CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18828/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9313-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I IA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 59/2021 della CORTE D'APPELLO DI5- al . CAGLIARI,Wlepositata il 14/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 54 partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, confermando la valutazione del giudice di primo grado, ha ritenuto sussistente un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) con conseguente necessità che la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata da [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere effettuata tenendo conto della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze alla (allora) società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e non solo di quelli della società formale datrice di lavoro della lavoratrice, come in concreto avvenuto; ha, pertanto, dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'esito di procedura di licenziamento collettivo attivata da [OSCURATO:SOCIETA]., formale datrice di lavoro della ricorrente, e condannato la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e conseguente versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, mentre ha dichiarato inammissibile la domanda di reintegrazione proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. la Corte di appello ha, inoltre, aggiunto che nella platea dei lavoratori da licenziare dovevano essere compresi anche i lavoratori che non risultavano in trattamento di integrazione salariale al momento dell'avvio della procedura di licenziamento, posto che la procedura di mobilità andava ricollegata sia alla crisi aziendale del 2011 sia a quella del 2015 (quando le due società si erano già fuse) ed inoltre nessuna norma impediva la coincidenza soggettiva tra lavoratori messi in cassa integrazione e lavoratori licenziati; in ordine alla detrazione dell'aliunde percepturn e dell' aliunde percipiendum, ne ha escluso la ricorrenza dei requisiti, risultando effettivamente percepiti redditi ma in periodo successivo a dodici mesi decorrenti dal provvedimento di licenziamento Ric. 2021 n. 09313 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- (ossia successivamente al periodo indennizzato dall'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970, da ritenersi esclusivo arco temporale di riferimento); 3. per la cassazione della decisione hanno proposto, con unico atto, ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) sulla base di tre motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso (chiedendo la correzione dell'errore materiale consistito nell'indicazione, nell'intestazione del controricorso, altresì di altra parte, [OSCURATO:PERSONA]); 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 bis della legge n. 291 del 2004 (come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 134 del 2008, convertito dalla legge n. 166 del 2008), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo, la Corte territoriale, trascurato che i licenziamenti collettivi del 2016 trovavano origine e causa nella crisi aziendale del 2011 e negli accordi sindacali del 2011-2012, accordi che in ottemperanza alla disposizione citata, consentono, nelle società operanti nell'ambito del trasporto aereo, di pervenire alla collocazione in mobilità dei dipendenti in esubero solamente dopo l'utilizzo di un lungo periodo di cassa integrazione. La società doveva, dunque, fare riferimento solo all'azienda com'era all'epoca dell'accordo sindacale (2011-2012), senza poter coinvolgere altri soggetti appartenenti ad aziende sane, successivamente acquisite nel Gruppo e per di più in attuazione del programma di salvataggio dell'azienda in crisi concordato con gli stessi sindacati; 2. con il secondo motivo di denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 della legge n. 223 del 1991, 2359, 2497, 2094 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo, la Corte territoriale, trascurato che la platea dei lavoratori da licenziare va individuata nell'ambito del "complesso aziendale", nozione che ricomprende tutte le strutture dell'azienda ma non la pluralità di aziende che costituiscono un Gruppo; inoltre, non poteva prescindersi per la configurabilità di un unico centro di imputazione (oltre che dai Ric. 2021 n. 09313 sez. ML - ud. 05-04-2022 -3- parametri rappresentati dalla unicità della struttura organizzativa e produttiva, dalla stretta connessione funzionale tra imprese, dal coordinamento tecnico-amministrativo e finanziario) dall'ulteriore parametro rappresentato dall'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari di distinte imprese, parametro che non era stato provato (e nemmeno allegato) dalla lavoratrice, essendo esclusivamente emerso che, in esecuzione di precisi accordi (un contratto di service) intercorsi tra le due società, la gestione del personale dipendente era stata esternalità data e affidata ad un'unica azienda all'interno del Gruppo; in ogni caso, anche a voler considerare le esigenze tecniche, organizzative e produttive in questione nell'ambito dell'intero gruppo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la scelta dei dipendenti da licenziare non poteva che avvenire all'interno del solo personale navigante di [OSCURATO:PERSONA] in quanto le due società avevano mantenuto strutture autonome, dotate di propri beni, risorse, licenze di esercizio ecc. e la struttura in crisi che aveva generato gli esuberi sin dal 2011 era quella facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; 3. con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 776 e 779 cod.nav. nonché del [OSCURATO:PERSONA] n. 859/2008 (capo C) OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b), del [OSCURATO:PERSONA] n. 1008/2008, art. 2 (nn. 1,8 e 25), art. 3 (n. 2), art. 4 punto e), del [OSCURATO:PERSONA] n. 965 del 2012 - Allegato 3 Capo c.c. Sezione 1 ORO. CEuro 125: il giudice di appello ha trascurato di considerare che nel settore aeronautico, governato da pregnanti e minuziose disposizioni normative contenute, tra l'altro, dai suddetti Regolamenti, è impossibile, sia di fatto che di diritto, che il servizio di trasporto aereo sia svolto da due società attraverso una struttura aziendale unitaria con uso promiscuo dei naviganti e dei responsabili delle varie attività; neppure può essere valorizzato nel senso dell'unitarietà della struttura la utilizzazione dell'aeromobile mediante contratti di ivet lease circostanza che non implicava alcuna confusione tra le separate strutture organizzative facenti capo alle società; 4. risulta dagli atti che in data 25 marzo 2022 le ricorrenti hanno notificato la rinuncia alla controricorrente, che ne ha dato atto con la memoria depositata in vista dall'odierna adunanza camerale con la quale peraltro ha insistito per la condanna delle rinuncianti alle spese del giudizio; Ric. 2021 n. 09313 sez. ML - ud. 05-04-2022 -4- 5. la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere "accettizio" e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell'art. 390, ultimo comma c.p.c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati; ed è noto che la rinuncia comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e venga meno l'interesse a contrastare l'impugnazione: non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio, la cui regolazione è rimessa dall'art. 391, secondo comma c.p.c. alla discrezionalità del Collegio, che "può condannare la parte che vi ha dato causa" (Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971; Cass 28 maggio 2020 n. 10140); 6. il Collegio reputa che le spese del giudizio debbano essere poste a carico delle società che hanno rinunciato al ricorso da loro stesse proposto: da un canto, infatti, la controricorrente si è limitata a dare atto di avere ricevuto la rinuncia senza accettarla, anzi insistendo per la liquidazione delle spese e per la loro distrazione in favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario; dall'altro, le censure formulate nei quattro motivi di ricorso, per l'accoglimento delle quali le ricorrenti hanno insistito ancora con le memorie finali depositate in vista dell'odierna adunanza camerale, non sarebbero comunque idonee a determinare un ripensamento dell'orientamento espresso da questa Corte in numerose decisioni le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118, primo comma disp. att. c.p.c. (da ultimo: Cass. 7 febbraio 2022 n. 3824 e 3825); 7. in conclusione, il processo deve essere dichiarato estinto e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, con distrazione in favore del difensore secondo la sua richiesta; 8. la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo e condanna le ricorrenti alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che Ric. 2021 n. 09313 sez. ML - ud. 05-04-2022 -5-- /(1 liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cass