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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 settembre 2024

Cassazione n. 09119/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21805/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in atti, -ricorrente- contro QUESTURAdi MILANO , in persona del sig.

Questore pro - tempore e PREFETTURA di MILAN O , in persona del sig.

Prefetto pro - tempore. -intimato- avversola SENTENZA emessa dal [OSCURATO:PERSONA] n. 5605/2024depositata il 19/09/2024. * Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti addì 12.02.2025 ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21805/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in atti, -ricorrente- contro QUESTURAdi MILANO , in persona del sig. Questore pro - tempore e PREFETTURA di MILAN O , in persona del sig. Prefetto pro - tempore. -intimato- avversola SENTENZA emessa dal [OSCURATO:PERSONA] n. 5605/2024depositata il 19/09/2024. * Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti addì 12.02.2025 ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. C
Decreto Cassazione n. 09119/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris