CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12615/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36616/2019R.G. proposto da Di MariaGiovanna Cristina, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA]Ampezzo n. 269, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 3773/17/19, depositata il 30 aprile 20 1 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi- IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 3773/17/19 del30/04/2019, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguitoCTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] a vverso la sentenza n . 705/01/17 della Commissione tributaria provinciale di Benevento ( di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013. 1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata e per quanto ancora interessa in questa sede, l’avviso di accertamento era stato emesso (tra l’altro) in ragione della utilizzazione di fatture rilasciate per operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente indetraibilità dell’IVA. 1.2. La CTRrigettava l’appello della contribuente evidenziando, tra l’altro, che AE aveva fornito indizi gravi, precisi e concordanti della soggettiva inesistenza delle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. e che la richiesta di compensazione con un maggior credito IVA relativo alla medesima annualità d’imposta era confermativa dell’indebita detrazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava lasentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. AE resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 2697 e 2727 ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento, con riferimento alle operazioni Cons. est. G.M. Nonno soggettivamente inesistenti, sia fondato su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art.132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR contraddittoriamente motivato con riferimento al mancato svolgimento dell’attività edile da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ed erroneamente ritenuto che le somme versate a [OSCURATO:SOCIETA]. siano state integralmente restituite a [OSCURATO:PERSONA]. 2. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in ragione della stretta connessione, vanno disattesi. 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della detrazione dell’IVA, «l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossiache egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso Cons. est. G.M. Nonno concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020). 2.2. Grava, invece, sul contribuente l’onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo (anche in questo caso) tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 28628 del 2021, cit.). 2.3. Nel caso di specie, la CTR ha correttamente applicato i superiori principi di diritto, evidenziando che l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto la fittizietà delle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della ricorrente sulla base di molteplici elementi indiziari (le somme corrisposte da [OSCURATO:PERSONA] sono state restituite a [OSCURATO:SOCIETA].; quest’ultima è priva di personale dipendente e di attrezzature idonee alla realizzazione dei lavori descritti nelle fatture contestate; [OSCURATO:SOCIETA]. non svolge attività edile ma di compravendita di immobili, né ha mai registrato i documenti di acquisto di materiali edili e relativi ad altri costi sostenuti; vi sono legami di parentela tra i soggetti titolari delle imprese facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:SOCIETA].)che, letti nella loro globalità, ha considerato gravi precisi e concordanti. 2.3.1. E ha anche evidenziato che, a fronte della valenza probatoria di elementi indiziari, la contribuente non ha offerto una valida prova Cons. est. G.M. Nonno contraria concernente l’effettiva esistenza delle operazioni sottese alle fatture utilizzate. 2.4. Trattasi di accertamento in fatto che ha una sua intrinseca logicità eche, dunque, è insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 26022 del 05/12/2011; Cass. n. 12002 del 16/05/2017; Cass. n. 9059 del 12/04/2018; Cass. n. 27410 del 25/10/2019), non potendo essere messo in discussione dalla lettura parcellizzata di detti elementi indiziari fatta dalla ricorrente, contrastante con lo stesso fondamento giuridico della prova presuntiva. 2.4.1. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «La prova presuntiva (o indiziaria) esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell'istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri. È, pertanto, erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova» (così Cass. n. 3703 del 09/03/2012; si vedano, altresì, le sentenze sopra menzionate). 2.5. La ricorrente, infatti, tenta di mettere in discussione la valenza probatoria dei singoli elementi (con il primo motivo) e la loro intrinseca contraddittorietà e illogicità (con il secondo motivo), ma tale operazione si traduce in un surrettizio tentativo di rimettere in discussione il merito della controversia e, come tale, è inammissibile. 2.6. Legittimamente, pertanto, la CTR ha ritenuto l’indetraibilità dell’IVA recata da fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti. 3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 1241 ss. cod. civ., dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e degli artt. 2727 ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto estinto per compensazione il Cons. est. G.M. Nonno mancato versamento dell’IVA con il maggior credito IVA vantato dalla contribuente per lo stesso anno d’imposta 2013 e non oggetto di contestazione. 3.1. Il motivo è infondato, anche se la motivazione della CTR va corretta nel modo che segue. 3.2. Come chiarito da Cass. n. 22128 del 03/08/2021, «in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione sono regolate da specifiche, inderogabili norme di legge. Tale principio non può, per costante giurisprudenza di questa Corte, considerarsi superato per effetto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002 (Cass. civ., 26 gennaio 2021, n. 12136; Cass. civ., 22 ottobre 2020, n. 23099)». 3.3. Con specifico riferimento alle previsioni normative che hanno contemplato e consentito la facoltà di procedere alla compensazione come modalità di estinzione del debito tributario, va, poi, evidenziato che: a) una prima forma di compensazione è stata prevista con riferimento a debiti e crediti riguardanti la medesima imposta e con limiti temporali (si tratta della cd. "compensazione verticale" disciplinata dall’art. 11, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, [OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi -TUIR); b) una seconda forma di compensazione è stata prevista dall’art. 17 del d.lgs. 9 Luglio 1997, n. 241, successivamente modificato e integrato, che ha esteso la possibilità di estinguere le obbligazioni attraverso la compensazione, ai Cons. est. G.M. Nonno tributi non omogenei, prevedendo la possibilità di applicare l'istituto della compensazione al momento del versamento unitario di diverse imposte e contributi (cd. "compensazione speciale"). 3.4. Per quanto riguarda l’IVA (che viene in considerazione nella presente fattispecie), la compensazione verticale «è consentita solo mediante scomputo del credito annuale dall'imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo» (Cass. n. 23099 del 22/10/2020). 3.5. Applicando i superiori principi al caso di specie, deve evidenziarsi che il credito IVA che la ricorrente ha dedotto di avere maturato nell’anno 2013, ove regolarmente riportato nella dichiarazione fiscale, avrebbe potuto essere compensato (rectius, portato in detrazione) unicamente nell’anno d’imposta successivo e, quindi, con i debiti tributari relativi all’anno 2014 e non già con i debiti tributari relativi allo stesso anno d’imposta. 4. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 6, 7 e 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 1241 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto dovute le sanzioni di cui all’avviso di accertamento. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. La confermadell’avviso di accertamento per la parte ancora in discussione implica la debenza delle sanzioni comminate da AE. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 182.314,62. 5.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che Cons. est. G.M. Nonno ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara l