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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 24478/2022

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18686-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GULLA' SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 14/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];

18. R.G. 18686/2017 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con distinti atti introduttivi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proprietari di appartamenti siti nello stabile denominato [OSCURATO:PERSONA], hanno agito nei confronti dei rispettivi venditori Claudio ed [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al Tribunale di Crotone di accertare il loro diritto di parcheggio ex legge 765/1967 sull'area antistante al fabbricato e di condannare i convenuti al rilascio dell'area.

Si è costituito [OSCURATO:PERSONA].

Disposta la riunione delle cause, è stata autorizzata la rinnovazione dell'atto introduttivo alla società costruttrice ([OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) e la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali danti causa degli attori Tronca e Rizzuti).

Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 7 maggio 2008, ha rigettato le domande degli attori, ritenendo che non vi fosse vincolo pertinenziale tra l'edificio realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e l'area destinata al parcheggio, appartenendo il fabbricato alla [OSCURATO:PERSONA] e l'area invece ai fratelli Claudio ed [OSCURATO:PERSONA].

2. Gli attori hanno impugnato la sentenza e la Corte d'appello di Catanzaro - con sentenza 11 gennaio 2017, n. 14 - ha accolto il gravame e ha dichiarato l'esistenza del diritto d'uso dell'area destinata a parcheggio, individuata in motivazione, in favore degli originari attori.

Secondo l'accertamento della Corte d'appello, sia il terreno sul quale è stato costruito l'edificio che l'area circostante destinata in progetto al parcheggio erano al momento dell'esecuzione dei lavori di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], che ha realizzato il fabbricato e la relativa area negli anni 1978-1982, ha poi venduto alcuni appartamenti "riservando per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo il diritto di proprietà su tutti gli spazi di rispetto (fatta eccezione per il cortile antistante e l'androne)"; con atto del 1985 è stato poi deliberato lo scioglimento della società, assegnando ai soci Elio, Claudio e [OSCURATO:PERSONA] gli appartamenti invenduti e la zona destinata in progetto al parcheggio, profili questi ultimi che non impediscono - ha concluso il giudice d'appello - il riconoscimento in capo agli attori del diritto d'uso dell'area.

3. Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

Resistono con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dai controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] Preliminare all'esame del ricorso è la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.

Il giudizio d'appello, instaurato dai controricorrenti, si è svolto nei confronti del ricorrente e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente ha proposto, e notificato, il ricorso verso i soli appellanti, così pretermettendo gli appellati contumaci, nei cui confronti è pure stato pronunciato il riconoscimento in capo agli attori del diritto d'uso dell'area, senza argomentare in alcun modo tale scelta. [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli appellati contumaci e di rinviare la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ordinando la notificazione del ricorso entro giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione secon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18686-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GULLA' SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 14/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 18. R.G. 18686/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti atti introduttivi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proprietari di appartamenti siti nello stabile denominato [OSCURATO:PERSONA], hanno agito nei confronti dei rispettivi venditori Claudio ed [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al Tribunale di Crotone di accertare il loro diritto di parcheggio ex legge 765/1967 sull'area antistante al fabbricato e di condannare i convenuti al rilascio dell'area. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA]. Disposta la riunione delle cause, è stata autorizzata la rinnovazione dell'atto introduttivo alla società costruttrice ([OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) e la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali danti causa degli attori Tronca e Rizzuti). Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 7 maggio 2008, ha rigettato le domande degli attori, ritenendo che non vi fosse vincolo pertinenziale tra l'edificio realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e l'area destinata al parcheggio, appartenendo il fabbricato alla [OSCURATO:PERSONA] e l'area invece ai fratelli Claudio ed [OSCURATO:PERSONA]. 2. Gli attori hanno impugnato la sentenza e la Corte d'appello di Catanzaro - con sentenza 11 gennaio 2017, n. 14 - ha accolto il gravame e ha dichiarato l'esistenza del diritto d'uso dell'area destinata a parcheggio, individuata in motivazione, in favore degli originari attori. Secondo l'accertamento della Corte d'appello, sia il terreno sul quale è stato costruito l'edificio che l'area circostante destinata in progetto al parcheggio erano al momento dell'esecuzione dei lavori di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], che ha realizzato il fabbricato e la relativa area negli anni 1978-1982, ha poi venduto alcuni appartamenti "riservando per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo il diritto di proprietà su tutti gli spazi di rispetto (fatta eccezione per il cortile antistante e l'androne)"; con atto del 1985 è stato poi deliberato lo scioglimento della società, assegnando ai soci Elio, Claudio e [OSCURATO:PERSONA] gli appartamenti invenduti e la zona destinata in progetto al parcheggio, profili questi ultimi che non impediscono - ha concluso il giudice d'appello - il riconoscimento in capo agli attori del diritto d'uso dell'area. 3. Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resistono con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dai controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] Preliminare all'esame del ricorso è la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio. Il giudizio d'appello, instaurato dai controricorrenti, si è svolto nei confronti del ricorrente e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente ha proposto, e notificato, il ricorso verso i soli appellanti, così pretermettendo gli appellati contumaci, nei cui confronti è pure stato pronunciato il riconoscimento in capo agli attori del diritto d'uso dell'area, senza argomentare in alcun modo tale scelta. [OSCURATO:PERSONA] ritiene quindi di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli appellati contumaci e di rinviare la causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ordinando la notificazione del ricorso entro giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione secon
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