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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39788/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette/seetite le conclusioni del PG • k I ~04 t3,04%.à. s`ft %4, \\)\ \\%skitg•k%1 11 Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha applicato, su richiesta delle parti, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.400,00 di multa a [OSCURATO:PERSONA], per aver detenuto illegalmente ordigni di fabbricazione artigianale costituiti da esplosivi vari, in Bari il 28 novembre 2020.

Dato atto della richiesta delle parti che ne avevano subordinato l'accoglimento alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice ha valutato la congruità della pena, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l'assenza di elementi per giungere ad un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. Pen., e ha infine disposto la confisca e la distruzione del materiale in sequestro.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per palese difformità tra il dispositivo e la contestuale motivazione, specificamente per violazione dell'accordo tra le parti che avevano subordinato l'applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di qualificazione giuridica e difetto di motivazione, desumibile dal raffronto tra il testo del provvedimento e il verbale di messa in sicurezza e rimozione di materiale esplosivo, oggetto del sequestro operato ai sensi dell'art. 354 cod. proc. peri. il Giudice ha ritenuto la micidialità del materiale pirotecnico detenuto, applicando quindi, in luogo dell'art.678 cod. pen., la legge 2 ottobre 1967, n. 895, soltanto in ragione dell'ingente quantitativo di esplosivo e senza riguardo agli altri parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di confisca, statuizione estranea all'accordo tra le parti.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena non disposta in favore dell'imputato, riconoscendo il beneficio, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.

4. Successivamente il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Quanto al primo motivo si osserva che la palese contraddizione tra il dispositivo, che non fa menzione della sospensione condizionale della pena, e la motivazione in cui, invece, si afferma la sussistenza delle condizioni per la "concessione del beneficio ..." può essere risolta provvedendo alla correzione, ad opera della stessa Corte di cassazione, di quel che si prospetta come mero errore materiale.

Così si è espressa, in un caso pienamente sovrapponibile a quello che ora viene in rilievo, Sez. 1, n. 37243 del 25/06/2019, Rv. 276839, statuendo il principio per il quale "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nel dispositivo della sentenza, il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui era subordinata l'efficacia dell'accordo, e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera omissione, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul punto. (Fattispecie soggetta ratione temporis alla disciplina anteriore alle previsioni di cui agli artt. 130, comma 1-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 ...)".

La sentenza - la cui massima è stata appena trascritta - ha avuto cura di misurare la correttezza della soluzione in riguardo alla novella dell'art. 130 cod. proc. pen. per effetto della

I. 23 giugno 2017, n. 103, che ha introdotto un nuovo comma all'articolo, il comma 1-bis, ove si statuisce che alla rettificazione nella sentenza di patteggiamento della specie e quantità della pena per errore di denominazione o di computo provvede anche d'ufficio il giudice che ha emesso il provvedimento e, in caso di impugnazione, la Corte di cassazione a norma dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen.

Ha quindi chiarito che la previsione della rettificazione della pena tipizza una delle possibili ipotesi di correzione di errori materiali, lasciando piena operatività alla disposizione generale sulla correzione come strumento utilizzabile per altri casi, non tipizzati, di errore materiale.

Plurimi sono i precedenti conformi a detta pronuncia, e tra questi Sez. 6, n. 6418 del 20/01/2016, Romanazzi, Rv. 265845; Sez. 6, n. 20819 del 09/04/2013, Saad e altro, Rv. 256230, e Sez. 4, n. 41582 del 03/11/2010, Armentano, Rv. 248460.

Ancora più datato è il precedente conforme costituito da Sez. 3, n. 30505 del 04/07/2001, Tartamella, Rv. 219983 che, all'esito di una articolata disamina della diversità di natura tra emenda dell'errore materiale e intervento correttivo che comporti una modificazione essenziale del contenuto della decisione, ha precisato che nel patteggiamento assume valore decisivo il verbale di udienza in cui sono consacrate le concordi volontà delle parti.

Il verbale può pertanto avere prevalenza sul dispositivo, "qualora non vi siano elementi per ritenere che il giudice abbia inteso, sia pure abnormemente ed anche per implicito, distaccarsi dalla determinazione della pena indicata dalle parti o dall'accordo intervenuto".

Con la conseguenza che, ove risulti dal verbale che l'accordo sulla pena è stato subordinato alla concessione della sospensione condizionale, "la materiale omissione della sospensione condizionale della pena nel dispositivo senza che risulti, neppure per implicito, nella motivazione della sentenza alcuna contraria determinazione da parte del giudice ed in mancanza di condizioni ostative alla concessione, può essere effettuata" mediante la correzione dell'errore materiale.

Si integra in tal modo il dispositivo della sentenza con la previsione erroneamente omessa in punto di sospensione condizionale della pena, come espressamente affermato da Sez. 6.n. 20819 del 09/04/2013, cit., secondo cui "il dispositivo in cui sia omessa la enunciazione del concordato beneficio della sospensione condizionale della pena, è suscettibile di rettificazione integrativa da parte della Corte di cassazione...".

2.1. In senso contrario si sono espresse altre decisioni, alcune lontane nel tempo.

Il riferimento è a Sez. 5, n. 4654 del 20/12/2005, dep. 2006, Iammarino, Rv. 233626, che affermò l'impossibilità di porre mano alla correzione dell'errore materiale dal momento che l'omissione in punto di sospensione condizionale equivale "ad obiettiva assenza di un capo della sentenza" e quindi produce l'invalidità della decisione, che va annullata con rinvio.

Successivamente, si sono espresse in conformità Sez. 3, n. 8391 del 23/01/2008, Kalani e altri, Rv. 239053; Sez. 6, n. 12516 del 12/03/2008, Zangrando, Rv. 239331; Sez. 1, n. 36257 del 29/09/2010, Iarusso e altro, Rv. 248284.

2.2. Da ultimo Sez. 1, n. 1768 del 23/11/2017, dep. 2018, Rv. 271985 ha ripreso questo indirizzo interpretativo con l'affermazione che l'omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena non può essere corretta con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., dal momento che l'omissione integra un vizio che afferisce al contenuto decisionale della pronuncia.

Ma ciò ha fatto in un caso significativamente diverso da quello ora in esame, perché segnato dalla mancanza di indicazione in motivazione della concedibilità della sospensione condizionale.

L'accordo tra le parti includeva, come condizione essenziale, la sospensione condizionale, ma il giudice, senza nulla dire neanche in motivazione, aveva omesso di provvedere in merito pur ratificando l'accordo per la pena.Il dato - che segna la differenza con la vicenda ora in esame e con quelle nelle quali di recente alcune decisioni di legittimità hanno fatto ricorso allo strumento della correzione dell'errore materiale - non è di poco conto.

Non si tratta infatti di porre rimedio ad una mera omissione, ma di valutare il dispositivo alla luce di quanto espressamente e chiaramente indicato dal giudice in motivazione, secondo un criterio di individuazione dell'errore materiale concordemente ammesso specie quando la motivazione, come nel caso in esame, è stata resa contestualmente al dispositivo.

In questa direzione si è orientata, tra le molte, Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, Rv. 267153, per la quale "nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza (nella specie, di tipo contestuale) dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà dei giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore in sede di legittimità, secondo la procedura prevista dall'art.619 cod. proc. pen., non essendo necessarie, in tal caso, valutazioni di merito" - in senso conforme, tra le più recenti, v.

Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Rv. 273269; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, Rv. 275690

2.3. Merita allora di essere confermato l'indirizzo interpretativo che ritiene pienamente legittimo il rimedio della correzione dell'errore materiale, anche in funzione integrativa del dispositivo, ove nella sentenza di patteggiamento il giudice "abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a cui era subordinata l'efficacia dell'accordo, e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera omissione..." - Sez. 4, n. 5357 del 04/02/2020, Rv. 278444; Sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280872

3. Con il secondo motivo il ricorrente, invece che porre una questione di qualificazione giuridica, ha mosso censure alla congruità della motivazione in riguardo al materiale probatorio in atti.

I rilievi critici sulla portata delle fattispecie criminosa - da un lato quella ritenuta in sentenza e dall'altro quella contravvenzionale addotta dal ricorrente - costituiscono la premessa per affermare che, secondo quanto è presente in atti e specificamente secondo quanto si desume dal verbale di messa in sicurezza, il materiale di cui all'imputazione non può essere ascritto alla categoria degli ordigni esplosivi, che sono oggetti connotati da elevata potenzialità lesiva.

Non si tratta, pertanto, di un rilievo di qualificazione giuridica ma di congruità della motivazione rispetto a quanto asseritamente attestato dagli atti del procedimento, e in tale configurazione la doglianza non è proponibile, secondo quanto disposto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4.

Il terzo motivo non ha pregio. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto alla confisca in applicazione della disposizione normativa che la vuole obbligatoria.

È principio di diritto consolidato che "in base al combinato disposto degli artt. 240, comma secondo, cod. pen., 4 L. 18 aprile 1975, n. 110, 6 L. 22 maggio 1975, n. 152, e 445 cod. proc. pen., la confisca deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi..." -Sez. 1, n. 14685 del 28/03/2008, Rv. 239835; Sez. 1, n. 11604 del 28/02/2013, Rv. 255160 -.

Come qualsiasi altra ipotesi di confisca obbligatoria, quella in materia di armi deve pertanto essere disposta anche quando non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, con la conseguenza che l'omissione sul punto dà luogo all'illegalità della sentenza, che è passibile di ricorso per cassazione - Sez. 5, n. 19735 dél 11/01/2019, Rv. 276986 -.

5. Per le ragioni esposte, il ricorso, operata la correzione dell'errore materiale di cui è inficiata la sentenza impugnata, nei termini di cui al dispositivo che segue, va rigettato.

P.Q.M.

Dispone integrarsi, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., il dispositivo della sentenza n. 202 in data 22 febbraio 2021 del Gip del Tribunale di Bari, inserendo prima della parola "nulla" le seguenti parole: "ordina la sospensione condizionale della pena".

Manda al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette/seetite le conclusioni del PG • k I ~04 t3,04%.à. s`ft %4, \\)\ \\%skitg•k%1 11 Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha applicato, su richiesta delle parti, la pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.400,00 di multa a [OSCURATO:PERSONA], per aver detenuto illegalmente ordigni di fabbricazione artigianale costituiti da esplosivi vari, in Bari il 28 novembre 2020. Dato atto della richiesta delle parti che ne avevano subordinato l'accoglimento alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice ha valutato la congruità della pena, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l'assenza di elementi per giungere ad un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. Pen., e ha infine disposto la confisca e la distruzione del materiale in sequestro. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per palese difformità tra il dispositivo e la contestuale motivazione, specificamente per violazione dell'accordo tra le parti che avevano subordinato l'applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di qualificazione giuridica e difetto di motivazione, desumibile dal raffronto tra il testo del provvedimento e il verbale di messa in sicurezza e rimozione di materiale esplosivo, oggetto del sequestro operato ai sensi dell'art. 354 cod. proc. peri. il Giudice ha ritenuto la micidialità del materiale pirotecnico detenuto, applicando quindi, in luogo dell'art.678 cod. pen., la legge 2 ottobre 1967, n. 895, soltanto in ragione dell'ingente quantitativo di esplosivo e senza riguardo agli altri parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di confisca, statuizione estranea all'accordo tra le parti. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena non disposta in favore dell'imputato, riconoscendo il beneficio, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. 4. Successivamente il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Quanto al primo motivo si osserva che la palese contraddizione tra il dispositivo, che non fa menzione della sospensione condizionale della pena, e la motivazione in cui, invece, si afferma la sussistenza delle condizioni per la "concessione del beneficio ..." può essere risolta provvedendo alla correzione, ad opera della stessa Corte di cassazione, di quel che si prospetta come mero errore materiale. Così si è espressa, in un caso pienamente sovrapponibile a quello che ora viene in rilievo, Sez. 1, n. 37243 del 25/06/2019, Rv. 276839, statuendo il principio per il quale "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nel dispositivo della sentenza, il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui era subordinata l'efficacia dell'accordo, e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera omissione, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul punto. (Fattispecie soggetta ratione temporis alla disciplina anteriore alle previsioni di cui agli artt. 130, comma 1-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 ...)". La sentenza - la cui massima è stata appena trascritta - ha avuto cura di misurare la correttezza della soluzione in riguardo alla novella dell'art. 130 cod. proc. pen. per effetto della I. 23 giugno 2017, n. 103, che ha introdotto un nuovo comma all'articolo, il comma 1-bis, ove si statuisce che alla rettificazione nella sentenza di patteggiamento della specie e quantità della pena per errore di denominazione o di computo provvede anche d'ufficio il giudice che ha emesso il provvedimento e, in caso di impugnazione, la Corte di cassazione a norma dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. Ha quindi chiarito che la previsione della rettificazione della pena tipizza una delle possibili ipotesi di correzione di errori materiali, lasciando piena operatività alla disposizione generale sulla correzione come strumento utilizzabile per altri casi, non tipizzati, di errore materiale. Plurimi sono i precedenti conformi a detta pronuncia, e tra questi Sez. 6, n. 6418 del 20/01/2016, Romanazzi, Rv. 265845; Sez. 6, n. 20819 del 09/04/2013, Saad e altro, Rv. 256230, e Sez. 4, n. 41582 del 03/11/2010, Armentano, Rv. 248460. Ancora più datato è il precedente conforme costituito da Sez. 3, n. 30505 del 04/07/2001, Tartamella, Rv. 219983 che, all'esito di una articolata disamina della diversità di natura tra emenda dell'errore materiale e intervento correttivo che comporti una modificazione essenziale del contenuto della decisione, ha precisato che nel patteggiamento assume valore decisivo il verbale di udienza in cui sono consacrate le concordi volontà delle parti. Il verbale può pertanto avere prevalenza sul dispositivo, "qualora non vi siano elementi per ritenere che il giudice abbia inteso, sia pure abnormemente ed anche per implicito, distaccarsi dalla determinazione della pena indicata dalle parti o dall'accordo intervenuto". Con la conseguenza che, ove risulti dal verbale che l'accordo sulla pena è stato subordinato alla concessione della sospensione condizionale, "la materiale omissione della sospensione condizionale della pena nel dispositivo senza che risulti, neppure per implicito, nella motivazione della sentenza alcuna contraria determinazione da parte del giudice ed in mancanza di condizioni ostative alla concessione, può essere effettuata" mediante la correzione dell'errore materiale. Si integra in tal modo il dispositivo della sentenza con la previsione erroneamente omessa in punto di sospensione condizionale della pena, come espressamente affermato da Sez. 6.n. 20819 del 09/04/2013, cit., secondo cui "il dispositivo in cui sia omessa la enunciazione del concordato beneficio della sospensione condizionale della pena, è suscettibile di rettificazione integrativa da parte della Corte di cassazione...". 2.1. In senso contrario si sono espresse altre decisioni, alcune lontane nel tempo. Il riferimento è a Sez. 5, n. 4654 del 20/12/2005, dep. 2006, Iammarino, Rv. 233626, che affermò l'impossibilità di porre mano alla correzione dell'errore materiale dal momento che l'omissione in punto di sospensione condizionale equivale "ad obiettiva assenza di un capo della sentenza" e quindi produce l'invalidità della decisione, che va annullata con rinvio. Successivamente, si sono espresse in conformità Sez. 3, n. 8391 del 23/01/2008, Kalani e altri, Rv. 239053; Sez. 6, n. 12516 del 12/03/2008, Zangrando, Rv. 239331; Sez. 1, n. 36257 del 29/09/2010, Iarusso e altro, Rv. 248284. 2.2. Da ultimo Sez. 1, n. 1768 del 23/11/2017, dep. 2018, Rv. 271985 ha ripreso questo indirizzo interpretativo con l'affermazione che l'omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena non può essere corretta con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., dal momento che l'omissione integra un vizio che afferisce al contenuto decisionale della pronuncia. Ma ciò ha fatto in un caso significativamente diverso da quello ora in esame, perché segnato dalla mancanza di indicazione in motivazione della concedibilità della sospensione condizionale. L'accordo tra le parti includeva, come condizione essenziale, la sospensione condizionale, ma il giudice, senza nulla dire neanche in motivazione, aveva omesso di provvedere in merito pur ratificando l'accordo per la pena.Il dato - che segna la differenza con la vicenda ora in esame e con quelle nelle quali di recente alcune decisioni di legittimità hanno fatto ricorso allo strumento della correzione dell'errore materiale - non è di poco conto. Non si tratta infatti di porre rimedio ad una mera omissione, ma di valutare il dispositivo alla luce di quanto espressamente e chiaramente indicato dal giudice in motivazione, secondo un criterio di individuazione dell'errore materiale concordemente ammesso specie quando la motivazione, come nel caso in esame, è stata resa contestualmente al dispositivo. In questa direzione si è orientata, tra le molte, Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, Rv. 267153, per la quale "nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza (nella specie, di tipo contestuale) dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà dei giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore in sede di legittimità, secondo la procedura prevista dall'art.619 cod. proc. pen., non essendo necessarie, in tal caso, valutazioni di merito" - in senso conforme, tra le più recenti, v. Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Rv. 273269; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, Rv. 275690 2.3. Merita allora di essere confermato l'indirizzo interpretativo che ritiene pienamente legittimo il rimedio della correzione dell'errore materiale, anche in funzione integrativa del dispositivo, ove nella sentenza di patteggiamento il giudice "abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a cui era subordinata l'efficacia dell'accordo, e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera omissione..." - Sez. 4, n. 5357 del 04/02/2020, Rv. 278444; Sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280872 3. Con il secondo motivo il ricorrente, invece che porre una questione di qualificazione giuridica, ha mosso censure alla congruità della motivazione in riguardo al materiale probatorio in atti. I rilievi critici sulla portata delle fattispecie criminosa - da un lato quella ritenuta in sentenza e dall'altro quella contravvenzionale addotta dal ricorrente - costituiscono la premessa per affermare che, secondo quanto è presente in atti e specificamente secondo quanto si desume dal verbale di messa in sicurezza, il materiale di cui all'imputazione non può essere ascritto alla categoria degli ordigni esplosivi, che sono oggetti connotati da elevata potenzialità lesiva. Non si tratta, pertanto, di un rilievo di qualificazione giuridica ma di congruità della motivazione rispetto a quanto asseritamente attestato dagli atti del procedimento, e in tale configurazione la doglianza non è proponibile, secondo quanto disposto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4. Il terzo motivo non ha pregio. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto alla confisca in applicazione della disposizione normativa che la vuole obbligatoria. È principio di diritto consolidato che "in base al combinato disposto degli artt. 240, comma secondo, cod. pen., 4 L. 18 aprile 1975, n. 110, 6 L. 22 maggio 1975, n. 152, e 445 cod. proc. pen., la confisca deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi..." -Sez. 1, n. 14685 del 28/03/2008, Rv. 239835; Sez. 1, n. 11604 del 28/02/2013, Rv. 255160 -. Come qualsiasi altra ipotesi di confisca obbligatoria, quella in materia di armi deve pertanto essere disposta anche quando non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, con la conseguenza che l'omissione sul punto dà luogo all'illegalità della sentenza, che è passibile di ricorso per cassazione - Sez. 5, n. 19735 dél 11/01/2019, Rv. 276986 -. 5. Per le ragioni esposte, il ricorso, operata la correzione dell'errore materiale di cui è inficiata la sentenza impugnata, nei termini di cui al dispositivo che segue, va rigettato. P.Q.M. Dispone integrarsi, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., il dispositivo della sentenza n. 202 in data 22 febbraio 2021 del Gip del Tribunale di Bari, inserendo prima della parola "nulla" le seguenti parole: "ordina la sospensione condizionale della pena". Manda al
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