Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:299
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61988CJ0323_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-323/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dalla Cour d' appel di [OSCURATO:PERSONA] ( terza sezione civile ) ( Francia ) nella causa dinanzi ad essa pendente fra
SA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
e
Directeur des services des douanes di [OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente sulla validità del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 marzo 1987, n . 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell' Ungheria e dell' Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio ( GU L 83, pag . 1 ),
LA CORTE ( Quinta Sezione ),
composta dai signori [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, M . Zuleeg, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale : W . [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere : B . Pastor, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate :
- per la [OSCURATO:PERSONA], dall' avv . Jean-[OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi,
- per il governo della Repubblica francese, dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], vicedirettore della sezione diritto economico del ministero degli Affari esteri, e dal sig . Géraud de Bergues, vicesegretario principale degli Affari esteri presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti,
- per il Consiglio, dal sig . [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente,
- per la [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale, rappresentata dall' avv . Jean-[OSCURATO:PERSONA], del Consiglio, rappresentato dal sig . [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, assistita dal sig . Marc de Pauw, in qualità di esperto, presentate all' udienza del 13 giugno 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 novembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 5 settembre 1988, pervenuta alla Corte il 4 novembre 1988, la Cour d' appel di [OSCURATO:PERSONA] ( terza sezione civile ) ha sollevato, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale concernente la validità del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 marzo 1987, n . 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell' Ungheria e dell' Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio ( GU L 83, pag . 1, in prosieguo : il "regolamento controverso del Consiglio ").
2 La questione è sorta nell' ambito di una controversia fra la ditta francese SA [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] ") e il direttore dell' ufficio doganale di [OSCURATO:PERSONA] in merito a dazi antidumping dovuti ai sensi del controverso regolamento del Consiglio .
3 [OSCURATO:PERSONA] è un' impresa le cui attività includono fra l' altro l' importazione di motori elettrici originari della Repubblica democratica tedesca ed esportati dalla ditta AHB Elektrotechnik .
4 Nell' ottobre del 1985 l' associazione Groupment des industries de matériels d' équipement életrique et de l' électronique industrielle associée ( in prosieguo : la "Gimelec "), sostenuta da quattro altre associazioni nazionali dell' elettronica, presentava alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di riesame di talune misure antidumping, in conformità all' art . 14 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 201, pag . 1 ), regolamento di base vigente in quel momento ( in prosieguo : il "regolamento di base "). La domanda era intesa ad ottenere il riesame delle decisioni con cui gli impegni di prezzo assunti dagli esportatori interessati erano stati accettati dalle istituzioni nell' ambito di un precedente procedimento antidumping relativo alle importazioni di motori elettrici originari della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Cecoslovacchia, dell' Ungheria e dell' Unione Sovietica .
5 Il 30 settembre 1986 il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] denunciavano questi impegni e la [OSCURATO:PERSONA] istituiva, con il regolamento ( CEE ) n . 3019/86 in pari data, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, Ungheria, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Cecoslovacchia e Unione Sovietica ( GU L 280, pag . 68 ).
6 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 novembre 1986, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento del citato regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n . 3019/86 ( causa 279/86 ).
7 Con ordinanza 8 luglio 1987, la Corte dichiarava il ricorso irricevibile perché l' atto impugnato costituiva nei confronti della ricorrente un regolamento di portata generale e non una decisione ai sensi dell' art . 173, secondo comma, del Trattato, dato che essa non era socia dell' esportatore interessato .
8 Il 23 marzo 1987 il Consiglio emanava il regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle menzionate importazioni e stabilisce la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio .
9 In seguito alla istituzione del dazio antidumping definitivo, l' amministrazione doganale francese esigeva dalla [OSCURATO:PERSONA], per l' importazione di motori elettrici originari della Repubblica democratica tedesca effettuate nel mese d' aprile del 1987, dazi antidumping per un importo di 419 720 FF .
10 Contestando la validità del regolamento del Consiglio, il 7 maggio 1987 la [OSCURATO:PERSONA] conveniva, per la ripetizione dell' indebito, il direttore dell' ufficio doganale di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunal d' instance di quella città .
11 Poiché il ricorso veniva respinto con sentenza 16 giugno 1987, la [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello dinanzi alla Cour d' appel di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale :
"Se il regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 marzo 1987, n . 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell' Ungheria e dell' Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio, sia valido ai sensi del diritto comunitario ed in particolare ai sensi del regolamento di base del Consiglio n . 2176/84 nonché dei principi fondamentali del diritto comunitario ".
12 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
13 Va rilevato anzitutto che l' ordinanza di rinvio, dalla redazione generica, non indica in alcun modo i motivi per cui il giudice nazionale dubiti della validità del regolamento del Consiglio . Nelle osservazioni presentate alla Corte la [OSCURATO:PERSONA], appellante nella causa principale, ha contestato la validità del regolamento . Occorre pertanto esaminarne la validità nell' ottica di queste osservazioni .
Sulla trasgressione dell' art . 14 del regolamento di base nonché del principio della certezza del diritto
14 [OSCURATO:PERSONA] sostiene anzitutto che il controverso regolamento del Consiglio deve essere dichiarato invalido perché ha imposto un dazio antidumping dopo il riesame degli impegni sui prezzi già assunti che sarebbe stato effettuato senza prove sufficienti di una modifica delle circostanze, in violazione dell' art . 14, del regolamento di base .
15 Ai sensi dell' art . 14, n . 1, del regolamento di base, le decisioni di accettare impegni sono soggette, se necessario, ad un riesame globale o parziale tanto a richiesta di uno Stato membro quanto per iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] . Si procede anche ad un riesame a richiesta di una parte interessata la quale presenti elementi di prova di una modifica delle circostanze sufficienti a giustificarne la necessità, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla conclusione dell' inchiesta .
16 Come risulta dal quarto "considerando" del regolamento controverso la riapertura del procedimento è stata decisa nel caso di specie in seguito alla valutazione, esplicitamente riassunta al quarto "considerando" di detto regolamento, delle prove prodotte dalla Gimelec a sostegno della domanda di riesame degli impegni assunti . [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio hanno ritenuto che era stato dimostrato un mutamento delle circostanze che giustificava il riesame degli impegni di prezzo accettati in occasione del precedente procedimento .
17 Non risulta, né dagli atti di causa né dal dibattito svolto dinanzi alla Corte, che la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio abbiano commesso un errore di valutazione di dette prove .
18 [OSCURATO:PERSONA] afferma poi che sostituendo un dazio antidumping ad un impegno di prezzi il regolamento controverso è stato emanato contravvenendo al principio della certezza del diritto in quanto dal momento dell' accettazione degli impegni di prezzo dopo il 1982 le circostanze economiche non hanno subito modifiche se non al ribasso e di conseguenza nessun interesse generale comunitario giustificava l' istituzione di un dazio antidumping .
19 Si deve ricordare in proposito che ai sensi dell' art . 14 del regolamento di base gli impegni accettati possono essere riesaminati a norma del n . 3 con eventuale modifica, revoca o annullamento dei provvedimenti definiti nell' ambito di detti impegni .
20 Gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi alla violazione dell' art . 14 del regolamento di base nonché del principio della certezza del diritto sono pertanto infondati .
Sulla violazione delle disposizioni del regolamento di base relative al calcolo del valore normale e alla determinazione del danno subito e sull' erronea valutazione
21 [OSCURATO:PERSONA] sostiene in primo luogo che il valore normale non è stato determinato in maniera appropriata ed equa come stabilito dall' art . 2, n . 5, del regolamento di base, dato che la Iugoslavia, scelta come paese di riferimento a tale scopo, non è un paese ad economia di mercato in quanto non sussiste alcuna libertà di prezzi su quel mercato .
22 Occorre rilevare in proposito che l' art . 2, n . 5, del regolamento di base prevede che nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un' economia di mercato il valore normale è determinato essenzialmente in base al prezzo al quale un prodotto simile di un paese a economia di mercato è realmente venduto .
23 Si deve ricordare che lo scopo di questa disposizione è quello di evitare che vengano presi in considerazione prezzi o costi di paesi non aventi un' economia di mercato i quali normalmente non sono la risultante delle forze che si spiegano sul mercato ( sentenza 5 ottobre 1988, Technointorg / [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 29 della motivazione, cause riunite 294/86 e 77/87, Racc . pag . 6077 ).
24 Tuttavia come la Corte ha dichiarato nella sentenza 11 luglio 1990, Neotype / [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punti 26 e 27 della motivazione ( cause riunite C-305/86 e C-160/87, Racc . pag . 0000 ), la Iugoslavia non può essere considerata un paese che non ha un' economia di mercato . Nel corso del periodo preso in considerazione non esisteva infatti alcun sistema generale di fissazione dei prezzi in Iugoslavia e comunque un sistema del genere non esisteva nel settore dei motori elettrici .
25 L' argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la Iugoslavia non è un paese ad economia di mercato ai sensi dell' art . 2, n . 5, del regolamento di base, è pertanto infondato .
26 [OSCURATO:PERSONA] sostiene in secondo luogo che le istituzioni non hanno provato che i produttori comunitari avevano subito un danno a causa delle importazioni di cui trattasi . Essa afferma anzitutto che confrontando il prezzo di costo sul mercato comunitario con il prezzo di vendita dei motori provenienti dai paesi dell' Est le istituzioni hanno trasgredito l' art . 4, n . 2, lett . b ), del regolamento di base, il quale impone che un' eventuale riduzione del prezzo deve essere valutata rispetto al prezzo praticato nella Comunità per un prodotto simile . Essa sottolinea quindi che non è mai stato dimostrato che tutti i produttori comunitari vendevano i loro motori elettrici in perdita . La produzione comunitaria avrebbe anzi recuperato il 3% del mercato durante il periodo preso in considerazione .
27 Si deve osservare che ai sensi dell' art . 4, n . 2, del regolamento di base, l' esame del danno subito dalla Comunità deve comprendere un complesso di fattori uno solo dei quali non può fornire un orientamento decisivo .
28 Come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza 11 luglio 1990 ( cause riunite C-305/86 e C-160/87 ), il Consiglio, pur ammettendo che la quota di mercato delle importazioni di motori elettrici provenienti dagli stessi paesi dell' Est di cui alla causa principale era diminuita dal 23% nel 1982 al 19,6% nel 1985, ha stabilito il danno mediante i vari fattori di cui all' art . 4, n . 2, del regolamento di base . Infatti, come risulta dal punto 25 della motivazione del citato regolamento n . 3019/86, cui rinvia il punto 19 del regolamento controverso, il volume delle importazioni dei motori elettrici originari dei paesi di cui è causa è aumentato da 716 000 unità nel 1982 a 784 300 unità nel 1985 dopo aver avuto un calo a 604 000 e 698 000 unità rispettivamente nel 1983 e nel 1984 . Ai punti 21-24 del regolamento controverso viene inoltre illustrata una sottoquotazione non trascurabile dei prezzi di costo nonché dei prezzi di vendita dei produttori comunitari rispetto ai prezzi di rivendita dei motori elettrici importati . Il Consiglio rileva quindi ai punti 25 e 26 del regolamento di cui è causa che nonostante un incremento delle vendite e della produzione osservati dal 1982 i produttori comunitari di motori elettrici hanno subito perdite di gestione oscillanti tra il 2 e il 25% del prezzo di costo, ad eccezione di due sole imprese, una delle quali si trova in uno Stato membro dove le importazioni di cui è causa sono estremamente ridotte . Infine viene osservato al punto 26 del regolamento controverso che i posti di lavoro direttamente interessati dalla produzione di motori elettrici nella Comunità hanno subito una continua flessione tra il 1982 e il 1985 .
29 [OSCURATO:PERSONA] sostiene infine che i campioni di motori elettrici presi in considerazione dal Consiglio non sono rappresentativi per quel che riguarda le sue vendite in Francia di motori provenienti dalla Repubblica democratica tedesca . I motori da essa importati sarebbero venduti ad una clientela diversa da quella dei grandi costruttori comunitari e non esisterebbe pertanto alcun nesso causale fra le importazioni provenienti dalla Repubblica democratica tedesca e le perdite dei produttori comunitari .
30 Tenendo conto del fatto che il Consiglio aveva, giustamente, valutato il danno per l' industria comunitaria rifacendosi all' impatto di tutte le importazioni di motori elettrici oggetto di dumping provenienti dai paesi di cui è causa, l' argomento relativo ai campioni può essere preso in considerazione solo qualora essi dovessero risultare non rappresentativi per tutte le importazioni . Orbene, nessun elemento degli atti di causa permette di considerare fondata questa ipotesi .
31 Si deve pertanto riconoscere che, concludendo nel senso dell' esistenza di un danno notevole causato ai produttori comunitari dalle importazioni di cui è causa, e nonostante la diminuzione della loro quota di mercato dell' entità di cui sopra, il Consiglio non ha affatto commesso un errore di valutazione .
Sullo sviamento di potere
32 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il regolamento controverso è viziato da sviamento di potere in quanto il Consiglio si sarebbe lasciato guidare non dall' interesse comunitario bensì da quello di un' industria comunitaria, in particolare di un' industria francese .
33 Si deve ricordare che una decisione è viziata da sviamento di potere solo qualora risulti, sulla scorta di indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, che è stata adottata per conseguire scopi diversi da quelli in essa indicati ( sentenza 4 luglio 1989, Kerzmann / Corte dei conti, punto 13 della motivazione, causa 198/87, Racc . pag . 2083 ).
34 Va rilevato che nei "considerando" 33-35 del regolamento del Consiglio, quest' ultimo ha esposto i motivi che l' hanno indotto a ritenere che gli interessi della Comunità esigevano, in forza del regolamento di base, l' adozione di un provvedimento idoneo a difendere i produttori comunitari contro le importazioni di prodotti oggetto di dumping .
35 Si deve poi osservare che la [OSCURATO:PERSONA], contestando l' esistenza di un interesse comunitario, si è limitata a formulare affermazioni senza provarne la fondatezza .
36 Stando così le cose e viste le informazioni di cui dispone, la Corte non può ritenere fondato l' argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo allo sviamento di potere .
Sull' inosservanza delle forme prescritte ad substantiam e sul difetto di motivazione
37 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la motivazione del regolamento controverso è insufficiente per consentire alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale per quel che riguarda in particolare gli elementi probatori prodotti dalla Gimelec e che giustificano il riesame degli impegni, i campioni di motori presi in considerazione nonché il danno e il nesso causale .
38 Va ricordato in proposito che, per giurisprudenza costante ( v . in particolare le sentenza 7 maggio 1987, [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio, punto 39 della motivazione, causa 255/84, Racc . pag . 1861, e 14 marzo 1990, Gestetner / [OSCURATO:PERSONA], punto 67 della motivazione, causa 156/87, Racc . pag . 0000 ), la motivazione prescritta dall' art . 190 del Trattato deve indicare, in modo chiaro e inequivoco, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha adottato l' atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della tutela dei loro diritti, e alla Corte di esercitare il suo controllo .
39 Questi requisiti ricorrono nel caso di specie . Il quarto "considerando" del regolamento controverso richiama tutte le prove prodotte dalle ricorrenti che secondo il Consiglio giustificavano la riapertura del procedimento antidumping . I campioni di motori presi in considerazione sono citati all' ottavo "considerando" del medesimo regolamento il quale rinvia all' undicesimo "considerando" del citato regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n . 3019/86, che contiene in modo chiaro ed esauriente tutte le delucidazioni utili in merito . Lo stesso dicasi per i "considerando" 17-32 del regolamento del Consiglio per quanto riguarda l' esistenza di un danno e per il nesso di causalità .
40 Si deve pertanto respingere l' argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all' insufficienza di motivazione del controverso regolamento del Consiglio .
Sulla violazione dell' art . 7 del regolamento di base e dei diritti della difesa
41 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nell' ambito delle indagini preparatorie che hanno condotto all' emanazione del controvero regolamento del Consiglio, le istituzioni comunitarie non hanno rispettato l' art . 7 del regolamento di base ed i diritti della difesa in quanto non le hanno concesso un confronto con le associazioni che avevano chiesto il riesame .
42 Ai sensi dell' art . 7, n . 6, del regolamento di base, la [OSCURATO:PERSONA] dà alle parti direttamente interessate l' occasione di incontrarsi per permettere il confronto delle tesi opposte e delle eventuali confutazioni .
43 Va sottolineato che la nozione di "parti direttamente interessate" deve essere intesa nel senso indicato dalla Corte in materia di ricevibilità dei ricorsi proposti contro un regolamento antidumping . Ora, come risulta dall' ordinanza della Corte 8 luglio 1987, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] ( causa 279/86, Racc . pag . 3109 ), la [OSCURATO:PERSONA] non appartiene ad alcuna delle categorie di operatori economici a proposito delle quali la Corte ha ammesso il diritto di impugnare direttamente i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping sulle importazioni di taluni motori elettrici originari di taluni paesi a commercio di Stato . [OSCURATO:PERSONA] non ha d' altronde provato in alcun modo di avere effettivamente chiesto un confronto .
44 Stando così le cose, l' argomento secondo cui le istituzioni comunitarie avrebbero trasgredito l' art . 7 del regolamento di base e non avrebbero rispettato i diritti della difesa deve essere respinto .
Sull' inosservanza del principio della parità di trattamento
45 [OSCURATO:PERSONA] sostiene infine che l' applicazione delle specifiche disposizioni relative al commercio interno tedesco, che consentono alle esportazioni della Repubblica democratica tedesca verso la Repubblica federale di Germania di poter continuare ad essere effettuate al prezzo di vendita stabilito prima dell' entrata in vigore del controverso regolamento del Consiglio, comporta una discriminazione non giustificata da differenze obiettive fra gli importatori stabiliti nella Repubblica federale di Germania e quelli stabiliti negli altri Stati membri .
46 A questo proposito basta ricordare che la Corte ha dichiarato ( sentenza 21 settembre 1989, [OSCURATO:PERSONA] BV / Minister van [OSCURATO:PERSONA], punto 14 della motivazione, causa 12/88, Racc . pag . 2937 ) che in forza del "Protocollo 25 marzo 1957 relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono", allegato al Trattato CEE, la Repubblica federale di Germania è dispensata dall' obbligo di applicare le normali disposizioni di diritto comunitario al commercio interno tedesco e la Repubblica democratica tedesca, pur non facendo parte della Comunità, non costituisce rispetto alla Repubblica federale un paese terzo .
47 Ne consegue che la disparità di trattamento rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA] ha un fondamento normativo in questo protocollo che fa parte integrante del Trattato e non può pertanto essere considerata una discriminazione .
48 L' argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] relativo alla violazione del principio della parità di trattamento va pertanto respinto .
49 Dal complesso delle considerazioni sin qui esposte risulta che gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non hanno posto in luce nessun elemento atto ad inficiare la validità del controverso regolamento del Consiglio . Va d' altronde rilevato che dagli atti di causa non risulta nessun altro elemento atto ad inficiare la validità di detto regolamento .
50 Si deve pertanto rispondere al giudice nazionale che l' esame della questione non ha posto in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento del Consiglio 23 marzo 1987, n . 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari 75 kW, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell' Ungheria e dell' Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
51 Le spese sostenute dal governo francese, dal Consiglio delle Comunità europee e dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE ( Quinta Sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d' appel di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 5 settembre 1988, dichiara :
L' esame della questione non ha posto in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 marzo 1987, n . 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell' Ungheria e dell' Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio .