Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33196/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] E OSSERVA 1.11 ricorso è inammissibile.

I motivi dedotti nel ricorso straordinario avverso la sentenza del 14 novembre 2023 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 18 novembre 2022 della Corte di appello di Roma sono proposti fuori dei casi consentiti.

Il ricorrente ripropone, infatti, una questione, relativa al travisamento delle prove in relazione al giudizio di colpevolezza per i reati ascrittigli, questione che la sentenza oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., aveva ritenuto non deducibile al cospetto di sentenza di cd. doppia conforme.

E' pacifico, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che è strutturalmente estraneo all'istituto del ricorso straordinario il preteso errore in cui, nell'inquadramento giuridico dei vizi denunciati, sarebbe incorsa la Corte di cassazione quando tale errore derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri', Rv. 268981; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441).

Nel caso in esame il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. non è ammissibile poiché la decisione impugnata, sul punto della configurabilità e sussistenza del vizio denunciato, ha comunque contenuto valutativo, essendo in tal caso configurabile un errore non di fatto, bensì di giudizio.

2. All'inammissibilità dell'impugnazione, da dichiarare con provvedimento senza formalità di trattazione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso l'11 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] E OSSERVA 1.11 ricorso è inammissibile. I motivi dedotti nel ricorso straordinario avverso la sentenza del 14 novembre 2023 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 18 novembre 2022 della Corte di appello di Roma sono proposti fuori dei casi consentiti. Il ricorrente ripropone, infatti, una questione, relativa al travisamento delle prove in relazione al giudizio di colpevolezza per i reati ascrittigli, questione che la sentenza oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., aveva ritenuto non deducibile al cospetto di sentenza di cd. doppia conforme. E' pacifico, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che è strutturalmente estraneo all'istituto del ricorso straordinario il preteso errore in cui, nell'inquadramento giuridico dei vizi denunciati, sarebbe incorsa la Corte di cassazione quando tale errore derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri', Rv. 268981; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441). Nel caso in esame il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. non è ammissibile poiché la decisione impugnata, sul punto della configurabilità e sussistenza del vizio denunciato, ha comunque contenuto valutativo, essendo in tal caso configurabile un errore non di fatto, bensì di giudizio. 2. All'inammissibilità dell'impugnazione, da dichiarare con provvedimento senza formalità di trattazione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'11 luglio
Sentenza Cassazione n. 33196/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris