CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2021
Cassazione n. 37022/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2018 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di lesioni volontarie aggravate. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, rilevando in primo luogo la intervenuta prescrizione e, poi, denunziando violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione: alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; alla valutazione delle altre prove testimoniali; alla valutazione della certificazione medica; al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è inammissibile. Il termine prescrizionale è decorso alla data del 5 maggio 2019 e, quindi, dopo la sentenza di appello. I motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. E va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Peraltro, le doglianze di cui ai motivi sulla affermazione di responsabilità sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale ha specificamente motivato sul trattamento sanzionatorio, adeguatamente esaminate le deduzioni difensive. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso oma il 8 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA] iere ;stensore [OSCURATO:PERSONA]. zia M" li S