CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02942/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 del TRIBUNALE di MODENAdato avi ‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C) Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 7 giugno 2024 che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., aveva applicato all'imputato la pena di 6 mesi di reclusione in relazione ai delitti di evasione e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; rilevato che con l'unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. in ordine al mancato avviso circa la possibilità di sostituire la pena detentiva con le pene sostitutive ex artt. 55 e ss., legge n. 689 del 1981; ritenuto che il predetto motivo sia inammissibile in quanto il ricorso è stato proposto avverso una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. rispetto alla quale il ricorso per cassazione è consentito soltanto per i motivi indicati dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., laddove l'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. è applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53, legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo (Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv.284978 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle