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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 1990

Cassazione n. 27356/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1990 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che CIULLO Andrea ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Benevento di condanna per detenzione illecita di quantitativi di hashish, dai quali potevano ricavarsi complessivamente n. 1899 dosi medie singole (in Benevento, il 7 maggio 2020); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici di merito dato conto degli elementi in fatto, in base hanno ritenuto che il pacco contenente la droga era effettivamente indirizzato al CIULLO; che, con riferimento alla invocata derubricazione, la Corte territoriale ha valorizzato le modalità della condotta (approvvigionamento a mezzo spedizione di un non modesto quantitativo), ritenute indicative di spregiudicatezza e organizzazione del traffico, considerato anche il dato ponderale; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] de te [OSCURATO:PERSONA] anti n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1990 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che CIULLO Andrea ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Benevento di condanna per detenzione illecita di quantitativi di hashish, dai quali potevano ricavarsi complessivamente n. 1899 dosi medie singole (in Benevento, il 7 maggio 2020); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici di merito dato conto degli elementi in fatto, in base hanno ritenuto che il pacco contenente la droga era effettivamente indirizzato al CIULLO; che, con riferimento alla invocata derubricazione, la Corte territoriale ha valorizzato le modalità della condotta (approvvigionamento a mezzo spedizione di un non modesto quantitativo), ritenute indicative di spregiudicatezza e organizzazione del traffico, considerato anche il dato ponderale; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] de te [OSCURATO:PERSONA] anti n
Sentenza Cassazione n. 27356/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris