CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 48913/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 SRL avverso il decreto del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, rigettava il ricorso proposto nell'interesse della società "[OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l.", nella persona del legale responsabile pro tempore [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto con cui il tribunale di Napoli in data 25.11.2021, aveva rigettato la richiesta della società appellante di applicazione del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34 bis, co. 6, d.lgs. n. 159 del 2011. 1.1. Ad avviso della corte territoriale, premesso che il richiesto controllo giudiziario è pur sempre una misura di prevenzione patrimoniale giudiziaria, che si caratterizza per presupporre, rispetto alle altre misure patrimoniali, un minor grado di pericolosità di infiltrazione mafiosa, nel caso in esame difetta il requisito della occasionalità, in quanto la società appellante, come si evince dai provvedimenti giudiziari acquisiti, aveva fatto parte, unitamente alla "[OSCURATO:SOCIETA].", dell'associazione temporanea di imprese, resasi aggiudicataria dell'appalto relativo a un fondo per la realizzazione di un parcheggio, "pilotato" dal dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Sant'Antimo„ ingegnere [OSCURATO:PERSONA], destinatario di misura cautelare, a sua volto controllato dall'organizzazione a delinquere di stampo mafioso, nota come "clan Puca", egemone sul territorio, attraverso [OSCURATO:PERSONA], reale dominus della società "[OSCURATO:PERSONA]", del cugino [OSCURATO:PERSONA], subappaltatrice della menzionata associazione temporanea di imprese e anch'essa destinataria di interdittiva antimafia, al pari della "[OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l." e della "[OSCURATO:SOCIETA].". Quest'ultima società, inoltre, era "a sua volta collegata, per il tramite della LA.RA. Costruzioni s.r.I., alla famiglia del Lamino", collaborai:ore di giustizia, che, con le sue dichiarazioni, "ha contribuito al disvela mento dell'intero sistema di controllo degli appalti nel comune di Sant'Antimo" da parte del "clan Puca". In particolare, evidenzia la corte territoriale, non essendo contestabile che la società ricorrente "abbia preordinato, all'evidenza a fini di profitto, di fungere da mero paravento per consentire ad appartenenti a un clan di camorra di gestire di fatto l'appalto", deve escludersi l'occasionalità del condizionamento mafioso, sostenuta dall'appellante, in quanto l'inserimento della "[OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. nella indicata associazione temporanea di imprese, era diretta conseguenza di un disegno preordinato, sorto in un momento precedente rispetto allo svolgimento della gara pubblica conclusasi con l'affidamento dell'appalto, in virtù di "una congerie di fitti rapporti personali ed economici creati coi Lamino e coi [OSCURATO:PERSONA], nel più ampio piano di controllo camorristico del complesso delle attività economiche sovvenzionate dal comune di Sant'Antimo (che, infatti, successivamente sarebbe stato commissariato per infiltrazioni camorristiche)" (cfr. pp. 4-6 dell'impugnato provvedimento). 2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la suddetta società a mezzo del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, in punto di errata valutazione del requisito della occasionalità e della assenza di un giudizio prognostico in merito alla sussistenza della medesima, nonché di errata valutazione del requisito della permeabilità, in relazione al quale difetta completamente un giudizio prognostico. Osserva al riguardo il ricorrente che, attraverso "una esposizione sommaria, succinta e lacunosa", la corte di appello ha fondato la propria decisione su di un presupposto errato dal punto ciii vista linguistico, non attribuendo al termine "occasionalità" il significato corretto, in quanto, se "rapporto occasionale" vuol dire "accidentale", "non abituale", "fortuito", allora la presunta vicinanza ad ambianti criminali della "[OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l." deve ritenersi certamente "occasionale", dal momento che la stessa ha un solo cantiere aperto in Campania (nel comune di Sant'Antinno), a fronte di ben dieci cantieri aperti e operativi fuori Regione, quindi bel lontano, anche fisicamente, da possibili "infiltrazioni", senza tacere che il giudizio di occasionalità deve essere prognostico e non retrospettivo.Rileva, inoltre, il ricorrente, che la corte territoriale ha negato l'occasionalità, sulla base delle motivazioni dell'ordinanza prefettizia, fondata su di un errore di persona, mai emendato dall'amministrazione, senza svolgere una valutazione sul necessario profilo prognostico di bonificabilità dell'impresa, al fine di accertare, in una prospettiva rivolta al futuro, la sussistenza di serie probabilità di recuperare l'impresa stessa alla legalità, senza pregiudizi rilevanti per i suoi amministratori, gli stakeholdrs ed i lavoratori subordinati, del tutto estranei alla vicenda giudiziaria. D'altro canto, osserva ancora il ricorrente, la corte territoriale, nel fondare il diniego della misura invocata sulla sola sussistenza di una misura cautelare resa inter alios, in quanto riguardante soggetti estranei alla compagine sociale della "[OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l.", ha omesso di avvalorare le attività poste in essere dopo l'emanazione dei provvedimenti riguardanti la "[OSCURATO:SOCIETA]." e la "[OSCURATO:PERSONA]", nonché il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo, ex d.lgs. n. 231 del 2001, di cui si è munita l'impresa e che, una volta ottenuta l'ammissione al controllo giudiziario, avrebbe reso quest'ultima del tutto impermeabile alle attività illecite. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono, sotto diversi profili, i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p. 3. Con requisitoria scritta del 5.9.2022 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto. 3.1. Con note scritte del 20.9.2022, il difensore di fiducia del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], reitera le proprie doglianze, evidenziando, tra l'altro, come la società ricorrente abbia adottato l'indicato modello organizzativo, corredato da stringenti procedure relative ai reati associativi e contro la pubblica amministrazione; abbia nominato un esperto professionista della materia quale Organismo di Vigilanza e, una volta conosciuta l'adozione del provvedimento interdittivo nei confronti delle società facenti parte dell'associazione temporanea di imprese, abbia provveduto immediatamente a sciogliere i rapporti contrattuali con le stesse. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.1. Ed invero, i rilievi difensivi articolati in entrambi i motivi di ricorso (nonostante con il primo si denunci formalmente il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b, c.p.p., mentre con il secondo si deducano espressamente i vizi di cui all'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.), in quanto volti a evidenziare vizi di motivazione del provvedimento impugnato, non sono deducibili in questa sede. Come è stato, infatti, chiarito da un recente e condivisibile arresto, in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (cfr. Cass., Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Rv. 279982). Sintomatica, al riguardo, con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, è la doglianza con cui il ricorrente, aggredendo la motivazione del provvedimento impugnato, lo considera sorretto da "una esposizione sommaria, succinta e lacunosa", con riferimento al requisito della occasionalità dell'infiltrazione mafiosa. 4.2. Sotto altro profilo si osserva che, come affermato cla un condivisibile arresto di questa Corte di Cassazione, ai fini dell'applicazione del controllo giudiziario su richiesta volontaria di un'impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia impugnata dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 16 settembre 2011, n. 159, il tribunale competente in tema di misure di prevenzione è tenuto a verificare sia il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell'attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione, sia la concreta possibilità dell'impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamentc delle infiltrazioni mafiose (cfr. Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, Rv. 280851). Orientamento condiviso da altra recente pronuncia, in cui si è evidenziato come in tema di misure di prevenzione, ai fini dell'ammissione alla misura del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34- bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiesta dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva che abbia impugnato detto provvedimento, il tribunale sia tenuto a valutare, in termini prognostici - sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva - se il richiesto intervento giudiziale di "bonifica aziendale" risulti possibile, in quanto l'agevolazione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. cit., debba ritenersi occasionale, escludendo tale evenienza„ pertanto, nel caso di cronicità dell'infiltrazione mafiosa (cfr. Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Rv. 280906, nonché Sez. 2, n. 22083 del 20/05/2021, Rv. 281450). Il presupposto indefettibile per l'applicazione del controllo giudiziario su richiesta volontaria di un'impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia impugnata dinanzi al giudice amministrativo, come nel caso che ci occupa, è, dunque, la natura occasionale dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 34 bis, co, 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che non può configurarsi nel caso della cronicità dell'infiltrazione mafiosa. Orbene la corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando, come si visto in premessa, il completo asservimento della società ricorrente alla finalità di controllo degli appalti comunali perseguiti dall'associazione a delinquere di stampo mafioso dei Puca, egemone in quel territorio, asservimento che oggettivamente qualifica in termini di cronicità l'infiltrazione mafiosa, rendendo sul punto una motivazione congrua che, certo, non può definirsi apparente o errata dal punto di vista giuridico. Una volta affermato il carattere non occasionale dell'agevolazione mafiosa, ne risente anche l'ulteriore profilo "prognostico", su cui la, corte territoriale del pari si sofferma, evidenziando come sia proprio il contesto criminale di riferimento, dal quale la società appellante ha ricavato vantaggi e favori, dunque la cronicità dell'infiltrazione mafiosa, a non consentire di attribuire rilievo per il futuro alle misure adottate dalla "[OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l.", che, nella prospettiva del ricorrente, renderebbero l'impresa impermeabile dai condizionamenti mafiosi. Sotto questo profilo la decisione assunta appare conforme all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, proprio in relazione al contesto criminale di riferimento, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011 (cfr. Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, Rv. 281834; Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Rv. 277156). A fronte di tale limpido argomentare, non può non rilevarsi, peraltro, come i rilievi difensivi appaiano anche versati in fatto, conseguenza inevitabile del loro concreto atteggiarsi quali "vizi di motivazione" e manifestamente infondati, anche nella parte in cui contestano il contenuto del provvedimento interdittivo. Come è noto, infatti, spetta alla competenza del giudice penale (prima in sede di appello, poi, eventualmente, in sede di legittimità: cfr. Cass., Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Rv. 277156) verificare l'eventuale errata valutazione dei presupposti di legge per ammettere l'impresa richiedente al controllo giudiziario, ma non anche l'illegittimità delle misure interdittive antimafia adottate dal prefel:to, la cui valutazione resta riservata alla competenza della giustizia amministrativa in sede di ricorso giurisdizionale (cfr., limitatamente a questo specifico punto, Cass., Sez. 2 n. 18564 del 13/02/2019, Rv. 275419; Cass., Sez, 2, n. 18564 del 13/02/2019, Rv. 275419). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 3000,00, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il