CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23121/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9282/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro A.P.E.S. –[OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. per azioni, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimati – avversola ordinanza del la Corte di cassazione n. 34521/ 2 1 pubblicata il 16 novembre2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1. Nel luglio 2009 [OSCURATO:PERSONA], assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Pisa, ricev eva la notifica di una ordinanza-ingiunzione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. , concessionaria per la riscossione delle entrate dell’Ente, con la quale si contestavail mancato pagamento dei canoni di locazione afferenti il garage di pertinenza dell’alloggio, sul presupposto che le unità immobiliari (abitazione e garage) fossero state oggetto di due distinti contratti di locazione. Il Tribunale di Pisaannullava l’ordinanza - ingiunzione , impugn ata dalla Bagnoli, rilevando che quest’ultima non era morosa nel pagamento del canone di locazione, tenuto conto del tenore letterale del contratto di locazione relativo all’alloggio, dal quale si desumeva che l’immobile comprendeva una“cantina garage”. 2. La Corte d’appello di Firenze, dinanzi alla quale A.P.E.S. Soc. Coop. per azioniproponeva gravame, accoglieva l’impugnazione. 3. Con ordinanza n. 34521 /2 1 , questa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione proposto dalla Bagnoli ‹‹in quanto nell’allegato al ricorso non vi è [era] attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 - bis e 1 - ter , della legge n. 53 del 21/01/1994, né vi è [era] stata costituzione delle controparti, con la conseguenza che difetta(va)no i presupposti per ritenere sanato (da eventuali depositi di atti della controparte) il riscontrato vizio››.4. Avverso la suddetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso ex art. 391-biscod. proc. civ., sulla base di un unico motiv o . A.P.E.S. – [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. , Sepi – [OSCURATO:PERSONA] – s.p.a. ed il Comune di Pisa non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con l’unico motivo si deduce ‹‹revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Decisione fondata sul presupposto di fatto, erroneo, che il ricorso introduttivo del giudizio fosse stato notificato a tutte e tre le parti via pec››. La ricorrente, premettendo che sul frontespizio del fascicolo(doc. 6/a) erano state indicate, nell’apposito elenco, le produzioni documentali inserite nel medesimo fascicolo e che al n. 1 si leggeva testualmente ‹‹Ricorso in originale cartaceo con procura in originale e con relata di notifica a mezzo ufficiale giudiziari o nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito nel giudizio di primo grado di [OSCURATO:SOCIETA].››, ed ai successivi nn. 2 e 3) dell’elenco erano indicate le copie cartacee dei ricorsi notificati via p.e.c. alle altre parti del giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. e Comune di Pisa, sostiene che l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte con l’ordinanza impugnata consiste ‹‹nel non avere ritenuto sussistente la notifica effettuata a mani alla parte [OSCURATO:SOCIETA]. e nell’avere, invece, ritenuto, erroneamente, che tutte le notifiche alle parti del giudizio fossero state effettuate unicamente via p.e.c. (adottando poi il provvedimento d’improcedibilità per mancanza dell’attestazione di conformità del difensore nella relata di notifica)››. Assume, quindi, la ricorrente che la Corte, ove anche avesse ritenuto nulle le notifiche del ricorso introduttivo effettuate via p.e.c. (ad A.P.E.S.Soc. Coop. per azioni e Comune di Pisa), in quanto prive dell’attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 - bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, piuttosto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., considerato che nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. la notifica risultava eseguita a mani. 2. Il motivo del ricorsoper revocazione è fondato. 2.1. Si premette che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerga dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (Cass., sez. 5, 22/10/2019, n. 26890; Cass., s ez. 5 , 27 /11/ 2020, n. 27131; Cass., s ez. 5, 17 /08/ 2021, n. 22994). L'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non può, dunque, riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi (Cass., sez. 6 - 2, 10/06/2021, n. 16439; Cass., sez.1, 25/06/2008, n. 17443; Cass., sez. 3, 14/02/2006, n. 3190). 2.2. Dall’esame del fascicolo relativo al ricorso per cassazione emerge che effettivamente la ricorrente aveva depositato un elenco, in calce al quale era stato apposto il timbro della Cancelleria, che indicava che la notificazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta contumace in grado di appello, era stata effettuata a mezzo posta presso il difensore che rappresentava la società in primo grado. 2.3. La notificazione del ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 330, terzo comma, c od. proc. civ. , ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, si sarebbe dovuta considerare n ulla, e non inesistente ( Cass., sez. L, 01/09/1995; Cass., sez. 1, 25/07/ 2006, n. 16952; Cass., sez. U, 29/04/2008, n. 10817; Cass., sez. 5, 11/05/2018, n. 11485). 2.4. Inoltre, s ussistendo una situazione di litisconsorzio necessario processuale con le altre due parti, e segnatamente con A.P.E.S. ed il Comune di Pisa, l’esistenza di una notifica nulla nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ma da considerarsi come effettivamente tentata, avrebbe dovuto imporre di considerare irrilevante, ai fini della procedibilità del ricorso (alla stregua dei principi di diritto enunciati da Cass., sez. U, n. 22438 del 2018), la mancata asseverazione delle notificazioni eseguite a mezzo p.e.c. ( nei confronti di A.P.E.S. soc. coop. per azioni e del Comune di Pisa) come determinativa dell’inesistenza di esse. La Corte avrebbe dovuto, invece, ordinare, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione nullae, nel contempo, ordinare la notifica alle parti destinatarie delle notificazioni non asseverate. La situazione esistente, là dove vedeva, in una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale,la presenza di una notificazione nulla nei confronti di una parte e di due notificazioni inesistenti perché non asseverate nei confronti delle altre due parti avrebbe dovuto imporre al Collegio di non decidere come se le notificazioni fossero state tutte inesistenti, bensì (a) di dare invece rilievo all’esistenza di una notificazione nulla e suscettibile di ordine di rinnovazione e (b) trattare la situazione delle altre due parti destinatarie di notificazioni da considerarsi inesistenti (per la mancata asseverazione) allo stesso modo di come, in presenza di una notificazione nulla eseguita nei confronti di una sola parte di un litisconsorzio necessario processuale e non di tutte, si impone di non chiudere il processo di cassazione, ma di ordinare il rinnovo della notificazione nulla e nel contempo provvedere ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] osserva che in questa sede revocatoria assume rilevanzail fatto che la decisione assunta dalla Corte in sede di ricorso ordinario di non proced ere nel senso appena indicato è stat a determinata da un errore di fatto e, precisamente, da un errore di mancata percezione di un fatto processuale, quello rappresentato dall’esistenza per una delle parti rimaste intimate di una notifica a mezzo posta (sebbene nulla), oltre che di due notific he a mezzo p.e.c. (non asseverate). L‘ordinanza qui impugnata è, quindi, incorsa nel denunciato errore revocatorio, perché poggia sul presupposto di fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti processuali, c he tutte le notifiche del ricorso per cassazione fossero state effettuate a mezzo p.e.c. e che , in difetto di costituzione di tutte le controparti, l’unico mezzo per scongiurare la procedibilità fosse – secondo gli insegnamenti della citata sentenza delle Sezioni Unite – quello della produzione di un’asseverazione sino alla fissata adunanza camerale. Trattasi di errore di fatto decisivo, in quanto , come sì è detto sopra, seppure le notifiche a mezzo p.e.c. mancavano dell’attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 - bis e ter, della legge n. 53 del 1994, l’esistenza della notifica eseguita a mezzo posta,seppure affetta da nullità , non avrebbe potuto condurre all’improcedibilità del ricorso, ma alla rinnovazione della notifica ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio. 2.5. Il ricorso per revocazione, conseguentemente, dev’essere accolto quanto al profilo rescindente e l’ordinanza impugnata dev’essere revocata. 2.6. Si pone a questo punto il problema se possa passarsi alla fase rescissoria in ragione della rituale evocazione con il ricorso per revocazione delle parti che in sede di ricorso ordinario sono rimaste intimate, l’una per la nullità della notificazione e, le altre, in presenza di notificazioni a mezzo p.e.c. inesistenti per difetto di asseverazione. Rileva il Collegio che, dopo un orientamento iniziale, secondo il quale ‹‹anche il ricorso per revocazione è soggetto, a pena di inammissibilità, alle stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, tra le quali vi è il principio dell’autosufficienza proprio del ricorso per cassazione; cosicché esso è inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, ma non contenga la domanda di decisione sull’originario ricorso, riproponendone gli argomenti, in quanto un ricorso siffatto non è idoneo ad attivare la eventuale, successiva, fase rescissoria ›› (Cass., sez.2, 03/09/2002, n. 12816), si è poco dopo consolidato, avallato dalle Sezioni Unite (e contraddetto inconsapevolmente solo da Cass. n. 24203 del 2006, che ha citato la decisione del 2002, peraltro in un caso in cui nemmeno era stata fatta la domanda rescissoria), un orientamento secondo cui ‹‹La domanda di revocazione della sentenza della Corte di Cassazione per errore di fatto, da proporre, in base al disposto dell’art. 391-bis cod. proc. civ., con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti cod. proc. civ., deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398, secondo comma, cod. proc. civ. e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e non anche la riproposizione dei motivi dell’originario ricorso per cassazione›› (Cass., sez. U, 20/11/2003, n. 17631). L’applicazione di questo orientamento nel caso di specie, qualora il ricorso per revocazione si fosse limitato a dedurre riguardo alla sola fase rescindente, senza nulla dire de lla fase rescissoria, avrebbe potuto suscitare dubbi in dipendenza del fatto che sul ricorso ordinario il contraddittorio, in ragione di quanto segnalato a proposito delle notificazioni, non si era ritualmente instaurato. L’alternativa possibile sarebbe stata o quella di ritenere che la rituale notifica del ricorso per revocazione avrebbe potuto assicurare in modo indiretto la conoscenza del ricorso ordinario da parte degli intimati, i quali, ricevutane la notificazione, bene avrebbero potuto accedere in Corte per verificare il contenuto del ricorso ordinario, o quella di ammetterli, resistendo alla revocazione con tempestivo controricorso, a chiedere una sorta di remissione in termini per replicare al ricorso ordinario, tenuto conto che la notifica del ricorso per revocazione non sarebbe stata di per sé idonea ad assicurare il termine a difesa garantito da una rituale notifica del ricorso ordinario. Senonché, nel caso di specie lo scioglimento di questa alternativa, giustificata dalla segnalata particolarità dell’errore di fatto che si censura in sede rescindente, non è necessario, perché si deve rilevare che il ricorso per revocazione è stato strutturato in modo tale che alla parte espositiva del contenuto rescindente segue una parte in cui è stata riprodotta l’illustrazione dei motivi del ricorso ordinario. Ne segue che alle parti rimaste intimate è stata ampiamente garantitala conoscenza del contenuto del ricorso ordinario, per cui si può procedere allo scrutinio della fase rescissoria. Si può e si deve, dunque, passare senz’altro alla fase rescissoria. 3. Con il primo motivo del ricorso per cassazione si denun zia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹la nullità della sentenza per violazione/falsa applicazione dell’art. 327 e dell’art.437 c.p.c. per avere la Corte di merito erroneamente non dichiarato e pronunciato la decadenza e la tardività dell’appello in virtù del rito applicato in sede di gravame››. La ricorrente, premesso che la Corte territoriale aveva applicato il rito del lavoro ex artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 150/2011, all’esito del mutamento del rito disposto all’udienza del 4 giugno 2019, lamenta che i giudici di secondo grado avrebbero omesso di rilevare la tardività dell’atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, la decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., in quanto il giudizio , introdotto con atto di citazione , anziché con ricorso, era stato notificato all’odierna ricorrente in data 5 febbraio 2013, ma la causa d’appello era stata iscritta a ruolo in data 13 febbraio 2013, oltre il termine lungo per l’impugnazione del 6 febbraio 2013 entroil quale il ricorso avrebbe dovuto essere depositato, considerato che la sentenza di primo grado era stata emessa in data 23 giugno 2012. Il motivo è infondato, in quanto il rito ordinario adottato in primo grado si è consolidato anche per quel che concer ne la forma della proposizione del mezzo di gravame. Difatti, sebbene in grado di appello sia stato disposto il mutamento di rito in conseguenza dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, deve considerarsi che ove una controversia sia stata - sia pur erroneamente - trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del rito del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell'appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa (Cass., sez. 3, 05/07/2019, n. 18048). Il consolidamento del rito ordinario - sebbene erroneamente adottato - comporta che anche gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito, con la conseguenza che la tempestività dell' impugnazione deve essere rapportata alla data di notificazione della citazione. Infatti, non ricorre l'ipotesi dell'atto nullo che debba essere convertito nell'atto processualmente corretto di cui possieda i requisiti essenziali di validità. Piuttosto, l'atto di citazione, una volta consolidatosi il rito ordinario, è in sé valido e il momento di instaurazione della lite deve essere individuato secondo le caratteristiche sue proprie. Nel caso di specie, per quanto emerge dalla stessa illustrazione del motivo in esame, l’atto di citazione in appello è stato notificato alla Bagnoli in data 5 febbraio 2013, nel rispetto del termine lungo per l’impugnazione della sentenza di primo grado, che scadeva in data 6 febbraio 2013, e, quindi, del tutto correttamente, la Corte d’appello, avendo riguardo alla data di notificazione dell’atto di appello e non a quella di iscrizione a ruolo della causa, ha ritenuto l’impugnazione tempestiva. 4. Con il secondo motivo del ricorso per cassazione si prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ‹‹omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere omesso la Corte d’appello l’esame e la valutazione della circostanza relativa all’insussistenza di morosità della ricorrente attestata dal Comune di Pisa, titolare del credito oggetto di ingiunzione di pagamento››. La ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere omesso di valutare un documento, ritenuto decisivo dal giudice di primo grado, ossia la comunicazione n. 165 dell’ 11 febbraio 2010, inviata dal Comune di Pisa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale l’Ente aveva accolto la sua domanda di mobilità per alloggi di edilizia residenziale pubblica ed attestato che la stessa si trovava in possesso dei requisiti di cui all’art. 22 della legge della Regione Toscana n. 96/96. Il secondo motivo è fondato. I giudici di appello, pur dando atto, a pag. 2 della motivazione, che il Tribunale di Pisa avevavalorizzato la suddetta comunicazione, ponendola a fondamento del proprio convincimento, hanno a loro volta del tutto omesso di prender la in esame e di considerarla , nonostante la sua potenziale decisività. In tal modo risulta da parte della corte territoriale del tutto omesso l’esame del fatto in essa rappresentato, cioè che il Comune di Pisa, proprietario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica e del garage ad esso pertinente, aveva riconosciuto c he la Bagnoli pote sse beneficiare del provvedimento di mobilità, poiché ricorrevano le condizioni indicate dalla lettera c) dell’art. 22 della legge regionale del 20 dicembre 1996, n. 96, che consentiva di accogliere la domanda di mobilità solo in caso di adempimento agli obblighi contrattuali da parte dell’assegnatario di alloggio pubblico, così implicitamente escludendo la sussistenza di una situazione di morosità. Ora, indubbia è la potenziale decisività del fatto rappresentato nella dettacomunicazione, cosicché risultano integrate le condizioni in base alle quali questa Corte ha evidenziato che il mancato esame di un documento, o meglio del fatto in esso rappresentato, può essere denunciato per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su quel fatto ed esso assuma valore potenzialmente decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di un fatto di tale portata da poter superare invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi ve nga a trovarsi priva di fondamento, giacché il giudizio del giudice di merito ha del tutto omesso di considerare quella portata. Nel caso di specie , com’era onere della ricorrente (secondo i criteri indicati a suo tempo da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) sono state puntualmente indicate le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe potuto da re luogo a una decisione diversa ( Cass., sez. 3, 26/06/2018, n. 16812; ma anche Cass., sez. 6 - 2, 06/04/2017, n. 8986; Cass., sez. 1, 13/02/2023, n. 4369). 5. Con il terzo motivo del ricorso per cassazione la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹Violazione di legge, falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e 2697 c.c. Erronea applicazione dei principi ermeneutici sull’interpretazione del contratto, per giungere al convincimento di ritenere provata la stipulazione di un contratto di locazione in forma verbale afferente la pertinenza dell’immobile, in contrasto con l’evidenza documentale rappresentata dal contratto scritto, nel quale è espressamente compresa la locazione del garage cantina››. Evidenzia che i giudici di appello, in palese contrasto con il testo del contratto di locazione concluso a seguito dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, che prevedeva, all’art. 2, che l’appartamento oggetto di assegnazione era ‹‹…composto di nr. – camere, di cucina bagno, di ingresso, di cantina garage, ed è (era) provvisto di tutti gli oggetti fissi e mobili che servono a renderlo completo››, avevano ritenuto provata la stipula, tra la ricorrente e l’Azienda speciale di gestione del patrimonio (APES), di un distinto contratto di locazione, in forma verbale, inerente il garage , fondandosi sulla circostanza che la stessa ricorrente, in sede di interrogatorio formale, aveva dichiarato che, per quasi quattro anni, aveva pagato non solo l’importo risultante come dovuto a titolo di canone di locazione per l’alloggio, ma anche, con separato bollettino, altro importo. 5.1. Anche i l terzo motivo è fondato quanto alla dedotta violazione del canone interpretativo evocato. 5.2. [OSCURATO:PERSONA] che, alla luce del tenore letterale dell’art. 2 del contratto di locazione, riportato in ricorso in ossequio al principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., l'interpretazione espressa dalla Corte d'appello non siacorretta. Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, infatti, la C orte d'appello avrebbe dovuto tenere conto d e l senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, integrandolo con gli altri canoni interpretativi. Questa Corte ha ripetutamente spiega to , con riferimento al canone ‹‹letterale››, che l'art. 1362 cod. civ., allorché al primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Cass., sez. 2,22/08/2019, n. 21576; Cass., sez. 1, 26/04/2023, n. 10967). In questi termini si configura senz’altro l’ error in iudicando, sub specie di falsa applicazione, del canone ermeneutico dell’art. 1362 cod. civ. Invero, alla stregua del tenore letterale della clausola contrattuale che prevedeva espressamente che l’immobile oggetto di assegnazione era completo di “cantina - garage”, appare evidente che la prova dell’esistenza di un autonomo contratto, avente ad oggetto solo la locazione del garage, avrebbe dovuto essere documentalmente fornita dall’Azienda che ingiungeva il pagamento, tenuto conto che l’alloggio era di proprietà del Comune di Pisa, che ne aveva affidato la gestione alla società A.P.E.S., cosicché la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazionenon poteva desumersi per implicito da fatti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali la forma scritta ad substantiam , n on surrogabile da una conclusione del contratto per facta concludentia (tra le tante, Cass. , sez. L, 14/06/2018,n. 15645; Cass., sez. 1, 20/06/2017, n. 15196). 6. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso per revocazione, va revocata l’ordinanza impugnata; decidendo in sede rescissoria, rigettato il primo motivo del ricorso per cassazione, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso per cassazione, con conseguente cassazione della decisione d’appello e rinvio a diversa sezione della Corte d’appello di Firenze e, comunque, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di revocazione e del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per revocazione e revoca l’ordinan za impugnata; decidendo in sede rescissoria, accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso per cassazione e rigetta il primo motivo; cassa in relazione la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2772/2019 e rinvia a diversa sezio