CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 06413/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9549/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA].p.a., rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentat o e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimati- avverso l’ordinanza della Corte Suprema d i Cassazione di Roma n. 28461/2023depositata il 12/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di due motivi, per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 28461 del 2023, esponendo quanto segue: - [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 promuoveva azione esecutiva immobiliare nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; - all’esito del pignoramento, il giudice dell’esecuzione, previo accertamento peritale officioso, disponeva la vendita; - la società esecutata veniva dichiarata fallita e subentrava la Curatela; - la società deducente diveniva aggiudicataria per un determinato lotto, quale unica offerente per la somma di circa 1 milione e 600 mila euro; - il professionista delegato dal giudice dell’esecuzione disponeva che il prezzo di aggiudicazione fosse versato nel termine di 90 giorni; - successivamente all’aggiudicazione era risultato che il cespite oggetto della stessa era locato a terzo estraneo, con contratto anteriore alla procedura e non indicato nella relazione del consulente tecnico d’ufficio; - la deducente decideva di accettare lo stato del bene aggiudicato nella prospettiva di poter fruire dei canoni di locazione rivedendo il proprio progetto d’investimento, essendo così indotta, senza sua colpa, a presentare e reiterare istanze di proroga del termine per il deposito del saldo di aggiudicazione, accordate fino al 21 giugno 2019, giorno in cui era presentata ulteriore analoga istanza che, a fonte dell’opposizione del creditore intervenuto [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], era disattesa dal giudice dell’esecuzione che disponeva ulteriore vendita; - tale atto veniva opposto ai sensi dell’art. 617, cod. proc. civ.; - il Tribunale di Trento rigettava l’opposizione con pronuncia oggetto di ricorso in sede di legittimità affidato a due mezzi: a)violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito omesso di valutare le condizioni soggettive e oggettive invocate dalla ricorrente a giustificazione del mancato versamento del saldo del prezzo; b)violazione dell’art. 587, cod. proc. civ., avendo il giudice di merito confermato la perdita della cauzione a titolo di multa, in assenza di accertamento di responsabilità dell’aggiudicatario; - questa Corte rigettava il ricorso osservando che: i) il primo motivo, «se non inammissibile perché non riferito a fatti in senso fenomenico», era infondato, in quanto il termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione era perentorio «e non risulta[va] che fosse stata chiesta tempestivamente, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la revoca dell’aggiudicazione per sostanziale diversità del bene, in quanto occupato da terzi in forza di regolare contratto di locazione, sebbene ciò non risultasse dalla perizia di stima: e tanto a prescindere da un’effettiva configurabilità, nella specie, di un’ipotesi di aliud pro alio»; ii) la seconda censura era infondata «in quanto la perdita della cauzione [era] prevista dalla legge processuale quale automatica, senza che il giudice [potesse] esercitare alcuna discrezionalità»; resistono con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; fissata la trattazione nell’odierna adunanza camerale, non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero, mentre parte ricorrente ha depositato memoria. Rilevato che con il primo motivo si prospetta l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa questa Corte mancando di considerare che la deducente, con messaggio di posta elettronica certificata al professionista delegato, del 19 luglio 2018, aveva chiesto se fosse possibile la revoca dell’aggiudicazione, stante l’emersione della locazione opponibile, ricevendone risposta negativa dal valore equiparabile «ad un giudicato inappellabile» attesa la provenienza dall’ausiliario del giudice, essendo in tal modo indotta in errore sull’impossibilità di ottenerla, laddove solo dopo l’ordinanza revocanda era emersa l’utilità dei documenti inerenti allo scambio di messaggi di posta elettronica con il professionista delegato, il cui omesso esame aveva determinato l’errore di fatto, contenuto nel provvedimento in questa sede impugnato, riguardo a un punto non oggetto di discussione ma, per converso, decisivamente incidente sulla ragione decisoria in parola; con il secondo motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa questa Corte omettendo di rilevare la carenza di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., intervenuta nel processo esecutivo in proprio e per conto della Voba n. 4, s.r.l., cessionaria del credito, mentre, alla data del deposito dell’opposizione agli atti esecutivi, quest’ultima, di cui la banca non era socia, era già stata estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese, e non vi era stata alcuna prova della retrocessione del credito, con conseguente invalidazione degli atti del giudizio, cui l’istituto di credito aveva partecipato, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Considerato che il primo motivo è manifestamente inammissibile; le ragioni decisorie, sul primo e sopra riportato motivo del ricorso giudicato dall’ordinanza revocanda, sono state plurime: 1)la mancata deduzione dell’omesso esame di un fatto storico fenomenico (nel senso indicato come consolidato nella nomofilachia di legittimità, a mente, tipicamente, di Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053 e successive conformi), prospettandosi, infatti, un’inidonea considerazione delle «condizioni oggettive e soggettive» (pag. 3 dell’ordinanza in discussione) che avrebbero giustificato il mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione; 2)il superamento del termine per il deposito del prezzo da ritenere perentorio (nel senso della esemplificativamente richiamata Cass., 10/12/2019, n. 32136), senza che risultasse richiesta la revoca dell’aggiudicazione, ad intendere che quella era restata tale a presupposto della menzionata perentorietà; ora, la prima ed autonoma ratio decidendi non è stata impugnata, nei limiti in cui avrebbe potuto in tesi esserlo in questa sede revocatoria, con conseguente inammissibilità assorbente del ricorso già solo per questa ragione (cfr., ad esempio, Cass., 26/02/2024, n. 5102); quanto alla seconda ragione decisoria, con essa: I) per un verso non si prospetta un errore percettivo, e dunque revocatorio, e II) per l’altro la censura articolata non si misura neppure compiutamente con essa; quanto al profilo I), si prospetta l’omesso esame di documenti non prodotti ma la cui utilità si assume come palesata solo successivamente all’ordinanza di questa Corte tanto che –peraltro invocando il n. 3 dell’art.395 cod. proc. civ. –li si produce solo in questo giudizio di revocazione: è del tutto evidente che, dandosi atto che detti documenti non facevano parte di quanto reso esaminabile alla Corte con il ricorso ordinario, non vi può essere stata alcuna erronea percezione degli atti del giudizio con l’ordinanza revocanda; nel contempo, risulta palese che la produzione di documenti nuovi, e neppure sopravvenuti (che sarebbe stata inammissibile anche nella prima sede di legittimità poiché in aperto contrasto con il disposto dell’art. 372, cod. proc. civ.), viene del tutto inammissibilmente giustificata evocando il n. 3 dell’art. 395, cod. proc. civ., posto che la decisione di questa Corte non è stata resa come pronuncia sul merito e, dunque, non soggiace all’art. 391-tercod. proc. civ.; per mera completezza si osserva che il richiamo al n. 3 dell’art. 395, cod. proc. civ., è un fuor d’opera, atteso che la parte ricorrente afferma di non aver prodotto in giudizio i messaggi di posta elettronica in questione poiché sarebbe stata indotta a ritenerne l’inutilità dalla rammentata risposta del professionista delegato: rimane, infatti, incomprensibile come una simile prospettazione possa ricondursi al concetto di “fatto dell’avversario”, di cui al mentovato n. 3, e meno che mai potrebbe riferirsi a quello della “forza maggiore”; fermo quanto sopra detto in via assorbente anche sul punto, va ricordato che: - gli assunti vizi degli atti del sub - procedimento di vendita dinanzi alprofessionista delegato sono denunciabili col rimedio di cui all'art. 591-ter cod. proc. civ. ( ratione temporis vigente) al solo scopo di superare eventuali difficoltà in cui sia incorso ildelegato nell'espletamento dell'incarico, mentre, laddove si tratti di risolvere, con efficacia di giudicato, le controversie insorte tra le parti del procedimento o tra gli offerenti, è necessario proporre l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., in via derivata, contro il primo atto successivo del giudice delleesecuzioni (Cass., 27/12/2023, n. 36081): nel caso, avrebbe in tesi potuto e dovuto dedursi il profilo al più tardi con l’opposizione agli atti originante il presente giudizio che, però, fu proposta per altre ragioni; - l’istanza di revoca dell’aggiudicazione, comunque, avrebbe dovuto rivolgersi al giudice (unico titolare del potere di statuire con gli effetti propri dello svolgimento di funzioni giurisdizionali: cfr. la contigua Cass., 25/09/2024, n. 25698) come non accadde, laddove, infatti, lo scambio di messaggi col professionista delegato fu nel diverso senso della richiesta di valutare se fosse «possibile» la revoca (secondo quanto riferito a pag. 19 del ricorso in questa sede in scrutinio); si trattò, pertanto, non solo di una risposta priva di ogni possibilità di divenire irrevocabile, ma di una mera interlocuzione insuscettibile di ingenerare alcun affidamento incolpevole anche solo in tesi, ferma, cioè, la disciplina normativa del procedimento esecutivo ricordata; ciò rende del tutto irrilevanti – ma lo si osserva ad abundantiam perché ininfluente ai fini del presente giudizio rescindente – le deduzioni volte a supportare l’autenticità (opponibile) delle copie di messaggi di posta elettronica contestata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (pag. 9 del controricorso), peraltro fondata sul preteso termine di 30 giorni di conservazione dei “log” da parte del gestore del servizio di posta elettronica, indicato genericamente come riferibile al d.P.R. n. 68 del 2005, mentre in esso la previsione non è rinvenibile, essendolo nel d.m. 2/11/2005 attuativo delle relative regole tecniche, al differente art. 11 (concernente i messaggi contenenti virus) e, comunque, pur correlandosi la condotta dei gestori a tale prescrizione non primaria, con riferimento ai “log” appunto invocati, ovvero “metadati” tecnici come mittente, destinatario, orari, indirizzo IP, dimensione, oggetto, madiversi dal contenutodei messaggi stessi la cui copia informatica, comunque, sarebbe stato onere, in ipotesi, di conservare ad opera della società ricorrente; quanto al profilo subII), è del tutto evidente che la ragione decisoria è stata nel senso che, non essendo intervenuta neppure una richiesta di revoca e dunque non essendo essa stata disposta, doveva rispettarsi il termine perentorio per il saldo: in questo senso la censura si palesa inammissibile anche perché su profilo non dirimente; il secondo motivo è manifestamente inammissibile; la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] ha controdedotto che: - era intervenuta anche per credito proprio (doc. a] prodotto in primo grado e in questa sede) e comunque di aver riacquistato il credito ceduto anteriormente al deposito dell’opposizione agli atti proposta dall’odierna ricorrente (doc. E] in questa sede prodotto); fatta questa premessa per completezza espositiva dei fatti processuali, è del tutto evidente che non si tratta di un errore percettivo di fatti ovvero (del contenuto di) documenti ma, solamente in tesi, di un rilievo officioso omesso che avrebbe potuto configurare un vizio della pronuncia di merito suscettibile di ricorso per cassazione nel caso non dedotto (cfr. Cass., 07/06/2023, n. 16137, in tema di deduzione, quale errore di giudizio, dell’omesso rilievo della mancata integrazione del contraddittorio necessario, e Cass., 21/02/2023, n. 5326, che rimarca come non sono suscettibili direvocazione le sentenze di questa Corte per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa -nella specie, l'errore prospettato consisteva nell'omessorilievo, dagli atti, di un vincolo da giudicato esterno- atti che, come tali, essa avrebbe dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza, poiché un tale errore si risolve, in tesi, in uninesatto apprezzamento dellerisultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio); la plateale inammissibilità del ricorso, quale sopra ricostruita, costituisce univoco indice dell’abuso dello strumento processuale che giustifica la condanna officiosa a titolo di responsabilità processuale aggravata (cfr., Cass., 25/12/2024, n. 34429). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delle parti controricorrenti liquidate, per ciascuna, in 12.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Condanna parte ricorrente al pagamento di 6.000,00 euro, in favore di ciascuna parte controricorrente, a titolo di responsabilità processuale aggravata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà att