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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17745/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 4 comma 1 e 4 bis L.401/1989, in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo in quanto determinato in misura non prossima al minimo edittale e non adeguatamente motivato, e in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che dalla documentazione prodotta in giudizio dalla quale emerge chiaramente la titolarità del centro scommesse in capo a [OSCURATO:PERSONA], priva di licenza e della concessione da parte dell'amministrazione dei Monopoli di Stato e che il Marrese quale referente della titolare.

Inoltre, all'interno dell'esercizio sono stati rinvenuti computer e apparecchi informatici collegati a siti di gioco, come risulta dalle dichiarazioni del teste Solimano, appartenente alla Guardia di Finanza.

La doglianza relativa al trattamento sanzionatorio non è stata dedotta con i motivi di appello, ed è dunque inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

La doglianza relativa al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. è manifestamente infondata, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità degli argomenti addotti a sostegno.

I ricorrenti, infatti, si limitano ad invocare il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile iY ricorsa e condanna 143 ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 4 comma 1 e 4 bis L.401/1989, in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo in quanto determinato in misura non prossima al minimo edittale e non adeguatamente motivato, e in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che dalla documentazione prodotta in giudizio dalla quale emerge chiaramente la titolarità del centro scommesse in capo a [OSCURATO:PERSONA], priva di licenza e della concessione da parte dell'amministrazione dei Monopoli di Stato e che il Marrese quale referente della titolare. Inoltre, all'interno dell'esercizio sono stati rinvenuti computer e apparecchi informatici collegati a siti di gioco, come risulta dalle dichiarazioni del teste Solimano, appartenente alla Guardia di Finanza. La doglianza relativa al trattamento sanzionatorio non è stata dedotta con i motivi di appello, ed è dunque inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La doglianza relativa al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. è manifestamente infondata, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità degli argomenti addotti a sostegno. I ricorrenti, infatti, si limitano ad invocare il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile iY ricorsa e condanna 143 ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2
Sentenza Cassazione n. 17745/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris