinata nellostesso momento in cui la domanda è proposta, i frutti percepiti adecorrere da tale domanda spetterebbero al rivendicante.Sotto questo profilo, la norma non si limita a sancire unprincipio generale recepito dall’ordinamento – quello secondo cuila parte che ha ragione nel processo non deve subire leconseguenze negative derivanti dalla sua durata e deve essereriportata nella stessa condizione in cui si sarebbe trovata ove latutela invocata fosse stata accordata al momento stesso diproposizione della domanda –, poiché, se così fosse, la previsionesarebbe del tutto ridondante e pleonastica, ma ha una precisavalenza precettiva, quella appunto di estendere la produzionedell’effetto riflesso del rimborso dei frutti sin dalla formulazione,Numero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026non già della stessa domanda con cui essi sono richiesti, bensìdella diversa (e presupposta) domanda di rivendica della cosa.Orbene, non si tratta, in realtà, di un “effetto” chescaturisce in sé dal fatto che la domanda giudiziale trasformi ilpossessore in buona fede in un possessore in malafede, siaperché, nonostante la vocatio in jus, questi potrebbe comunquerimanere nella convinzione di comportarsi jure, sia perché dettatrasformazione sarebbe comunque irrilevante, posto che nelnostro ordinamento vige il principio secondo cui mala fidessuperveniens non nocet, come è comprovato dal fatto che,allorché il processo si estingua, la rilevanza della buona fede, siapure iniziale, del possessore non si esaurisce (Cass. Sez. 1,Sentenza n. 691 del 04/03/1968).Piuttosto, la decorrenza dell’obbligo di rimborso dei frutti, acarico del possessore in buona fede che sia tenuto a restituire lacosa, è fissata con valenza costitutiva dalla norma sostanziale.Resta comunque fermo che l’obbligo di restituire i fruttipercetti da parte del possessore della cosa rivendicata, anche seaccessorio rispetto a quello di restituire la cosa, non è unaconseguenza (recte “effetto”) automatica della sentenza diaccoglimento della domanda di restituzione della res, chepermetta al giudice di riconoscere d’ufficio il rimborso di dettifrutti, ma deve essere affermato su espressa richiestadell’interessato, sicché non basta che sia pretesa la restituzionedel cespite affinché sia ordinato il rimborso dei frutti.Nondimeno, ove il rimborso dei frutti sia richiesto, essospetta, se non è provata la pregressa malafede del possessore,quantomeno dalla proposizione della “domanda giudiziale” diNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026restituzione della cosa produttiva (come prescritto dall’art. 1148c.c.), pretesa di rimborso che può essere contestuale alladomanda di rilascio (e in tale evenienza avrà ad oggetto ilrimborso dei frutti maturandi) ovvero spiegata successivamente inun separato giudizio (e in tale evenienza avrà ad oggetto ilrimborso dei frutti maturati), come nel caso di specie.Se, invece (come afferma Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6224del 23/05/1992), la domanda giudiziale alla quale debba aversiriguardo per la decorrenza dell’obbligo del possessore di buonafede di restituire i frutti naturali separati ed i frutti civili maturatinon fosse quella di rilascio o restituzione del bene ma quella,separatamente proponibile, di pagamento dei frutti, verrebbenegata tutela al rivendicante per il solo fatto di aver invocato ilrimborso dei frutti (conseguente all’invocata rivendicazione) in unseparato e successivo giudizio rispetto a quello di restituzionedella cosa, ai fini di cristallizzare il quantum dovuto in seguitoall’avvenuto recupero del cespite, sebbene il presupposto per laspettanza di tale rimborso sia rappresentato dal diritto aconseguire i frutti sin dal momento in cui questi avrebbe potutoottenere il rilascio (sul carattere dichiarativo della sentenza chericonosce i frutti e sul suo effetto retroattivo Cass. Sez. 1,Sentenza n. 691 del 04/03/1968; Sez. 1, Sentenza n. 557 del17/02/1968; Sez. U, Sentenza n. 1511 del 13/05/1954).Inoltre, tale lettura non solo renderebbe superflua laprevisione secondo cui il possessore di buona fede fa suoi i fruttinaturali separati e i frutti civili maturati “fino al giorno delladomanda giudiziale”, attribuendole il mero significato di delimitaretemporalmente l’ampiezza della pretesa del rivendicante, che haNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026diritto alla restituzione della cosa, a decorrere dal giorno in cui ifrutti sono stati richiesti in giudizio, ma escluderebbe altresì –senza una plausibile ragione giustificativa – che la decorrenza delrimborso di tale accessorio ex art. 820 c.c. possa essere anticipataal momento della costituzione in mora in via stragiudiziale,anziché mediante azione giudiziale (sulla scorta di quantoavviene, per i frutti civili rappresentati dagli “interessi deicapitali”, secondo il combinato disposto degli artt. 1224 e 1219,primo comma, c.c.).Invece, il necessario carattere “giudiziale” assume unpreciso senso rispetto alla pretesa di restituzione della res ex art.948 c.c. (quale “azione” a difesa della proprietà).Ovviamente tanto postula che la parte verso cui si reclamail rimborso dei frutti sia un possessore vero e proprio, nonestendendosi la relativa disciplina alla posizione del detentore(Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 23035 del 10/10/2013; Sez. 2,Sentenza n. 8796 del 28/06/2000; Sez. 1, Sentenza n. 1533 del27/02/1996), il cui titolo sia funzionalizzato al perfezionamentodel contratto traslativo, con la conseguenza che, in tal caso, ilrimborso dei frutti è governato, in ragione di detta caducazione,dalla disposizione in tema di ripetizione dell’indebito (si pensi aglieffetti della risoluzione del preliminare di vendita immobiliare conacquisizione della detenzione anticipata del bene in favore delpromissario acquirente, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10555 del23/04/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 10145 del 17/04/2025; Sez. 2,Ordinanza n. 35280 del 30/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 28381del 28/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6575 del 14/03/2017; Sez.2, Sentenza n. 550 del 18/01/2002; Sez. 2, Sentenza n. 4465 delNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/202620/05/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10632 del 29/11/1996; Sez. 2,Sentenza n. 2135 del 24/02/1995; Sez. 2, Sentenza n. 875 del25/01/1995; Sez. 2, Sentenza n. 2802 del 5/04/1990).Peraltro, secondo la ricostruzione più confacente al sistema,la norma trova applicazione non solo nelle ipotesi di possessocollegato ad un acquisto a non domino avvenuto in base ad untitolo astrattamente idoneo, ma anche nelle ipotesi di possessoconnesso ad un acquisto a domino perfezionato in base ad untitolo in seguito dichiarato nullo ovvero annullato, sciolto orescisso, come nella specie, atteso che la rilevanza dellasituazione possessoria non è necessariamente connessa ad untitolo in essere.E quand’anche si reputasse che l’accipiens (in buona fede)debba essere considerato come debitore e non come possessore,con conseguente applicazione dei principi generali in materia diobbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso dibuona fede ex art. 1148 c.c. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7586 del01/04/2011), ai fini che qui interessano il discorso nonmuterebbe, posto che, ai sensi dell’art. 2033 c.c., comunque ildiritto ai frutti spetterebbe, a carico del soggetto che ha ricevutola prestazione, ove questi fosse in buona fede, dal giorno delladomanda di ripetizione, benché tale domanda non debba essereintesa in senso stretto quale domanda “giudiziale” (Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 9757 del 11/04/2024; Sez. U, Sentenza n. 15895del 13/06/2019).Pertanto, la questione inerente all’individuazione delmomento in cui il possesso è stato acquistato, ai sensi delcombinato disposto degli artt. 1147, terzo comma, e 1148 c.c.,Numero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026nell’ambito del rapporto interno tra nudi proprietari eusufruttuaria (possesso esercitato dai nudi proprietari mediantel’usufruttuario, quale detentore, secondo Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 15468 del 03/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 15845 del20/09/2012; Sez. 2, Sentenza n. 4448 del 20/03/2012; Sez. 2,Sentenza n. 23539 del 10/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 10453del 12/05/2011; Sez. 2, Sentenza n. 355 del 10/01/2011; Sez. 2,Sentenza n. 762 del 06/03/1976; Sez. 2, Sentenza n. 346dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 2, Sentenza n. 1546 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), nellafattispecie non rileva, poiché la disposta condanna al rimborso deifrutti civili (recte dei canoni di locazione dell’immobile), sin dalmomento in cui gli acquirenti hanno iniziato a percepirli (ossia dal1996, all’esito del decesso dell’usufruttuaria, con l’acquisizionedella piena proprietà), è consequenziale alla proposizione dellapregressa domanda di restituzione della cosa (risalente già al1992 e contestuale alla proposizione della domanda di nullità), dicui è stata delibata la fondatezza.6.– Con il quinto motivo i ricorrenti contestano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112c.p.c. per l’omessa pronuncia sul quinto motivo d’appello nonché,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ofalsa applicazione dell’art. 1150 c.c., per avere la Corte di secondogrado – attraverso l’affermazione di un presunto difetto dilegittimazione passiva – mancato di decidere sulla censuraindicata, travisandone peraltro radicalmente la portata, tesa adottenere la condanna del Sandi al pagamento di tutte le sommecorrisposte dai Bettio-Schiano per estinguere il mutuo stipulatodalla [OSCURATO:PERSONA], con il concorso della Miron, pari a vecchie lireNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026259.961.768, nonché alla restituzione della somma di vecchie lire50.000.000 per il pagamento dell’INVIM, dell’imposta di registro,delle spese di trascrizione e notarili e di tutte le ulteriori sommepagate per la manutenzione ordinaria e straordinariadell’immobile.Rilevano gli istanti che il titolo in forza del quale avevanochiesto la condanna del Sandi non era affatto rappresentato dallarestituzione sic et simpliciter del prezzo pagato per l’acquisto dellanuda proprietà, in adempimento del contratto del 20 novembre1985, bensì dell’importo corrisposto per l’estinzione del mutuo ela conseguente cancellazione dell’ipoteca.Secondo i ricorrenti, il Sandi sarebbe stato tenuto arifondere tali somme, eventualmente anche a titolo dirisarcimento dei danni, poiché la de cuius – quale soggetto cheaveva dato causa alla nullità derivata del contratto stipulato daiconiugi Bettio-Schiano il 20 novembre 1985 – avrebbe dovuto, inogni caso, rispondere di tutte le somme che costoro avevanopagato in adempimento del contratto dichiarato nullo, atteso chel’ipoteca sull’immobile era stata iscritta in data precedente (il 28gennaio 1985) rispetto a quella in cui il contratto di renditavitalizia aveva prodotto i suoi effetti traslativi (1° febbraio 1985),sicché l’iscrizione ipotecaria sarebbe stata consentita proprio dallaMiron, a quella data ancora proprietaria dell’immobile.6.1.– Il motivo è infondato.Ed infatti, in ordine alla regolamentazione del corrispettivostabilito per la vendita della nuda proprietà di cui all’atto traslativodel 20 novembre 1985, era stato stabilito che gli acquirenti siaccollassero le rate di mutuo residuo da corrispondere nonché ilNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026pagamento delle spese a titolo di INVIM, imposta di registro,spese di trascrizione, spese notarili (a deconto del prezzopattuito).Senonché resta ferma la valutazione del giudice di merito,secondo cui gli acquirenti non avevano alcun titolo per richiedereal Sandi la restituzione della somma così stabilita, posto che laMiron – di cui il Sandi era, prima, procuratore e, poi, erede – nonaveva mai incassato il corrispettivo della compravendita, avendo iBettio-Schiano versato direttamente le somme alla Banca,estinguendo così l’obbligazione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA], quale unicasostanziale parte venditrice della nuda proprietà (a sua voltaottenuta dalla Miron attraverso altro precedente atto traslativo),sebbene la [OSCURATO:PERSONA] fosse rappresentata dalla Miron.Sicché non vi era alcun legame che potesse giustificare laproposizione della domanda di ripetizione di quanto corrispostoper l’emarginato titolo nei confronti di una parte estranea alcontratto di cessione della nuda proprietà.D’altronde, l’accollo del mutuo e delle spese indicate nonpuò essere ricondotto nell’ambito della previsione di cui all’art.1150 c.c., che si riferisce appunto al rimborso delle speseeffettuate dal possessore, anche se di malafede, per riparazionistraordinarie, all’indennità dovuta per i miglioramenti eseguitisulla cosa posseduta e per le addizioni apportate al bene.7.– Con il sesto motivo i ricorrenti deducono, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt.36 e 101 c.p.c., per avere la Corte d’appello rigettato il sestomotivo di gravame, nella parte in cui gli appellanti avevanochiesto la riforma del capo relativo al rigetto della domandaNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026riconvenzionale di condanna del Sandi alla restituzione dellesomme corrisposte dai Bettio-Schiano a titolo di spese legali cuiquesti erano stati condannati per effetto delle sentenze delTribunale di Padova n. 550/2003 e della Corte d’appello di Venezian. 878/2006, sentenze che erano state riformate sul punto,prima, dalla sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 24/2011e, successivamente, dalla sentenza di questa Corte a Sezioni uniten. 26242/2014, le quali avevano disposto l’integralecompensazione delle “spese dell’intero procedimento”; e ciò perl’asserita mancanza di connessione della predetta domanda conquanto già dedotto in giudizio in via di azione o di eccezione.Opinano gli istanti che la mancanza di connessione avrebbeal più giustificato la declaratoria di inammissibilità della domandae non certo il rigetto nel merito, né la mancanza di titolo perpretendere la refusione di tali spese avrebbe potuto esseredichiarata d’ufficio, in mancanza della sottoposizione dellaquestione al previo contraddittorio delle parti, con la conseguentenullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c.Peraltro, la domanda diretta ad ottenere la condanna delSandi alla restituzione delle somme pagate dai Bettio-Schiano atitolo di spese legali, in virtù di sentenze riformate nel giudizio dilegittimità, avrebbe avuto un evidentissimo collegamentooggettivo con le domande attoree, in quanto la domanda deiconvenuti avrebbe trovato la propria fonte nelle statuizioni dellemedesime sentenze.7.1.– Il motivo è fondato nei termini che seguono.Premesso che non ricorre alcuna questione rilevata d’ufficioin ordine alla quale sarebbe stata necessaria la previaNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026instaurazione del contraddittorio (poiché l’ammissibilità e lafondatezza della domanda di rimborso delle spese legali giàapparteneva all’originario thema decidendi), in ogni caso, nonsono state esplicitate le ragioni atte ad argomentarel’inammissibilità di tale domanda riconvenzionale.Ora, la sentenza impugnata ha escluso la connessione inragione dell’eterogeneità degli oggetti delle cause (restituzione deifrutti nonché delle somme versate dalle parti in esecuzione deicontratti dichiarati nulli, da un lato, e rimborso delle spese relativeai pregressi giudizi, dall’altro), affermando poi che tali spese nonavrebbero potuto essere parcellizzate con riferimento ad uno o piùgradi del giudizio, ma avrebbero richiesto una valutazionecomplessiva, inibita alla Corte di merito in mancanza di deduzionee prova su quanto effettivamente dovuto e quanto realmentepagato all’esito del suddetto procedimento.Senonché, sebbene l’ammissibilità della domandariconvenzionale del convenuto sia subordinata, ai sensi dell’art. 36c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall’attoreo di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione,purché non ecceda la competenza per materia o per valore delgiudice adito, tuttavia, se la domanda riconvenzionale noncomporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasirapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile uncollegamento oggettivo con la domanda principale, tale darendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneusprocessus, secondo la valutazione discrezionale del giudice dimerito, cui è richiesto di motivare al riguardo (Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 5484 del 01/03/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 533 delNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/202615/01/2020; Sez. 3, Sentenza n. 27564 del 20/12/2011; Sez. 3,Sentenza n. 15271 del 04/07/2006).Del richiamo all’assenza di alcun “collegamento oggettivo”,tale da consigliare il simultaneus processus, non vi è traccia nellamotivazione della sentenza d’appello, che si è limitata aprospettare l’inammissibilità della domanda di rimborso dellespese legali corrisposte in base alle condanne alla refusioneoriginariamente disposte (cui è seguita la previsione dellacompensazione integrale delle spese dell’intero procedimento) allastregua del più restrittivo requisito della carenza, in concreto, di“comunanza di titolo”.8.– Con il settimo motivo i ricorrenti rilevano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt.115 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per inesistenza dellamotivazione, per avere la Corte capitolina escluso che vi fosse ladeduzione e la prova in ordine a quanto effettivamente dovuto e aquanto realmente corrisposto dai Bettio-Schiano per il titoloindicato, sebbene risultasse in atti che la somma pretesa a titolorestitutorio per la condanna alle spese disposta dalla sentenza delTribunale di Padova n. 550/2003 ammontava ad euro 15.000,00,oltre spese di consulenza tecnica d’ufficio per euro 632,14,mentre la somma pretesa per la condanna alle spese dispostadalla sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 878/2006 erapari ad euro 36.996,04, senza che il Sandi avesse mai contestatoil ricevimento di tali somme.8.1.– Il motivo è inammissibile.Infatti, la Corte d’appello, dopo avere prospettatol’inammissibilità della domanda riconvenzionale per difetto diNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026connessione (recte “comunanza di titolo”), ne ha anche ipotizzatola non fondatezza per mancanza di deduzione e prova su quantoeffettivamente dovuto e quanto realmente pagato.E tanto a fronte degli importi risultanti dai dispositivi dicondanna delle pronunce richiamate del Tribunale di Padova n.550/2003 e della Corte d’appello di Venezia n. 878/2006.Orbene, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibileuna domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame,così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito,proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, la contestazionedella motivazione resa su tale aspetto è irrilevante per difetto diinteresse, poiché detta motivazione deve considerarsi svolta adabundantiam (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 32092 del 12/12/2024;Sez. 3, Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022; Sez. U, Sentenza n.2155 del 01/02/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del16/06/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017; Sez.3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015; Sez. U, Sentenza n. 3840del 20/02/2007).9.– L’ottavo motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza peromessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul motivod’appello inerente alla mancata condanna della [OSCURATO:PERSONA] allarestituzione delle somme corrisposte dai Bettio-Schiano perl’acquisto dell’immobile.Adducono gli istanti che la sentenza impugnata si sarebbelimitata a sostenere che l’invocata condanna della [OSCURATO:PERSONA] alpagamento e risarcimento di tutte le somme e danni dai coniugireclamati “al” (recte verso il) Sandi, in solido con questi e/oNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026autonomamente, avrebbe riguardato domande aventi ad oggettole somme e i danni richiesti “dal” Sandi.9.1.– Il motivo è fondato.Si premette che, nonostante i ricorrenti abbiano invocato ilvizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in realtà, i termini diimpostazione del motivo attengono all’omessa motivazione o allamotivazione incomprensibile ex art. 132, secondo comma, n. 4,c.p.c., sotto la soglia del minimo costituzionale.Ebbene, nessuna statuizione comprensibile è stata adottatasul motivo d’appello proposto, con il quale gli appellanti avevanochiesto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata al pagamento (o alrisarcimento) delle somme (o dei danni) che gli stessi appellantiavevano chiesto nei confronti del Sandi per l’estinzione del mutuoe per il pagamento dell’INVIM, dell’imposta di registro, delle spesedi trascrizione e notarili.Per converso, la sentenza impugnata, malamenteinterpretando la doglianza, ha reputato che la domanda spiegataverso la [OSCURATO:PERSONA] attenesse alla restituzione dei frutti percepiti, comeproposta dal Sandi verso i coniugi Bettio-Schiano, fraintendendol’oggetto della pretesa azionata.In proposito, l’obbligo di motivazione previsto in viagenerale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile,dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. è violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzionespecifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflittada un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppureperché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in talNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede dilegittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n.22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del12/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), ipotesiche – per quanto anzidetto – concerne il caso di specie.10.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il sestoe l’ottavo motivo del ricorso devono essere accolti mentre irestanti motivi devono essere respinti.La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente aimotivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma,in diversa composizione, che deciderà uniformandosi aglienunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti,provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il sesto e l’ottavo motivo del ricorso, respinge irimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, indiversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 27 novembre 2025.Il Consigliere estensoreCesare TrapuzzanoNumero registro generale 9530/2023Numero sezionale 2891/2025Numero di raccolta generale 14311/2026Data pubblicazione 14/05/2026La PresidenteMilena Falaschi