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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 05750/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

157. R.G. 27348 -2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, quanto al primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di norme processuali in relazione agli artt. 24 Cost., 6 CEDU, 178 comma 1, lett. c), 179, 192 e 533 comma 1 cod. proc. pen., nonché la violazione di legge e la carenza motivazionale in ordine agli artt. 81, comma secondo, 648 cod. pen. e 27 Cost., le asserite violazioni di norme processuali sono manifestamente infondate, poiché smentite dagli atti (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale rimanda ai puntuali ed analitici verbali di udienza di primo grado, condividendo con congrua argomentazione l'insussistenza del legittimo impedimento del ricorrente); considerato pure che il secondo e il terzo motivo postulano - anche sotto l'aito della violazione della regola Bard - una radicale e complessiva rilettura del materiale probatorio, in senso opposto a quello fatto motivatamente proprio dai giudici di merito e viceversa favorevole all'imputato, risultando pertanto non consentiti in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 157. R.G. 27348 -2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, quanto al primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di norme processuali in relazione agli artt. 24 Cost., 6 CEDU, 178 comma 1, lett. c), 179, 192 e 533 comma 1 cod. proc. pen., nonché la violazione di legge e la carenza motivazionale in ordine agli artt. 81, comma secondo, 648 cod. pen. e 27 Cost., le asserite violazioni di norme processuali sono manifestamente infondate, poiché smentite dagli atti (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale rimanda ai puntuali ed analitici verbali di udienza di primo grado, condividendo con congrua argomentazione l'insussistenza del legittimo impedimento del ricorrente); considerato pure che il secondo e il terzo motivo postulano - anche sotto l'aito della violazione della regola Bard - una radicale e complessiva rilettura del materiale probatorio, in senso opposto a quello fatto motivatamente proprio dai giudici di merito e viceversa favorevole all'imputato, risultando pertanto non consentiti in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05750/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris