CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 12746/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato l'ordinanza emessa il 18 ottobre 2022 dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi, con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari per i delitti di cui agli artt. 318-321 cod. pen., contestati ai capi a), b), c), e d); per il reato di cui agli artt. 61 n. 9 e 11, 81 e 640, comma 2 n. 1, cod. pen. contestato al capo e); per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 55 quinquies d.lgs. n. 165 del 2001, contestato al capo f). All'indagato, dirigente medico in servizio presso l'Unità di Cardiologia dell'ospedale di Brindisi, si contesta di aver accettato la promessa e ricevuto denaro e altre utilità in esecuzione dell'accordo illecito raggiunto con i titolari delle ditte fornitrici dei dispositivi coronarici (stent, cateteri dilatatori cd palloni) necessari per interventi di angioplastica, in particolare, per impiegareil maggior numero di dispositivi distribuiti dalle loro ditte, risultato superiore a quello degli altri operatori, tenuto conto anche del gran numero di materiale non utilizzato; si contesta, inoltre, la truffa ai danni dello Stato commessa allontanandosi dal posto di lavoro e rientrando solo per timbrare l'uscita. La gravità indiziaria è stata desunta da intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle acquisizioni documentali e dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, dimostrativi, secondo il Tribunale, degli accordi illeciti, del rapporto privilegiato del Palmisano con il Gabriele, il Brunetti, il Lazazzara e il Tantalo, disponibili ad assecondarne le richieste in cambio dell'utilizzo dei loro prodotti, che il Palmisano ordinava direttamente, bypassando ogni procedura, assicurando loro il consumo del materiale in conto deposito e rendicontando i consumi mediante l'invio di foto dei registri di sala tramite whatsapp. In ragione della protrazione nel tempo di tale metodo di lavoro e della spregiudicatezza dimostrata sino ad epoca recente è stato ravvisato il pericolo di reiterazione, ritenuto fronteggiabile solo con la misura detentiva applicata. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori del Palmisano, che ne chiedono l'annullamento per i motivi di seguito illustrati: 2.1 violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine agli elementi a discarico offerti dalla difesa, in particolare, per mancata considerazione della consulenza tecnica collegiale eseguita sui 354 referti degli interventi di angioplastica coronarica eseguiti dal Palmisano, che aveva accertato la corretta indicazione all'intervento e la congruità del numero di presidi utilizzati, escludendone lo spreco. A fronte di tale elemento favorevole, il G.i.p. aveva dapprima respinto la richiesta di incidente probatorio per poi ritenere integrata la gravità indiziaria, desunta dal rilevante numero di dispositivi coronarici utilizzati dall'indagato, ritenuto sintomatico di un iperconsumo, ricavato dai dati dei registri di sala operatoria e non dai registri intraoperatori, che, invece, descrivono la complessità della patologia, il numero, la gravità e la localizzazione delle lesioni coronariche. Avere ignorato detta prova a discarico, fondata su dati oggettivi, documentali, di fede privilegiata, integra la nullità denunciata, avendo il G.i.p. affermato che l'indagato faceva un uso smodato ed ingiustificato di dispositivi medici coronarici e lasciava in reparto un numero abnorme di stent inutilizzati per varie cause, in relazione ai quali ogni cardiologo aveva l'obbligo di compilare un report, che, invece, il Palmisano non redigeva. Si rimarca la rilevanza dei dati oggettivi offerti dalla difesa, in quanto dai registri intraoperatori risulta l'indicazione del tipo, della marca, del numero e del seriale identificativo del lotto di tutti i presidi sanitari utilizzati e di quelli inutilizzati, il che smentisce il rilievo attribuito alla mancata compilazione dei report cartacei del materiale inutilizzato, operazione, peraltro, finalizzata non a monitorare i consumi, ma solo le cause del mancato utilizzo del materiale. 2.2 Vizi della motivazione per essere la stessa assertiva e contraddittoria. A fronte dell'eccezione di nullità di cui al punto precedente, il Tribunale ha ritenuto irrilevanti i dati offerti dalla difesa, sostenendo che l'uso smodato dei dispositivi medici costituirebbe solo la genesi dell'indagine, mentre all'indagato si contesta di aver ricevuto la promessa di utilità in cambio dell'utilizzo dei dispositivi forniti da determinate ditte. Si fa rilevare che dai capi di imputazione risulta che l'accordo corruttivo prevedeva il consumo di quanti più dispositivi possibile e che la motivazione resa sulla rilevanza degli elementi a discarico non è analitica ed è anche contraddittoria, in quanto nella stessa ordinanza il Tribunale prospetta la diversa qualificazione dei fatti come corruzione propria, individuando gli atti contrari ai doveri di ufficio compiuti dal Palmisano, consistiti nell'ordinare direttamente ai fornitori i dispositivi coronarici in violazione di tutte le disposizioni normative e regolamentari, impegnandosi a consumare quanti più dispositivi possibile. 2.3 Violazione degli artt. 292, comma 2, e 309, comma 9, cod. proc. pen. per inosservanza di norme stabilite a pena di nullità per avere il Tribunale colmato una motivazione inesistente, anziché dichiarare la nullità dell'ordinanza. 2.4 Mancanza di motivazione in relazione alle esigenze cautelari per i reati di cui ai capi e) ed f), in quanto l'ordinanza non motiva in relazione a detti reati poiché la prognosi di recidiva è formulata solo con riferimento alle condotte corruttive. 2.5 Vizi della motivazione in relazione all'inadeguatezza di misure non detentive. Il Tribunale ha reso una motivazione manifestamente illogica per escludere l'adeguatezza della misura interdittiva dall'esercizio della professione, avendo fatto riferimento al pericolo di reiterazione per i coindagati, per i quali sono emersi rapporti con altri medici in altri ospedali pugliesi, piuttosto che per l'indagato, non risultando rapporti del Palmisano con medici di altri ospedali di intensità tale da poter essere indotti a compiere condotte analoghe a quelle in oggetto.3. Con motivi aggiunti, depositati il 3 febbraio 2023, si ribadisce l'eccezione di nullità per mancata valutazione dei risultati della consulenza tecnica prodotta dalla difesa, idonei a dimostrare la correttezza nell'utilizzo dei dispositivi impiantati dal Palmisano nell'esercizio dell'attività di chirurgo cardiovascolare e, quindi, a contrastare la tesi accusatoria che nell'ingiustificato incremento di tali presidi aveva individuato il nucleo centrale dell'accordo illecito con i rappresentanti delle ditte produttrici. Sul piano delle esigenze cautelari si evidenzia l'insussistenza del pericolo di reiterazione alla luce dei provvedimenti adottati dalla direzione ospedaliera per assicurare il rispetto della procedura centralizzata degli acquisti e dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del ricorrente per le truffe. Si segnala la manifesta illogicità dell'argomentazione resa per escludere l'adeguatezza della misura interdittiva nonché la carenza e la illogicità dell'ordinanza in punto di scelta e di proporzionalità della misura, tenuto conto della sospensione amministrativa disposta prima dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al profilo delle esigenze cautelari, risultando infondati i motivi in punto di gravità indiziaria. 1.1 È infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc. pen. formulata con i primi tre motivi, che con varie declinazioni trattano lo stesso tema. E' noto l'orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di misure cautelari, nella nozione di elementi a favore che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell'ordinanza, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, rimanendo escluse - come nel caso di specie- le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così come non vi rientrano le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della libertà (Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, Paris, Rv. 277127; Sez.6, n. 12442 del 09/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249641). Gli elementi offerti dalla difesa, compendiati nella consulenza tecnica del febbraio 2021, concentrano l'indagine sulla correttezza e sulla qualificazione professionale del Palmisano e, soprattutto, sulla complessità e sull'elevato numero di interventi di angioplastica dallo stesso eseguiti con installazione dei dispositivi coronarici necessari, il cui numero varia secondo la natura e il numero„ delle lesioni riscontrate, al fine di dimostrare la congruità dei presidi utilizzati dal Palrnisano e di escludere sprechi o consumi anomali. Tale linea difensiva, tesa anche ad allontanare ogni sospetto di interventi eseguiti senza necessità o addirittura in presenza di indicazioni contrarie per i pazienti- anche in ragione della consulenza tecnica disposta dal P.m. su due casi sospetti segnalati dai colleghi emodinamisti dell'indagato e che ugualmente aveva confermato la correttezza dell'operato del Palmisano - mirava principalmente a privare di rilievo il dato centrale dell'accusa, costituito, nella prospettazione difensiva, dall'iperconsumo dei presidi coronarici impiantati dal Palmisano dal 2017 al 2021. La difesa fa, quindi, leva sul rilievo attribuito nell'ordinanza genetica al numero abnorme di presidi coronarici utilizzati dal ricorrente, nettamente superiore a quello dei colleghi interventisti, ma ingiustificatamente ritenuto anomalo alla luce delle risultanze della consulenza tecnica; tuttavia, trascura che, come correttamente osservato dal Tribunale, tale elemento aveva solo dato origine alle indagini, ma era irrilevante rispetto all'addebito formulato, in quanto all'indagato si contesta di aver accettato la promessa- e talvolta ricevuto- utilità in cambio dell'utilizzo di dispositivi medici forniti dalle ditte dei coindagati, come chiaramente emerso dalle conversazioni intercettate, che costituiscono il fondamento dell'accusa e smentiscono la tesi difensiva. Tesi che, come già detto, sposta l'attenzione su un profilo diverso della condotta del ricorrente, equivocando sul rilievo da attribuire al numero di dispositivi utilizzati, atteso che dalle conversazioni intercettate risulta chiaramente l'impegno del Palmisano ad utilizzare il maggior numero possibile di dispositivi delle ditte dei coindagati quale oggetto del patto illecito. All'indagato, quindi, non si contesta l'utilizzo di un numero più o meno congruo, più o meno corretto, più o meno appropriato di dispositivi coronarici nel corso degli interventi, quanto il maggior utilizzo di quelli prodotti o sponsorizzati dai coindagati. Peraltro, il punto centrale della vicenda indagata non è costituito soltanto dai dispositivi coronarici utilizzati nel corso degli interventi, ma, soprattutto, da quelli non utilizzati, aperti e non impiantati per varie ragioni (contaminazione, inidoneità, ecc.), che costituivano, comunque, un costo per l'azienda sanitaria, tant'è che era stata disposta la redazione di report cartacei sui dispositivi aperti e non utilizzati, che, però, il Palmisano non redigeva, sebbene richiesto dal primario del reparto per consentire il controllo del materiale non impiantato e di quello presente in reparto. E non pare irrilevante che sia il primario che i colleghi abbiano confermato che il Palmisano aveva la percentuale più alta di stent aperti e non usati.Quanto al materiale utilizzato è documentato l'utilizzo preferenziale da parte del Palmisano di determinati tipi o marche di presidi rispetto ai colleghi (v. pag. 14 ordinanza genetica) e le conversazioni intercettate, riportate nell'ordinanza, ne provano il rapporto privilegiato con i coindagati, titolari o rappresentanti delle ditte fornitrici, ai quali assicurava di utilizzare il più possibile i prodotti da loro commercializzati, presenti in reparto o lasciati in conto deposito nonché l'ordine diretto dei dispositivi, violando le regole interne, bypassando la farmacia ospedaliera e predisponendo le richieste con condotte funzionali a garantire maggiori introiti ai fornitori. In tal senso è centrale l'espressione del Palmisano "cerco di accontentare tutti" o meglio "di non scontentare nessuno" parlando con il Gabriele, valorizzata nell'ordinanza in quanto ammissiva dell'impegno assunto dal ricorrente di utilizzare quanto più possibile i prodotti commercializzati dal Gabriele e dagli altri fornitori indicati nei capi di imputazione (v. pag. 7 ordinanza impugnata). E proprio tale dato dimostra la fondatezza di quanto detto in premessa, stante la divergente valutazione dello stesso elemento probatorio, in quanto la difesa ha prospettato una lettura diversa dell'espressione utilizzata dal Palmisano, ritenendola, all'opposto, dimostrativa della correttezza dell'indagato, che riservava a tutti i fornitori lo stesso trattamento. In tale prospettiva è corretto il rilievo del Tribunale circa l'oggetto dell'addebito e l'irrilevanza dei dati offerti dalla difesa, non qualificabili come "elementi a favore" perché diretti a fornire una interpretazione alternativa degli elementi indiziari, ma, soprattutto, perché smentiti dalle risultanze intercettative, di cui significativamente il ricorso tace. La decisività di tali risultanze giustifica il silenzio del primo giudice sulla consulenza tecnica per l'eloquenza delle conversazioni intercettate e per l'accertata disinvoltura del ricorrente, che ha sapientemente sfruttato l'inerzia dell'amministrazione ospedaliera nell'adeguarsi al sistema centralizzato degli acquisti, rapportandosi direttamente con i fornitori. In proposito non risulta priva di rilievo la circostanza che sia la responsabile della farmacia ospedaliera che la direttrice dell'[OSCURATO:PERSONA] della Asl avessero rilevato anomalie nelle procedure di fornitura dei dispositivi di emodinamica, addirittura sottostinnati, e rilevato l'esistenza di contratti con le aziende fornitrici, prorogati sino al 2020, nonostante fosse imposto per legge il ricorso a procedure centralizzate di acquisto per abbattere i costi. Peraltro, gli accertamenti svolti in base ai file degli ordini di acquisto della farmacia ospedaliera confermano che i quantitativi dei dispositivi medici acquistati nel periodo esaminato - 2017-2020- erano inferiori a quelli effettivamente utilizzati in sala (v. pag. 9 ordinanza genetica).Tutti gli elementi indicati consentono, dunque, di ritenere infondata l'eccezione e di escludere che il Tribunale abbia illegittimamente sanato un vuoto di motivazione dell'ordinanza genetica, avendo il Tribunale l'obbligo, per non incorrere nella violazione di legge per mancanza di motivazione, di fornire risposta e di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa prospettati in sede di riesame (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270815; Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011, dep. 2012, Borgnis, Rv. 251848) e, tuttavia, ritenuti, per quanto già detto, privi di rilievo • favorevole per la posizione dell'indagato. 2. Anche il secondo motivo è infondato, non ravvisandosi il vizio di motivazione denunciato. La rilevanza dei colloqui intercettati riportati nell'ordinanza impugnata e nell'ordinanza genetica, alla quale la prima fa integrale rinvio (pag. 4), è innegabile ai fini della gravità indiziaria. Basta avere riguardo al sistema del Palumbo di fotografare i registri di sala per documentare al fornitore il numero dei dispositivi utilizzati, necessario per i conteggi del materiale consumato (v. conteggio dei consumi con il Tantalo e le differenze rilevate da quest'ultimo rispetto al conto tenuto dal Palmisano - 130 a fronte di 63, risultanti al Tantalo, che gli contestava la duplicazione di alcune foto, pag. 64 ordinanza genetica) o alla richiesta di integrazione del compenso in base ai consumi (pag. 76 ordinanza genetica), non avendo tale rendicontazione ragione diversa dal costituire il parametro per la richiesta del compenso. Esplicita è la sollecitazione rivolta dal Palunnbo al Brunetti di rispettare l'accordo pattuito ad ottobre, correlato alla ripresa in ottobre dell'utilizzo degli stent Bionime (pag. 14 ordinanza impugnata) ed esplicite sono le richieste di beni con indicazione persino del prezzo o del valore del prodotto richiesto. Altrettanto inequivoca ed eloquente è l'informazione al Gabriele di avergli impiantato due cosi rossi, di essere pronto a predisporre un'altra richiesta di 10- 15 pezzi ("mo ti butto due righe per fare un'altra di dieci... quindici pezzi... mettiamo qua questi pezzi corti") e l'assicurazione ad utilizzare anche i prodotti Cordis su espressa richiesta del Gabriele, interessato ad esaurire anche tali prodotti ("ma tu mi avevi fatto capire che volevi più i rossi di quegli altri.., ma va bene, ho capito, li posso esaurire va bene.. quando capita, così non li facciamo scadere"): la verifica effettuata dalla polizia giudiziaria confermava l'utilizzo dei due stent indicati nel corso del colloquio (pag. 5-6 ordinanza impugnata) e al contempo l'abitudine del Palrnisano di rendicontare al fornitore di turno l'utilizzo dei suoi prodotti, alla quale non può attribuirsi significato diverso da quello assegnatole dai giudici di merito.E' peraltro, altamente significativa la contestazione del Costa, valorizzata nell'ordinanza impugnata, circa lo scarso impegno del ricorrente nell'utilizzo dei prodotti da lui commercializzati cui era correlato lo sconto praticabile all'ASL, che glielo aveva richiesto per la fornitura, in quanto dimostrativa del ruolo di riferimento del Palmisano, dal cui impegno nel consumo dei prodotti dipendeva la praticabilità di uno sconto sulla fornitura all'azienda sanitaria. L'impegno del Palmisano ad utilizzare il maggior numero di prodotti dei coindagati e l'abitudine di documentare il numero di prodotti util izzati o di aggiornare gli interlocutori sul materiale utilizzato rimandano ad un precedente accordo corruttivo, essendo funzionali a ricevere l'utilità promessa, di cui i colloqui intercettati offrono la prova, documentando la ricezione di beni di valore (orologio Rolex, vini pregiati, da collezione, regali) e di denaro. Sul punto l'ordinanza dà atto delle riservate e fugaci modalità di incontro e di consegna del denaro, confermata dai conteggi contestuali al fruscio tipico di chi sfoglia le carte, dalla sequenza numerica pronunciata (pag. 15-17 ordinanza impugnata) né va trascurato che nel corso della perquisizione del 19 gennaio 2021 fu rinvenuta la somma di 199.350 euro in cassaforte, della cui provenienza il ricorrente non fornì giustificazione (v. pag. 99 ordinanza genetica). Risulta, pertanto, completa e aderente alle risultanze investigative la motivazione della prova cautelare, essendo ampiamente illustrato l'asservimento della funzione da parte del ricorrente agli interessi dei privati corruttori in cambio delle utilità promesse e ricevute correlate al numero di prodotti utilizzati. 3. A conclusione diversa si perviene per le esigenze cautelari, in quanto la motivazione non è congrua né completa. Se, infatti, risultano, correttamente valorizzate la gravità delle condotte, protrattesi dal settembre 2017 al gennaio 2021, le modalità sistematiche e le cautele utilizzate, la spregiudicatezza e la sfrontatezza del ricorrente, dimostrate anche per le truffe commesse allontanandosi dall'ospedale senza permesso e facendo risultare falsamente la presenza, ai fini della prognosi di recidiva formulata, in quanto le caratteristiche della condotta e la insospettabile capacità criminale dell'indagato depongono per la concreta replicabilità del sistema corruttivo emerso, eletto a metodo di lavoro, tuttavia, l'ordinanza non dà conto della sospensione dal servizio già disposta- che la difesa ha riferito di aver documentato-, benché conseguenza necessitata dell'intervento cautelare, deve essere valutata per l'incidenza sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione. Ma, il profilo più critico della motivazione riguarda la scelta della misura e, in particolare, la ritenuta inidoneità della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione. Sul punto la motivazione è congetturale, in quanto si ipotizza la possibilità del ricorrente di indurre altri colleghi ad utilizzare presidi medici per favorire i fornitori suoi correi, attribuendo rilievo alla rete di rapporti intessuta negli anni con le aziende fornitrici. Una simile prospettiva, che coerentemente valorizza la rete di rapporti creata e disponibile, l'abilità e le prospettive di profitto coltivate nel corso degli anni dal ricorrente, tuttavia, sembra trascurare che: i fornitori, privati corruttori, sono ugualmente destinatari della misura; risultano supposti rapporti con altri titolari di ditte fornitrici, verosimilmente esistenti, ma non provati, al pari dei rapporti con colleghi di altre strutture ospedaliere o private, dei quali si ipotizza la corruttibilità o la disponibilità ad assecondare le pressioni del ricorrente finalizzate a promuovere gli interessi di ditte amiche. All'evidenza la motivazione è centrata sul comportamento dei correi piuttosto che su quello dell'indagato, in quanto si evidenzia (pag. 22) che dall'informativa in atti risulta che essi adottavano lo stesso metodo utilizzato con il Palmisano nei confronti di medici compiacenti di altri ospedali pugliesi, senza, tuttavia, avvedersi che l'argomento lascia irrisolta l'incidenza della condotta dei coindagati sulla posizione del ricorrente poiché non si spiega in che misura la diffusione del metodo corruttivo dei correi, già avviato, possa essere agevolato dal ricorrente sospeso dall'esercizio della professione. Per le ragioni esposte l'ordinanza impugnata va annullata sul punto con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale