CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 02266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto rideterminare - in forza della sentenza Corte cost. n. 40 del 2019 - la pena inflittale con la pronuncia emessa dalla stessa Corte di appello il 16/7/2019, irrevocabile il 29/11/2019. 2. Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Con riguardo ai capi 9), 10), 12) e 13) della rubrica, il giudice dell'esecuzione non avrebbe correttamente valutato gli effetti della citata sentenza Corte cost. n. 40 del 2019 e, dunque, la necessità di rideterminare la pena con riguardo a condotte commesse nella vigenza della disciplina poi travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità, con reviviscenza della precedente; lo stesso effetto, peraltro, sarebbe seguito alla sentenza Corte cost. n. 32 del 2014, imponendosi anche per ciò una "rinnovazione della valutazione sanzionatoria" - secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen. - alla quale, tuttavia, la Corte di appello si sarebbe sottratta. 3. Con requisitoria scritta del 28/11/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullare l'ordinanza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta infondato. 5. Occorre premettere che la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, in data 26/7/2017, con riguardo ai delitti di cui agli artt. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2) e 73, comma 4, stesso decreto (capi 9, 10, 12 e 13), uniti in continuazione. La Corte di appello, con pronuncia del 16/7/2019, ha dichiarato inammissibile il gravame, in quanto tardivo. La sentenza è divenuta irrevocabile il 29/11/2019. 6. Tanto premesso, l'impugnazione proposta ha ad oggetto soltanto le fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e lamenta che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto comunque determinare nuovamente la pena inflitta, alla luce delle sentenze Corte cost. nn. 32 del 2014 e 40 del 2019, che avrebbero inciso sulla cornice sanzionatoria del delitto. 7. Ebbene, questa tesi non può essere condivisa con riguardo al caso concreto. Come correttamente sostenuto nell'ordinanza impugnata, infatti, la pronuncia di primo grado è stata emessa in epoca successiva alla sentenza Corte cost. n. 32 del 2014, e deve dunque ritenersi - in assenza di qualunque elemento di segno contrario, che il ricorso neppure ipotizza - che la pena sia stata determinata (in continuazione sull'art. 74) tenendo conto del rinnovato quadro edittale e della reviviscenza del delitto di cui all'art. 73, comma 4 in esame, in precedenza espunto dalla normativa poi dichiarata incostituzionale. Quanto, poi, alla sentenza n. 40 del 2019, la Corte di appello ha sottolineato che questa ha interessato esclusivamente il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, non ricoprendo dunque alcun interesse nell'incidente in questione. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.C—} P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021