CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 08065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5254/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dagli avv.ti . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce alricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – avverso l'ordinanza di sospensione ex art. 337 c.p.c. della Corte di appello di Firenze depositata il 02/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dalla consiglier a dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:regolamento di competenza - Accoglimento . C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 5254/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in personadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,drssa. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l'accoglimento, del primo motivo del regolamento di competenza,chiedendo che la Corte di Cassazione cassi l’ordinanza della Corte di appello di Firenze. Letta la memoria della parte resistente. ritenuto che 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per sentirlocondannare al rilascio del compendio immobiliare di proprietà della medesima posto nel Comune di Barberino di Mugello, località Corzanello, nonché alla corresponsione della relativa indennità di occupazione. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] il quale chiedeva il rigetto della domanda inoltrata da parte attrice, eccependo di aver usucapito i beni immobili in questione. Con sentenza non definitiva n. 2176/2018 il Tribunale di Firenze condannava [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e C as il predetto compendio immobiliare, accertando anche il diritto al risarcimento del danno per l’occupazione i llegittima dei beni in favore dell’attrice; con separata ordinanza, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo per la quantificazione del danno subito dalla società attrice. La causa si concludeva, a seguito dell’espletamento di una consulenza d’ufficio per la quantificazione dell’indennità di occupazione, con la sentenza n. 110/2020 con la quale il Tribunale di Firenze condannava il convenuto Gacci a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma di € 33.758,90, oltre ad € 294,78per ogni mese di occupazione successivo all'ottobre 2018 ed interessi, oltre alle spese di lite 2.Avverso la sentenza non definitiva, Gacci ha proposto gravame e la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado 2176/2018, ha rigettato le domande proposte dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., condannandola alla refusione delle spese del giudizio di appello infavore dell’appellante. C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 5254/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2.1. Veniva inoltre proposto appello da Gacci avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Firenze, chiedendone la riforma, deposita ndo in giudizio la sentenza della Corte di appello sulla decisione non definitiva e chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 02.02.2022, sospendeva il processo sino all’esito del procedimento per Cassazioneavverso la decisione della Corte di appello sulla sentenza non definitivaai sensi dell’art.337 comma 2 c.p.c. 3. Avverso tale decisione di sospensione , Gacci ha proposto regolamento di competenzafondato su due motiv i . Ha risposto con memoria difensiva [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Nelle conclusioni scritte il P ro curatore generale ha concluso come indicato in epigrafe.Ha depositato memoria parte resistente. considerato che 1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta che l’ordinanza della Corte di Appello di Firenze del 02.02.2022 abbia viola to gli artt. 337 , comma 2,e 134, comma 1 , c . p . c . in relazione all’art. 360 n. 4 cpc, fornendo una motivazioneapparente. 1.2.Il motivo è fondato. Conformemente al parere del Procuratore generale, il Collegio osserva che ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici(come da ultimo affermato, da Cass.Sez. 6 - 3, 08/07/2020 n. 14146 ) . C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 5254/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] decisione della Corte di appello non è in linea con il richiamato indirizzo, essendosi limitata a motivare sulla disposta sospensione , così motivando: «considerato che la istanza di sospensione avanzata dalla difesa appellata (daqualificarsi come proposta ai sensi dell’art. 337 comma 2° cpc, poiché trattasi di pregiudizialità logica e non tecnico-giuridica: cfr Cass. Sez. lav. 21.02.2017 n. 4442) merita accoglimento, tenuto conto della evidente opportunità, per ragioni di economia processuale, di attendere l’esito del processo di cassazione n. 3227300/2021» (cfr. pag. 1 decisione impugnata). 3. Dall’acco gl imento del primo motivo discende l’assorbimento del secondo con cui ricorrente lamenta la presunta violazione degli artt. 337 comma 2, 279 comma 2 e 336 comma 2 cpc, in relazione all’art. 360 comma 4 cpc, asserendo l’assenza di pregiudizialità logica tra la questione oggetto della sentenza n. 2068/2021 impugnata con ricorso per cassazione e la fattispecie oggetto del giudizio sospeso. 4.In conclusione, il ricorso va accolto, cassata l’impugnata ordinanza e disposta la prosecuzione del processo dinanzi alla Corte di appello di Firenze. Le spese seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa l’impugnata ordinanza e disponela prosecuzione del processo dinanzi alla Corte di appello di Firenze. Condanna parte resistente a rifondere le spese del giudizio di cassazione che liquida in complessiviEuro 2400,00 euro, di cui 200,00 per esborsi , oltre spese generalie accessori in favore della parte ricorrente. C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 5254/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se do