CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 21655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino in data 20 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 116, comma 5, d.lgs. n. 285/1992, fatti commessi in Torino il 18 gennaio 2020. 2. Con il ricorso per cassazione nell'interesse di Caputo è denunciata, con tre motivi, la violazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, perché, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, le conclusioni della difesa — con le quali era stata eccepita la nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello - erano state ritualmente e tempestivamente depositate telematicamente, e la violazione degli artt. 178, lett. c), 180 e 161, comma 4, cod. proc. pen., perché il decreto di citazione a giudizio era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] e non a [OSCURATO:PERSONA], di modo che, sussistendo incertezza assoluta sulle generalità dell'imputato - in effetti, non trovato presso il domicilio dichiarato -, l'eseguita notificazione presso il difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non era tale da sanare il vizio originario, tanto più in assenza di un legame fiduciario tra difensore ed assistito. 2. Con requisitoria in data 28 febbraio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Tramite PEC in data 6 aprile 2023 sono state trasmesse in Cancelleria le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 1. Giova premettere che le conclusioni rassegnate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di appello, celebrato in forma cartolare il 20 giugno 2022, sono state tempestivamente depositate in data 15 giugno 2022. 2. Ciò posto, rileva il Collegio che nel decreto di citazione per il giudizio di appello il nome dell'imputato è indicato in quello di «[OSCURATO:PERSONA]» e che dalla relata di notifica dello stesso decreto, redatta dall'[OSCURATO:PERSONA] in data 17 maggio 2022, si apprende che la notifica non andò a buon fine per esserne stato indicato come destinatario [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Torino alla [OSCURATO:PERSONA], e per essersi rifiutata, la persona trovata in loco ([OSCURATO:PERSONA]), di riceverla, «rispondendo il proprio figlio al nome di [OSCURATO:PERSONA]». 3. Tanto evidenziato: 3.1. è nullo il decreto di citazione dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], per il giudizio di appello, atteso che l'art. 601 cod. proc. pen. indica, tra i requisiti del decreto di citazione per il giudizio di appello, quelli previsti dall'art. 429, comma 1, lett. a), f) e g) cod. proc. pen., e cioè le generalità delle parti e dei difensori, la data e il luogo di comparizione e, infine, la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario, e al sesto comma stabilisce che il decreto è nullo solo se risulta incerta l'identificazione dell'imputato o se manca o è insufficiente uno dei requisiti di cui alla citata lettera f) (Sez. 3, n. 2519 del 23/06/2000, Rv. 217001); donde, nel caso concreto, pur a volere ritenere che non si tratti di nullità a regime assoluto, ma di nullità a regime intermedio, essendo l'imputato in concreto identificabile sulla base degli altri dati anagrafici (ad esempio la data di nascita), la stessa è stata, in ogni caso, tempestivamente eccepita dal difensore del ricorrente e non valutata dal Collegio di appello solo perché tardivamente conosciuta; 3.2. è nulla, altresì, la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata al difensore di ufficio dell'imputato, ove la persona convivente con il destinatario dell'atto si sia rifiutata di accettarlo per la irregolare indicazione delle generalità (Sez. 3, n. 13264 del 14/07/1989, Rv. 182213), posto che, in tal caso, l'omessa notifica dell'atto non è dipesa dalla inidoneità o dalla insufficienza del domicilio dichiarato, ma da un errore imputabile all'ufficio del giudice; ciò, tanto più che, quand'anche tale notifica della citazione dell'imputato si voglia considerare non omessa ma eseguita in forme diverse da quelle prescritte (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, 2005, Rv. 229539), risultando, comunque, la stessa inidonea a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio da parte dell'imputato (in assenza di rapporto fiduciario tra il patrocinatore e l'assistito), la relativa invalidità, in quanto tempestivamente eccepita dal ricorrente con le conclusioni rassegnate dal difensore nel giudizio cartolare di appello, è tale da determinare anche l'invalidità della sentenza emessa all'esito del giudizio medesimo. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di ap