CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 35025/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 27479-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 27479/2014 Numero sezionale 618/2021 Numero di raccolta generale 35025/2021 Data pubblicazione 17/11/2021 rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore - controricorrente – avverso la sentenza n. 570/24/2014 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 26/1/2012 della [OSCURATO:PERSONA] di Padova in rigetto dei ricorsi, riuniti, proposti avverso due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Padova per omessa notifica, da parte della società, dell’uso di striscioni pubblicitari all’interno dello stadio utilizzato per le proprie attività sportive, con conseguente omesso pagamento dell’imposta sulla pubblicità per gli anni 2006 e 2007. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva confermato la sentenza di primo grado sul rilievo che la società contribuente non aveva provato i presupposti per il mancato assoggettamento all’imposta con riguardo a strutture con capienza inferiore ai 3000 posti e alla <<contemporanea gestione da parte di società dilettantistica>>, avendo il Comune dimostrato una capienza di circa 3.679 posti ed al contempo non avendo la contribuente dimostrato la sua natura di società sportiva dilettantistica con l’apposita iscrizione al CONI; la [OSCURATO:PERSONA] aveva infine ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’applicazione della continuazione con riguardo alle sanzioni applicate per mancata presentazione della dichiarazione annuale, trattandosi di 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 27479/2014 Numero sezionale 618/2021 Numero di raccolta generale 35025/2021 Data pubblicazione 17/11/2021 domanda da reiterare annualmente con conseguente applicabilità della sanzione per ogni anno in cui la detta dichiarazione non venga effettuata. Il Comune di Padova resiste con controricorso. Il ricorso, fissato all'udienza pubblica, è trattato in camera di consiglio in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8 -bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, nessuno degli interessati avendo fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La società contribuente ha da ultimo depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 e l’intervenuto pagamento delle prime 10 rate richieste. 1.2. Occorre pertanto prendere atto della definizione della presente lite tributaria, con conseguente estinzione del giudizio ex art. 46 d.lgs. n. 546/1992 per essere cessata la materia del contendere. 2. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, stante la ratio complessiva sottesa alla normativa volta alla definizione agevolata delle liti fiscali, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti (cfr. Cass., Sez. V, 23.1.2020, n. 1480; Cass., Sez. 6-L, 7.11.2018, n. 28311; Cass., Sez. VI-5, 3.10.2018, n. 24083; Cass., Sez. 5, 27.4.2018, n. 10198). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 3.11.2021. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]Orfano) ([OSCURATO:PERSONA]) 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : D E L L ' O R F A N O A N T O N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 7 5 2 0 b 1 9 8 8 a 9 3 6 d 0 8 9 3 2 5 a c a b b 6 e a e 4 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P