CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 599-bis cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale applicato la pena prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 nel minimo edittale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, esulando il motivo dedotto dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare e non ricorrendo un'ipotesi di determinazione della pena contra legem; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il