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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11078/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] a.

1. Con sentenza in data 19 gennaio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e di quattro anni cinque mesi e dieci giorni di reclusione, in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso ex artt. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen., aggravato dalla transnazionalità (art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146).

La vicenda processuale riguarda un'associazione denominata 'Maphite' o '[OSCURATO:PERSONA]', finalizzata a commettere delitti contro la persona (perpetrati scontrandosi con gruppi rivali, per il raggiungimento del predominio nella comunità nigeriana a Torino), delitti in materia di stupefacenti (distribuzione della cocaina proveniente dalla Nigeria), estorsioni (nei confronti di connazionali residenti in Italia), reati in materia d'immigrazione clandestina (realizzati mantenendo contatti con connazionali residenti in Libia).

Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato detta pronuncia, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che la ridotto a quattro anni e quattro mesi di reclusione nei riguardi di Daniel e a tre anni e quattro mesi di reclusione nei riguardi di Akim.

2. Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e deduce due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denunzia violazione dell'art. 416-bis codice penale e dell'art. 238 cod. proc. pen.

Contesta che l'associazione delineata nella sentenza di merito abbia i connotati dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, con particolare riferimento al requisito della forza d'intimidazione.

Tale caratteristica è data per scontata stante la sentenza del 30 aprile 2019 della Corte di appello di Torino, divenuta irrevocabile il 19 novembre 2020, che - giudicando, con separato processo, numerosi coimputati per il medesimo fatto - ha ritenuto esistente il medesimo sodalizio e certa la sua natura mafiosa; La Corte d'appello non ha, tuttavia, tenuto in adeguata considerazione la sentenza del Tribunale di Torino, in data 29 maggio 2021, emessa nei confronti di altri coimputati (prodotta con motivi nuovi in grado di appello), che ha escluso il carattere mafioso dell'associazione e riqualificato il fatto in quello di cui all'art. 416 cod. pen.In tale pronuncia, si è ritenuto che, «sulla scorta delle prove raccolte, quanto al sodalizio denominato 'Maphite', era emerso un clima d'intimidazione quanto mai modesto», si è apprezzato come «deficitario il carattere dell'autorevolezza criminale e, comunque, recessivo rispetto alla sprovvedutezza degli aderenti», infine si è affermato che l'attività delittuosa «non si era concretizzata in reati di grave allarme sociale».

La Corte territoriale nel provvedimento oggetto di ricorso ha superato detto contrasto tra pronunciamenti con un'argomentazione insoddisfacente, richiamando il disposto di cui all'articolo 238-bis cod. proc. pen., quasi che il meccanismo di acquisizione documentale descritto da tale disposizione fosse, da solo, sufficiente a superare qualsiasi obiezione circa la natura mafiosa dell'associazione oggetto del giudizio.

Si tratta di un'operazione errata in diritto, poiché la natura mafiosa è stata traslata in via automatica da un provvedimento giudiziario ad un altro, oltre che sorretta da motivazione contraddittoria: la Corte territoriale, invero, dapprima afferma la diversità del rito attraverso il quale si è pervenuti all'accertamento dei fatti, quindi ne richiama, subito dopo, con riferimento agli arresti della giurisprudenza di legittimità, la medesima valenza.

2.2. Con il secondo motivo denuncia totale assenza di motivazione in punto di partecipazione, peraltro con ruolo di vertice, del ricorrente alla ritenuta associazione per delinquere mafiosa.

Sono state immotivatamente enfatizzate la partecipazione dell'imputato alla riunione di Bologna del 21 settembre 2013 e il contenuto di alcune conversazioni intercettate, lette in chiave accusatoria e si è, di contro, trascurata l'assenza di prova di affiliazione e l'inconciliabilità del ruolo di autista emergente dalle captazioni e quello di vertice (Don o Professore) attribuitogli.

2.3. Con motivi nuovi la difesa è tornata ad argomentare, approfondendoli, entrambi i motivi di ricorso.

Quanto al primo, ha ribadito l'erroneità dell'approccio dei giudici di merito in ordine alla ritenuta impossibilità di discostarsi da precedenti pronunce irrevocabili.

Posto che l'art. 238-bis cod. proc. pen. recita testualmente che «le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3», il giudice di merito poteva ritenersi vincolato esclusivamente in punto di esistenza dell'associazione, ma non anche in ordine alla qualificazione come mafiosa della consorteria.

Detta qualifica costituisce frutto di un'interpretazione giuridica e non l'accertamento di un fatto storico immutabile processualmente.

In altre parole, il fatto che resta unico (e su cui eventualmente può crearsi un contrasto tra i giudicati) è l'esistenza di un gruppo di persone che agiscono illecitamente e in forma associativa, mentre la sussunzione dello stesso all'interno dell'art. 416 cod. pen. o dell'art. 416-bis cod. pen. costituisce risultato di un'operazione interpretativa rimessa alla discrezionalità del giudicante.

Se così è, la Corte di Appello di Torino (e prima di lei il Giudice per le indagini preliminari) non poteva accantonare la questione sottopostale con l'atto di gravame, semplicemente invocando l'esistenza di un precedente giudicato, bensì - pur nel rispetto del dettato dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e del principio del libero convincimento del giudice - avrebbe dovuto verificare sia l'esistenza della consorteria, sia la sua natura mafiosa.

L'operazione di derivazione del carattere mafioso del sodalizio in imputazione dal suo accertamento in altro processo è tanto più errato, sol che si consideri il contrario approdo cui è pervenuto il Tribunale di Torino, la cui valenza è stata sminuita, sostenendo che fosse il naturale risultato di una valutazione di "prove diverse", senza tuttavia approfondire il tema della relazione effettivamente sussistente tra l'accertamento svolto nel contraddittorio e quello svolto a "prova contratta".

Con riferimento al secondo motivo, lamenta la mancanza di un reale scrutinio delle prove, particolarmente evidenziando come i giudici di merito abbiano erroneamente attribuito valore di prova alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia dei quali non è stata, però, valutata l'attendibilità.

3. Ricorre, inoltre, per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico, articolato motivo.

Lamenta la carenza di motivazione in ordine alla natura mafiosa dell'associazione per delinquere per cui è processo, sostanzialmente ripercorrendo gli stessi temi del primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], stigmatizzando l'erronea valutazione da parte della Corte di appello di Torino degli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e valorizzando le argomentazioni svolte dal Tribunale di Torino che ha escluso che l'associazione Maphite possa essere ricondotta nell'alveo dell'art. 416-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Entrambi i ricorsi prospettano censure infondate e, come tali, vanno rigettati.

2. Non colgono nel segno il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur nell'approfondimento fatto con i motivi nuovi, e l'unico motivo di [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente, attesa la sostanziale coincidenza delle censure prospettate.

2.1. Non è superfluo premettere come il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, nella sentenza in data 19 gennaio 2021 - dopo avere premesso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accusati di aver partecipato all'associazione per delinquere descritta nell'imputazione, erano stati raggiunti, nel maggio 2016, da una misura cautelare unitamente ad altri indagati e che, pertanto, il processo nei confronti di costoro costituiva stralcio di un più ampio giudizio - ha evidenziato come quest'ultimo si fosse concluso con sentenza della Corte di appello di Torino del 30 aprile 2019, divenuta irrevocabile il 19 novembre 2020, con la quale si era riconosciuta l'esistenza del gruppo criminale organizzato di origine nigeriana denominato 'Maphite', operante in Italia e che, pur mantenendo un collegamento con la corrispondente associazione operante in Nigeria nota come "Secret cults", era stato ritenuto autonomo, siccome sorto spontaneamente nel corso di ordinari fenomeni migratori e dotato di un coordinamento nazionale senza ingerenze nigeriane, nonché di una propria forza intimidatrice.

Ha poi posto in rilievo che, proprio in quel giudizio, la Corte di cassazione, con la sentenza del 19 novembre 2020, rispondendo ad analoghe censure di ricorso, aveva analizzato il fenomeno del gruppo Maphite ed era entrata nel merito della sua natura che aveva reputato certamente mafiosa , statuendo che «il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera che, pur non avendo l'indiscriminato controllo del territorio sul quale operano, siano in grado di esercitare la forza di intimidazione nei confronti degli appartenenti ad una comunità etnica ivi insediata, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo, a nulla rilevando che la percezione di tale potere criminale non sia generalizzata nel territorio di riferimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la mancanza di attitudine del sodalizio a estendere la sua capacità d'intimidazione nella comunità nazionale e l'acquisizione di un potere impositivo sulla sola comunità nigeriana non escludessero il connotato della "mafiosità)» (Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280552).

Per tale via, attraverso l'utilizzazione del meccanismo di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen., ha ritenuto "fatto notorio" l'accertamento dell'esistenza del radicamento territoriale dell'associazione Maphite e la sua natura mafiosa, siccome contenuto nella citata decisione irrevocabile, emessa all'esito di giudizio abbreviato, in quanto il sodalizio criminale oggetto di prova coincideva, sotto il profilo strutturale, temporale e finalistico, con quello ritenuto esistente ed erano del pari coincidenti, fatte salve le peculiarità delle regole di acquisizione dibattimentale, il patrimonio probatorio e valutativo di entrambi i procedimenti.

Dunque, ha indirizzato il proprio sforzo motivazionale unicamente verso la prova della partecipazione degli imputati a detto sodalizio.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, a fronte della doglianza in punto di difetto di prova della natura mafiosa dell'associazione Maphite, ne ha in primo luogo rilevato l'inammissibilità, essendo stata dedotta per la prima voltai nel corso del giudizio di appello, con i motivi nuovi.

Ha, dunque, fatto buon governo del principio, costantemente affermato in giurisprudenza, secondo cui «In materia d'impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280294; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740).

La Corte territoriale è poi entrata, in ogni caso, nel merito della questione prospettata e ha posto in risalto come il carattere mafioso dell'associazione Maphite fosse stato incontrovertibilmente acclarato in virtù del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Torino pronunziata, il 30 aprile 2019, nei confronti dei coimputati giudicati separatamente e che correttamente era stato utilizzato dal primo giudice il meccanismo previsto dall'art. 238-bis cod. proc. pen. 2.3.

Tale affermazione è corretta in diritto e immotivatamente censurata nei ricorsi.

E' pacifico in giurisprudenza che «Rientrano tra le sentenze divenute irrevocabili che possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esso accertato ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., anche le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato o di patteggiamento (Sez. 1, n. 50706 del 05/06/2014, Macrì, Rv. 261480) e che, «In tema di valutazione della prova, nel giudizio dibattimentale è utilizzabile come "fatto notorio", ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., l'accertamento dell'esistenza e del radicamento territoriale di un'associazione mafiosa, contenuto in una decisione irrevocabile, emessa all'esito di giudizio abbreviato, nel caso in cui il sodalizio criminale oggetto di prova coincide, nei profili strutturali, temporali e finalistici, con quello ritenuto esistente e il patrimonio probatorio e valutativo, fatte salve le peculiarità delle regole di acquisizione dibattimentale, è pressoché identico in entrambi i procedimenti» (Sez.

F, n. 56596 del 03/09/2018, [OSCURATO:PERSONA]., Rv. 274753).

Dunque bene ha fatto la Corte a richiamare tale principio di diritto e a evidenziare che - nel caso oggetto del suo scrutinio - si trattava del medesimo sodalizio, sotto ciascuno dei profili indicati dall'arresto giurisprudenziale, e che il separato processo era stata determinato esclusivamente da scelte processuali degli imputati che avevano definito la propria posizione processuale in tempi diversi.

2.4. Non merita considerazione alcuna, poi, l'asserita esistenza di un contrasto tra pronunciamenti che i ricorrenti vorrebbero far conseguire dalla sopravvenuta pronuncia del 29 maggio 2021 del Tribunale di Torino che, giudicando i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha escluso il carattere mafioso dell'associazione e ritenuto di poter sussumere il reato in quello dell'associazione per delinquere tout court.

Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto tale pronuncia non rilevante ai fini del decidere, ove posta a confronto con la puntuale analisi svolta sul punto dalla Corte di cassazione, avversando l'originaria tesi sostenuta con gli appelli secondo cui il giudice di legittimità non si era occupato del profilo del carattere mafioso dell'associazione Maphite.

In proposito è appena il caso di rammentare come «La sentenza pronunciata in altro procedimento penale, ma non ancora irrevocabile, è da considerare quale documento e può essere utilizzata solo come prova dei fatti documentali da essa rappresentati, non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in essa contenute», fermo restando che «non è, tuttavia, precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art.192, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 41405 del 16/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277136).3.

Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur nella specificazione fattane nei motivi nuovi, non si confronta compiutamente con l'insieme dei dati considerati dalla sentenza impugnata e con le argomentazioni su cui questa si fonda e, pertanto, va rigettato perché infondato.

La prova della partecipazione del ricorrente, anche con compiti organizzativi, di coordinamento di singole sezioni territoriali del gruppo, tanto da meritare la carica di "professore" o "Don", è stata - non illogicamente - desunta dai seguenti elementi: i) la sua partecipazione a numerose riunioni dell'associazione Maphite, svoltesi in diverse città italiane (Roma, Verona, Torino); ii) la sua partecipazione alla riunione, tenutasi a Bologna il 21 settembre 2013, per il rinnovo delle cariche nazionali e in occasione della quale era previsto l'arrivo di [OSCURATO:PERSONA], figura di spicco che il ricorrente era stato incaricato di accogliere all'arrivo in aeroporto e di accompagnarlo alla riunione; li) il contenuto delle conversazioni di cui ai progressivi n. 1943, 1226 e n. 6853 in occasione delle quali il ricorrente viene indicato con la carica di "prof" e di "Don", nonché quella di cui al n. 1177 in cui due interlocutori, parlando dell'imputato, pur sminuendone il prestigio, confermavano che egli aveva assunto il ruolo di «vice nella riunione dei capi»; iii) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, riscontrandosi reciprocamente, hanno concordemente affermato la certa partecipazione del ricorrente al gruppo e la carica di rilievo rivestita.

Di tali argomentazioni il ricorso non tiene alcun conto, limitandosi a una riproposizione di doglianze che per nulla si correlano con le puntuali affermazioni contenute nella sentenza impugnata.

6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] a. 1. Con sentenza in data 19 gennaio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e di quattro anni cinque mesi e dieci giorni di reclusione, in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso ex artt. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen., aggravato dalla transnazionalità (art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146). La vicenda processuale riguarda un'associazione denominata 'Maphite' o '[OSCURATO:PERSONA]', finalizzata a commettere delitti contro la persona (perpetrati scontrandosi con gruppi rivali, per il raggiungimento del predominio nella comunità nigeriana a Torino), delitti in materia di stupefacenti (distribuzione della cocaina proveniente dalla Nigeria), estorsioni (nei confronti di connazionali residenti in Italia), reati in materia d'immigrazione clandestina (realizzati mantenendo contatti con connazionali residenti in Libia). Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato detta pronuncia, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che la ridotto a quattro anni e quattro mesi di reclusione nei riguardi di Daniel e a tre anni e quattro mesi di reclusione nei riguardi di Akim. 2. Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denunzia violazione dell'art. 416-bis codice penale e dell'art. 238 cod. proc. pen. Contesta che l'associazione delineata nella sentenza di merito abbia i connotati dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, con particolare riferimento al requisito della forza d'intimidazione. Tale caratteristica è data per scontata stante la sentenza del 30 aprile 2019 della Corte di appello di Torino, divenuta irrevocabile il 19 novembre 2020, che - giudicando, con separato processo, numerosi coimputati per il medesimo fatto - ha ritenuto esistente il medesimo sodalizio e certa la sua natura mafiosa; La Corte d'appello non ha, tuttavia, tenuto in adeguata considerazione la sentenza del Tribunale di Torino, in data 29 maggio 2021, emessa nei confronti di altri coimputati (prodotta con motivi nuovi in grado di appello), che ha escluso il carattere mafioso dell'associazione e riqualificato il fatto in quello di cui all'art. 416 cod. pen.In tale pronuncia, si è ritenuto che, «sulla scorta delle prove raccolte, quanto al sodalizio denominato 'Maphite', era emerso un clima d'intimidazione quanto mai modesto», si è apprezzato come «deficitario il carattere dell'autorevolezza criminale e, comunque, recessivo rispetto alla sprovvedutezza degli aderenti», infine si è affermato che l'attività delittuosa «non si era concretizzata in reati di grave allarme sociale». La Corte territoriale nel provvedimento oggetto di ricorso ha superato detto contrasto tra pronunciamenti con un'argomentazione insoddisfacente, richiamando il disposto di cui all'articolo 238-bis cod. proc. pen., quasi che il meccanismo di acquisizione documentale descritto da tale disposizione fosse, da solo, sufficiente a superare qualsiasi obiezione circa la natura mafiosa dell'associazione oggetto del giudizio. Si tratta di un'operazione errata in diritto, poiché la natura mafiosa è stata traslata in via automatica da un provvedimento giudiziario ad un altro, oltre che sorretta da motivazione contraddittoria: la Corte territoriale, invero, dapprima afferma la diversità del rito attraverso il quale si è pervenuti all'accertamento dei fatti, quindi ne richiama, subito dopo, con riferimento agli arresti della giurisprudenza di legittimità, la medesima valenza. 2.2. Con il secondo motivo denuncia totale assenza di motivazione in punto di partecipazione, peraltro con ruolo di vertice, del ricorrente alla ritenuta associazione per delinquere mafiosa. Sono state immotivatamente enfatizzate la partecipazione dell'imputato alla riunione di Bologna del 21 settembre 2013 e il contenuto di alcune conversazioni intercettate, lette in chiave accusatoria e si è, di contro, trascurata l'assenza di prova di affiliazione e l'inconciliabilità del ruolo di autista emergente dalle captazioni e quello di vertice (Don o Professore) attribuitogli. 2.3. Con motivi nuovi la difesa è tornata ad argomentare, approfondendoli, entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha ribadito l'erroneità dell'approccio dei giudici di merito in ordine alla ritenuta impossibilità di discostarsi da precedenti pronunce irrevocabili. Posto che l'art. 238-bis cod. proc. pen. recita testualmente che «le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3», il giudice di merito poteva ritenersi vincolato esclusivamente in punto di esistenza dell'associazione, ma non anche in ordine alla qualificazione come mafiosa della consorteria. Detta qualifica costituisce frutto di un'interpretazione giuridica e non l'accertamento di un fatto storico immutabile processualmente. In altre parole, il fatto che resta unico (e su cui eventualmente può crearsi un contrasto tra i giudicati) è l'esistenza di un gruppo di persone che agiscono illecitamente e in forma associativa, mentre la sussunzione dello stesso all'interno dell'art. 416 cod. pen. o dell'art. 416-bis cod. pen. costituisce risultato di un'operazione interpretativa rimessa alla discrezionalità del giudicante. Se così è, la Corte di Appello di Torino (e prima di lei il Giudice per le indagini preliminari) non poteva accantonare la questione sottopostale con l'atto di gravame, semplicemente invocando l'esistenza di un precedente giudicato, bensì - pur nel rispetto del dettato dell'art. 238-bis cod. proc. pen. e del principio del libero convincimento del giudice - avrebbe dovuto verificare sia l'esistenza della consorteria, sia la sua natura mafiosa. L'operazione di derivazione del carattere mafioso del sodalizio in imputazione dal suo accertamento in altro processo è tanto più errato, sol che si consideri il contrario approdo cui è pervenuto il Tribunale di Torino, la cui valenza è stata sminuita, sostenendo che fosse il naturale risultato di una valutazione di "prove diverse", senza tuttavia approfondire il tema della relazione effettivamente sussistente tra l'accertamento svolto nel contraddittorio e quello svolto a "prova contratta". Con riferimento al secondo motivo, lamenta la mancanza di un reale scrutinio delle prove, particolarmente evidenziando come i giudici di merito abbiano erroneamente attribuito valore di prova alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia dei quali non è stata, però, valutata l'attendibilità. 3. Ricorre, inoltre, per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico, articolato motivo. Lamenta la carenza di motivazione in ordine alla natura mafiosa dell'associazione per delinquere per cui è processo, sostanzialmente ripercorrendo gli stessi temi del primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], stigmatizzando l'erronea valutazione da parte della Corte di appello di Torino degli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e valorizzando le argomentazioni svolte dal Tribunale di Torino che ha escluso che l'associazione Maphite possa essere ricondotta nell'alveo dell'art. 416-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i ricorsi prospettano censure infondate e, come tali, vanno rigettati. 2. Non colgono nel segno il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur nell'approfondimento fatto con i motivi nuovi, e l'unico motivo di [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente, attesa la sostanziale coincidenza delle censure prospettate. 2.1. Non è superfluo premettere come il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, nella sentenza in data 19 gennaio 2021 - dopo avere premesso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accusati di aver partecipato all'associazione per delinquere descritta nell'imputazione, erano stati raggiunti, nel maggio 2016, da una misura cautelare unitamente ad altri indagati e che, pertanto, il processo nei confronti di costoro costituiva stralcio di un più ampio giudizio - ha evidenziato come quest'ultimo si fosse concluso con sentenza della Corte di appello di Torino del 30 aprile 2019, divenuta irrevocabile il 19 novembre 2020, con la quale si era riconosciuta l'esistenza del gruppo criminale organizzato di origine nigeriana denominato 'Maphite', operante in Italia e che, pur mantenendo un collegamento con la corrispondente associazione operante in Nigeria nota come "Secret cults", era stato ritenuto autonomo, siccome sorto spontaneamente nel corso di ordinari fenomeni migratori e dotato di un coordinamento nazionale senza ingerenze nigeriane, nonché di una propria forza intimidatrice. Ha poi posto in rilievo che, proprio in quel giudizio, la Corte di cassazione, con la sentenza del 19 novembre 2020, rispondendo ad analoghe censure di ricorso, aveva analizzato il fenomeno del gruppo Maphite ed era entrata nel merito della sua natura che aveva reputato certamente mafiosa , statuendo che «il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera che, pur non avendo l'indiscriminato controllo del territorio sul quale operano, siano in grado di esercitare la forza di intimidazione nei confronti degli appartenenti ad una comunità etnica ivi insediata, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo, a nulla rilevando che la percezione di tale potere criminale non sia generalizzata nel territorio di riferimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la mancanza di attitudine del sodalizio a estendere la sua capacità d'intimidazione nella comunità nazionale e l'acquisizione di un potere impositivo sulla sola comunità nigeriana non escludessero il connotato della "mafiosità)» (Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280552). Per tale via, attraverso l'utilizzazione del meccanismo di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen., ha ritenuto "fatto notorio" l'accertamento dell'esistenza del radicamento territoriale dell'associazione Maphite e la sua natura mafiosa, siccome contenuto nella citata decisione irrevocabile, emessa all'esito di giudizio abbreviato, in quanto il sodalizio criminale oggetto di prova coincideva, sotto il profilo strutturale, temporale e finalistico, con quello ritenuto esistente ed erano del pari coincidenti, fatte salve le peculiarità delle regole di acquisizione dibattimentale, il patrimonio probatorio e valutativo di entrambi i procedimenti. Dunque, ha indirizzato il proprio sforzo motivazionale unicamente verso la prova della partecipazione degli imputati a detto sodalizio. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, a fronte della doglianza in punto di difetto di prova della natura mafiosa dell'associazione Maphite, ne ha in primo luogo rilevato l'inammissibilità, essendo stata dedotta per la prima voltai nel corso del giudizio di appello, con i motivi nuovi. Ha, dunque, fatto buon governo del principio, costantemente affermato in giurisprudenza, secondo cui «In materia d'impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280294; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740). La Corte territoriale è poi entrata, in ogni caso, nel merito della questione prospettata e ha posto in risalto come il carattere mafioso dell'associazione Maphite fosse stato incontrovertibilmente acclarato in virtù del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Torino pronunziata, il 30 aprile 2019, nei confronti dei coimputati giudicati separatamente e che correttamente era stato utilizzato dal primo giudice il meccanismo previsto dall'art. 238-bis cod. proc. pen. 2.3. Tale affermazione è corretta in diritto e immotivatamente censurata nei ricorsi. E' pacifico in giurisprudenza che «Rientrano tra le sentenze divenute irrevocabili che possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esso accertato ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., anche le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato o di patteggiamento (Sez. 1, n. 50706 del 05/06/2014, Macrì, Rv. 261480) e che, «In tema di valutazione della prova, nel giudizio dibattimentale è utilizzabile come "fatto notorio", ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., l'accertamento dell'esistenza e del radicamento territoriale di un'associazione mafiosa, contenuto in una decisione irrevocabile, emessa all'esito di giudizio abbreviato, nel caso in cui il sodalizio criminale oggetto di prova coincide, nei profili strutturali, temporali e finalistici, con quello ritenuto esistente e il patrimonio probatorio e valutativo, fatte salve le peculiarità delle regole di acquisizione dibattimentale, è pressoché identico in entrambi i procedimenti» (Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, [OSCURATO:PERSONA]., Rv. 274753). Dunque bene ha fatto la Corte a richiamare tale principio di diritto e a evidenziare che - nel caso oggetto del suo scrutinio - si trattava del medesimo sodalizio, sotto ciascuno dei profili indicati dall'arresto giurisprudenziale, e che il separato processo era stata determinato esclusivamente da scelte processuali degli imputati che avevano definito la propria posizione processuale in tempi diversi. 2.4. Non merita considerazione alcuna, poi, l'asserita esistenza di un contrasto tra pronunciamenti che i ricorrenti vorrebbero far conseguire dalla sopravvenuta pronuncia del 29 maggio 2021 del Tribunale di Torino che, giudicando i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha escluso il carattere mafioso dell'associazione e ritenuto di poter sussumere il reato in quello dell'associazione per delinquere tout court. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto tale pronuncia non rilevante ai fini del decidere, ove posta a confronto con la puntuale analisi svolta sul punto dalla Corte di cassazione, avversando l'originaria tesi sostenuta con gli appelli secondo cui il giudice di legittimità non si era occupato del profilo del carattere mafioso dell'associazione Maphite. In proposito è appena il caso di rammentare come «La sentenza pronunciata in altro procedimento penale, ma non ancora irrevocabile, è da considerare quale documento e può essere utilizzata solo come prova dei fatti documentali da essa rappresentati, non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in essa contenute», fermo restando che «non è, tuttavia, precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art.192, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 41405 del 16/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277136).3. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur nella specificazione fattane nei motivi nuovi, non si confronta compiutamente con l'insieme dei dati considerati dalla sentenza impugnata e con le argomentazioni su cui questa si fonda e, pertanto, va rigettato perché infondato. La prova della partecipazione del ricorrente, anche con compiti organizzativi, di coordinamento di singole sezioni territoriali del gruppo, tanto da meritare la carica di "professore" o "Don", è stata - non illogicamente - desunta dai seguenti elementi: i) la sua partecipazione a numerose riunioni dell'associazione Maphite, svoltesi in diverse città italiane (Roma, Verona, Torino); ii) la sua partecipazione alla riunione, tenutasi a Bologna il 21 settembre 2013, per il rinnovo delle cariche nazionali e in occasione della quale era previsto l'arrivo di [OSCURATO:PERSONA], figura di spicco che il ricorrente era stato incaricato di accogliere all'arrivo in aeroporto e di accompagnarlo alla riunione; li) il contenuto delle conversazioni di cui ai progressivi n. 1943, 1226 e n. 6853 in occasione delle quali il ricorrente viene indicato con la carica di "prof" e di "Don", nonché quella di cui al n. 1177 in cui due interlocutori, parlando dell'imputato, pur sminuendone il prestigio, confermavano che egli aveva assunto il ruolo di «vice nella riunione dei capi»; iii) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, riscontrandosi reciprocamente, hanno concordemente affermato la certa partecipazione del ricorrente al gruppo e la carica di rilievo rivestita. Di tali argomentazioni il ricorso non tiene alcun conto, limitandosi a una riproposizione di doglianze che per nulla si correlano con le puntuali affermazioni contenute nella sentenza impugnata. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comm
Sentenza Cassazione n. 11078/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris