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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 33112/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania nel procedimento a carico di: ROMEGGIO Cinzia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Verbania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Verbania ha annullato, per la ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, il decreto di sequestro preventivo emesso - per quanto qui rileva - a fini di confisca del prezzo del reato continuato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato al capo 2) a PIZZI Bruno, PIZZI [OSCURATO:PERSONA] e ROMEGGIO Cinzia, con riferimento all'emissione, da parte della FRANTOSSOLA s.r.I., delle fatture per operazioni inesistenti meglio elencate nel predetto capo di accusa.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, deducendo violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per essere la motivazione dell'ordinanza riguardante la ROMEGGIO meramente apparente, di fatto inesistente.

Si censura il provvedimento, in particolare, per aver escluso la sussistenza del dolo di concorso, in capo alla ROMEGGIO, ignorando plurime circostanze ritenute decisive nel decreto annullato.

Il ricorrente, in particolare, lamenta che il Tribunale, pur ammettendo che la materiale formazione delle false fatture era opera della ROMEGGIO, non aveva attribuito valenza indiziante - quanto alla consapevolezza, in capo alla ricorrente, della illiceità delle operazioni - ad alcuni dati (quali le dimensioni dell'impresa e l'allocazione degli uffici) del tutto indicativi circa la non rispondenza al vero delle operazioni documentate dalle fatture; analoghi rilievi vengono svolti con riferimento ad alcune intercettazioni.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento dell'ordinanza, condividendo le considerazioni svolte dal P.M. ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con il provvedimento oggetto dell'odierno ricorso, il Tribunale di Verbania ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale richiamando la propria precedente ordinanza, con la quale era stato annullato altro decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti della ROMEGGIO, sempre in relazione al profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ascritto alla predetta indagata in concorso con PIZZI Bruno e PIZZI [OSCURATO:PERSONA] (cfr. il capo 2 della rubrica).

Nel riproporre letteralmente le argomentazioni già esposte nel precedente provvedimento, a sostegno della ritenuta insussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo alla ROMEGGIO, il Tribunale ha altresì precisato: che avverso la precedente ordinanza era stato proposto dal P.M. ricorso per cassazione; che nessun elemento di novità era stato offerto, quanto alla sussistenza del dolo, in occasione della seconda domanda cautelare reale; che il mero reperimento di altre sei fatture asseritamente emesse a fronte di operazioni inesistenti, oltre a quelle già contestate, "nulla aggiunge di rilevante rispetto al profilo della consapevole partecipazione nel delitto sub art. 8 d.lvo 74/00 dell'indagata, rispetto alla quale il materiale probatorio già in atti è stato ritenuto da questo Tribunale insufficiente a fondare quella solidità indiziaria minima richiesta per ascrivere il reato a titolo di 2 compartecipazione penalmente rilevante anche alla ROMEGGIO» (cfr. la terza pagina del provvedimento impugnato, privo di numerazione).

Con l'odierno ricorso, il P.M. censura la valutazione del Tribunale senza confutare in alcun modo quanto prospettato nell'ordinanza in ordine ai tre aspetti qui appena richiamati (pendenza del ricorso per cassazione avverso il precedente annullamento; insussistenza di elementi di novità relativi all'elemento psicologico; irrilevanza, ai fini predetti, delle sei ulteriori fatture).

In tale complessivo contesto, si ritiene di dover fare applicazione dell'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in assenza di elementi di novità, non è consentito al pubblico ministero richiedere una misura cautelare reale sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi già ritenuti insussistenti o insufficienti dal giudice del riesame» Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, Amoruso, Rv. 278228 - 01).

3. Solo per completezza, si evidenzia che comunque il Tribunale ha affrontato anche nella nuova ordinanza (in parte richiamando, come già accennato le considerazioni già a suo tempo svolte nel primo provvedimento) la questione del fumus commissi delicti, escludendolo quanto alla ROMEGGIO (mera impiegata alle dipendenze del PIZZI) per via della sua certa estraneità ai processi decisionali sottesi all'emissione delle fatture.

Conclusioni confortate, ad avviso del Tribunale, da quanto emerso in sede di esecuzione della misura reale in ordine alle condizioni economiche dell'indagata e alla modestia delle somme rinvenute sui due conti correnti (relativi in un caso ai ratei di pensione percepiti dalla madre, nell'altro al trattamento di fine rapporto della ROMEGGIO: cfr. la sesta pagina del provvedimento impugnato).

È appena il caso di evidenziare che la motivazione del Tribunale, qui appena riassunta, non può in alcun modo considerarsi mancante né meramente apparente.

Ogni ulteriore scrutinio da parte di questo Collegio, conseguentemente, deve ritenersi precluso, alla luce dei principi, del tutto consolidati, in tema di oggetto e limiti del sindacato di questa Suprema Corte ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. (cfr. tra le tante Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01, secondo la quale «in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen.».

V. anche Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 - 01, secondo cui «in tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente»).3

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal P.M.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania nel procedimento a carico di: ROMEGGIO Cinzia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Verbania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Verbania ha annullato, per la ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, il decreto di sequestro preventivo emesso - per quanto qui rileva - a fini di confisca del prezzo del reato continuato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato al capo 2) a PIZZI Bruno, PIZZI [OSCURATO:PERSONA] e ROMEGGIO Cinzia, con riferimento all'emissione, da parte della FRANTOSSOLA s.r.I., delle fatture per operazioni inesistenti meglio elencate nel predetto capo di accusa. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, deducendo violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per essere la motivazione dell'ordinanza riguardante la ROMEGGIO meramente apparente, di fatto inesistente. Si censura il provvedimento, in particolare, per aver escluso la sussistenza del dolo di concorso, in capo alla ROMEGGIO, ignorando plurime circostanze ritenute decisive nel decreto annullato. Il ricorrente, in particolare, lamenta che il Tribunale, pur ammettendo che la materiale formazione delle false fatture era opera della ROMEGGIO, non aveva attribuito valenza indiziante - quanto alla consapevolezza, in capo alla ricorrente, della illiceità delle operazioni - ad alcuni dati (quali le dimensioni dell'impresa e l'allocazione degli uffici) del tutto indicativi circa la non rispondenza al vero delle operazioni documentate dalle fatture; analoghi rilievi vengono svolti con riferimento ad alcune intercettazioni. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento dell'ordinanza, condividendo le considerazioni svolte dal P.M. ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il provvedimento oggetto dell'odierno ricorso, il Tribunale di Verbania ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale richiamando la propria precedente ordinanza, con la quale era stato annullato altro decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti della ROMEGGIO, sempre in relazione al profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ascritto alla predetta indagata in concorso con PIZZI Bruno e PIZZI [OSCURATO:PERSONA] (cfr. il capo 2 della rubrica). Nel riproporre letteralmente le argomentazioni già esposte nel precedente provvedimento, a sostegno della ritenuta insussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo alla ROMEGGIO, il Tribunale ha altresì precisato: che avverso la precedente ordinanza era stato proposto dal P.M. ricorso per cassazione; che nessun elemento di novità era stato offerto, quanto alla sussistenza del dolo, in occasione della seconda domanda cautelare reale; che il mero reperimento di altre sei fatture asseritamente emesse a fronte di operazioni inesistenti, oltre a quelle già contestate, "nulla aggiunge di rilevante rispetto al profilo della consapevole partecipazione nel delitto sub art. 8 d.lvo 74/00 dell'indagata, rispetto alla quale il materiale probatorio già in atti è stato ritenuto da questo Tribunale insufficiente a fondare quella solidità indiziaria minima richiesta per ascrivere il reato a titolo di 2 compartecipazione penalmente rilevante anche alla ROMEGGIO» (cfr. la terza pagina del provvedimento impugnato, privo di numerazione). Con l'odierno ricorso, il P.M. censura la valutazione del Tribunale senza confutare in alcun modo quanto prospettato nell'ordinanza in ordine ai tre aspetti qui appena richiamati (pendenza del ricorso per cassazione avverso il precedente annullamento; insussistenza di elementi di novità relativi all'elemento psicologico; irrilevanza, ai fini predetti, delle sei ulteriori fatture). In tale complessivo contesto, si ritiene di dover fare applicazione dell'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in assenza di elementi di novità, non è consentito al pubblico ministero richiedere una misura cautelare reale sollecitando un nuovo vaglio degli stessi elementi già ritenuti insussistenti o insufficienti dal giudice del riesame» Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, Amoruso, Rv. 278228 - 01). 3. Solo per completezza, si evidenzia che comunque il Tribunale ha affrontato anche nella nuova ordinanza (in parte richiamando, come già accennato le considerazioni già a suo tempo svolte nel primo provvedimento) la questione del fumus commissi delicti, escludendolo quanto alla ROMEGGIO (mera impiegata alle dipendenze del PIZZI) per via della sua certa estraneità ai processi decisionali sottesi all'emissione delle fatture. Conclusioni confortate, ad avviso del Tribunale, da quanto emerso in sede di esecuzione della misura reale in ordine alle condizioni economiche dell'indagata e alla modestia delle somme rinvenute sui due conti correnti (relativi in un caso ai ratei di pensione percepiti dalla madre, nell'altro al trattamento di fine rapporto della ROMEGGIO: cfr. la sesta pagina del provvedimento impugnato). È appena il caso di evidenziare che la motivazione del Tribunale, qui appena riassunta, non può in alcun modo considerarsi mancante né meramente apparente. Ogni ulteriore scrutinio da parte di questo Collegio, conseguentemente, deve ritenersi precluso, alla luce dei principi, del tutto consolidati, in tema di oggetto e limiti del sindacato di questa Suprema Corte ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. (cfr. tra le tante Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01, secondo la quale «in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen.». V. anche Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 - 01, secondo cui «in tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente»).3 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal P.M. P.Q.M. Dichiara inammissibile il r
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