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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21495/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

19/07/1982PISANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamentosenza rinvio della sentenza, in relazione al capo 3, essendo il reato estinto per intervenutaprescrizione ed in relazione al trattamento sanzionatorio, per [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamentocon rinvio della sentenza, limitatamente al capo 19-bis ed al trattamento sanzionatorio, perPisano [OSCURATO:PERSONA].È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palmi in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e diPISANO [OSCURATO:PERSONA], la quale riportandosi ai motivi di ricorso chiede l'annullamento dellasentenza impugnata.E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palmi in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il qualeinsiste per l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione delTribunale Palmi, ha assolto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] daldelitto associativo di cui al capo 7 dell’editto accusatorio, nonché [OSCURATO:PERSONA] reato di cui al capo 19, concernente la cessione di due chilogrammi disostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché [OSCURATO:PERSONA] dal reato dicui al capo 19 bis, concernente la detenzione di sostanza stupefacente del tipomarijuana e ha rideterminato la pena in relazione alle residue contestazioniconcernenti, per ciascun ricorrente, alcune ipotesi di traffico di sostanzestupefacenti e, in relazione all’imputato [OSCURATO:PERSONA], anche di concorso nel reato diprocurata sottrazione di [OSCURATO:PERSONA] a ordine di esecuzione di pena detentiva,in anni tre di reclusione ed euro 7.000 di multa nei confronti di BruzzeseAlessandro, in anni quattro mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 6.500 dimulta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.

Prima di passare in rassegna la singole contestazioni nei confronti degliimputati, la Corte di appello ha rigettato la eccezione di inutilizzabilità, ai fini deldecidere, delle riprese audiovisive eseguite nel corso delle indagini, nelle qualivenivano rappresentati vari momenti di rilievo investigativo concernenti lemovimentazioni e le transazioni di stupefacente sviluppatesi all’interno dellaCava di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per non essere stati i relativi supportiinformatici acquisiti agli atti del processo di primo grado, atteso che levalutazioni operate dal giudice di primo grado non erano fondate sulla direttavisione dei filmati, ma da un esame complessivo delle risultanze anche di naturacaptativa nonché da un’attività osservativa che era stata illustrata dagliinvestigatori in sede di esame testimoniale, laddove il contenuto rappresentativodelle immagini poteva essere surrogato dalla testimonianza degli investigatoriche avevano proceduto alle riprese e che la minore affidabilità, in astratto, dellaprova, non conduceva a ritenerla inutilizzabile, così come la mancataacquisizione del supporto visivo non determinava la inutilizzabilità degli esiticaptativi.3.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese degliimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.1.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] si affida a quattro motivi di ricorso.3.1.1.

Con il primo deduce vizio strutturale di motivazione per mancataacquisizione e valutazione diretta dei supporti video decisivi.A fronte della riconosciuta indisponibilità dei supporti informatici in cui eranoinserite le video registrazioni poste a fondamento della prova di responsabilitàdell’imputato, il giudice di appello non avrebbe potuto utilizzare il contenuto ditali riprese neppure in via mediata, trattandosi di materiale sottratto alcontraddittorio laddove neppure la mediazione percettiva del teste avrebbeconsentito un adeguato controllo critico del dato probatorio, richiamandogiurisprudenza di legittimità dalla quale emergerebbe la inutilizzabilità delle videoregistrazioni non acquisite e la nullità della sentenza che fonda l’accertamento suvideo riprese non acquisite.

Sotto diverso profilo assume la infungibilità delleriprese video registrate con la testimonianza dell’agente di P.G. che le abbia inprecedenza visionate, trattandosi di mediazione percettiva non verificabile e, sulpunto, richiama la verbalizzazione della deposizione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] cheevidenziava la cattiva qualità delle immagini.3.1.2.

Assume con il secondo motivo la contraddizione insanabile tradispositivo e motivazione laddove era stato utilizzato ai fini del riscontro dellapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al delitto di cui al capo 19 la ipotesi di cui al capo 19bis, per cui era stata pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti delPisano.3.1.3.

Con il terzo motivo di ricorso assume vizio motivazionale per esserestata riconosciuta la responsabilità del ricorrente in relazione ai reati in materiadi stupefacenti (capi 9, 11 e 19 dell’imputazione) sulla base di elementi indiziariinconcludenti e cioè sulla mera presenza per ragioni di contiguità lavorativa delricorrente sui luoghi monitorati anche mediante telecamere e sul punto richiamaestratti della testimonianza del Mar. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle fasi relative allaconsegna di una busta che attiene alla ipotesi accusatoria di cui al capo 9) egiurisprudenza di legittimità che esclude la partecipazione al reato di colui che silimita ad essere presente nei luoghi in cui si realizza la cessione.3.1.4.

Con un’ultima articolazione deduce vizio motivazionale in relazione allamisura del trattamento sanzionatorio e alla esclusione delle circostanze3.2.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato sei motivi di ricorso.3.2.1.

Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 546,178, 268, 271 e 191 cod. proc. pen. per nullità della prova in ragione dellamancata acquisizione dei supporti originali delle intercettazioni e dellevideoriprese da cui derivava la inutilizzabilità dei relativi dati.

La circostanza che igiudici di merito non avessero fondato la decisione sulla diretta visione dei filmatinon escludeva che il convincimento espresso nella decisione impugnata siponesse in contrasto con le regole processuali sulla valutazione della prova e,comunque, che tali supporti, contenenti le immagini delle video riprese, fosserostati sottratti all’esame delle difese, e che le considerazioni espresse dal giudicedi appello si risolvessero in libere interpretazioni del contenuto intercettivofornite dagli organi di PG, al solo scopo di illustrare gli sviluppi investigativi, lequali possedevano un ampio grado di opinabilità dal momento che la stessasentenza di merito aveva dovuto in più punti correggere il significato che gliinvestigatori avevano attribuito a tali intercettazioni.3.2.2.

Con una seconda articolazione il [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge evizio motivazionale in relazione alla prova di responsabilità dell’imputato.

Conriferimento al capo 8) della rubrica assume un travisamento del contenuto delleintercettazioni telefoniche e della testimonianza dell’ufficiale di PG interrogato.Parimenti in relazione al capo 9) il ricorrente evidenzia come fosse risultatodel tutto indimostrato che la busta consegnata dal [OSCURATO:PERSONA] contenessestupefacente, in assenza di precisi riferimenti presenti nel materiale captativoacquisito.Parimenti, in relazione al capo 11) non era stata fornita risposta alle doglianzein appello in cui il ricorrente aveva contestato la intelligibilità del capo diimputazione e all’esistenza di riferimenti al [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva partecipatoalle conversazioni telefoniche.

Infine, anche in relazione al capo 21 lamotivazione risultava apparente e non si comprendeva quale fosse ilcollegamento logico che consentisse (in relazione ai richiami a localizzazione,dialoghi, mezzo e riferimenti successivi) di collegare il [OSCURATO:PERSONA] alla illecitatransazione.

Ricorrevano peraltro i presupposti affinchè la Corte di appelloriqualificasse i fatti di cui ai capi 11) e 21) sotto il paradigma di cui all’art.73,commi 4 e 5 dPR 309/90.3.2.3.

Con una terza articolazione denuncia violazione di legge per erroneadeterminazione del trattamento sanzionatorio in quanto la pena base era statamodulata sulla ipotesi ritenuta più grave di cui al capo 19) (cessione di duechilogrammi di hashish), reato dal quale l’imputato era stato assolto, di talchèsarebbe stato necessario rideterminare il reato più grave e ricalcolare gli aumentiper la continuazione con i reati satellite.3.2.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale inordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art.390 cod. pen. per nonessere stata fornita dimostrazione del contributo fornito dl [OSCURATO:PERSONA] alla mancataesecuzione della pena detentiva nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] con esplicitazione anchedel profilo soggettivo del reato e cioè della consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] diavere concorso ad agevolare la latitanza del condannato.3.2.5.

Con il quinto motivo assume il compimento del termine prescrizionaledel reato di cui all’art.380 cod. pen. prima della pronuncia della sentenzaimpugnata, atteso che la condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe realizzata nonoltre il 5 aprile 2017.3.2.6 Con un’ultima articolazione deduce violazione di legge e motivazioneapparente con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze3.3.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato sei motivi di ricorso.3.3.1.

Con il primo assume contraddizione insanabile tra dispositivo emotivazione, evidenziando come [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dalla Corte diappello dal reato di cui al capo 19 bis) dell’imputazione laddove, in motivazione,era stato invece rigettato l’appello del [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’affermazione diresponsabilità riconosciuta dal giudice di primo grado in relazione a talecontestazione.

Inoltre, si rileva come il reato di cui al capo 19 bis fosse statoutilizzato come elemento di riscontro per l’affermazione di responsabilità delricorrente per il capo 19, mentre ricorre il divieto di utilizzare in termini diriscontro un fatto per il quale è intervenuta assoluzione.

Ne consegue pertanto larichiesta di annullamento anche con riferimento alla statuizione di condanna peril capo

19.3.3.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce travisamento della prova evizio strutturale della motivazione in ragione della mancata acquisizione evalutazione diretta dei supporti video decisivi, sviluppando argomenti identici aquelli indicati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di ricorso.3.3.3.

Con il terzo motivo denuncia erronea l’applicazione dell’art.192 cod.proc. pen., in ragione della carenza di elementi individualizzanti a fronte dicondanna fondata su compendio meramente indiziario privo dei requisiti di legge.La Corte ha valorizzato circostanze neutre, in assenza di sequestro distupefacente e di somme di denaro e in assenza di una adeguata verifica delruolo funzionale rivestito dal ricorrente.3.3.4.

Con il quarto motivo denuncia l’omessa valutazione delle doglianzedifensive su punti essenziali della decisione in ordine alla presenza del Pisanonella cava il giorno 8 settembre 2017, in considerazione dell’assenza di riscontrioggettivi e della genericità del linguaggio intercettato.3.3.5.

Con il quinto motivo deduce la illogicità della motivazione determinatadalla contraddizione tra pronuncia assolutoria del [OSCURATO:PERSONA] per capo 19 e lastatuizione di condanna per capo 19 bis, pure in presenza del medesimomateriale investigativo.3.3.6.

Denuncia, infine, l’assenza di motivazione in relazione al trattamentosanzionatorio e manifesta sproporzione della sanzione a seguito della assoluzioneper il capo 19 bis della rubrica.I ricorsi sono stati decisi all’esito di trattazione orale in pubblica udienza sulleconclusioni delle parti in epigrafe trascritteCONSIDERATO IN DIRITTO1.La Corte di appello non avrebbe potuto utilizzare, ai fini della decisione, leimmagini delle video riprese contenute in supporti audiovisivi che, da quantoemerge dagli atti del fascicolo processuale, cui la Corte può avere accesso inragione del vizio processuale denunciato dalle difese di tutti e tre i ricorrenti, nonerano presenti nel fascicolo del dibattimento fin dal giudizio di primo grado.Dal verbale della udienza del 9 Ottobre 2024 dinanzi alla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] risulta che il collegio giudicante disponeva l’acquisizione dellanota a firma di cancelliere presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] dava atto del mancato rinvenimento dei supporti informatici relativi allevideo registrazioni ROS n.349/2017 in quanto non risulta depositatomaterialmente nemmeno presso il Tribunale di Palmi dove si è svolto il giudiziodi primo grado del presente processo, nonché presso la Corte di Appello.Le difese degli imputati invocavano la declaratoria di inutilizzabilità delmateriale consistente nelle immagini video registrate, che era stato ampiamenterichiamato dal giudice di primo grado per fondare l’accertamento dellaresponsabilità egli imputati, ovvero sollecitavano la ricerca dei supporti smarriti;alcuni dei difensori degli imputati eccepivano la nullità di tutti gli atti di primogrado, compresa la sentenza, in ragione dell’omesso deposito del materialeprobatorio.

Disposte ulteriori ricerche su sollecitazione dalle parti, il giudicedistrettuale invitava la cancelleria a verificare la presenza di tali supporti negliindici degli atti trasmessi dal Tribunale e, all’esito di tali ricerche, rappresentavache non era stato possibile stabilire se tra gli atti inseriti nel fascicolo deldibattimento dal GUP presso il Tribunale di Palmi fosse compreso anche il DVDcontenente le video registrazioni in questione, né le parti ritenevano utiledisporre ulteriori ricerche presso la Procura della repubblica e la poliziagiudiziaria presso cui tali supporti erano stati originariamente custoditi; il giudizioveniva aggiornato per le conclusioni delle parti.

Le parti private ribadivano le loroeccezioni in ordine alla utilizzabilità delle video registrazioni e la Cortepronunciava la sentenza impugnata.2.

A pag.49 della sentenza la Corte ha precisato che l’eccezione difensivaavanzata dalle difese degli odierni ricorrenti, interpretata come “mancataacquisizione dei supporti informatici contenenti le video riprese delle attività diosservazione svolte in fase investigativa”, non potesse essere accolta.

Pur dandodibattimento di primo grado, motivava che ciò non ha inciso sul diritto di difesané ha determinato l’utilizzo surrettizio di materiale probatorio non esperito incontraddittorio, in quanto la decisione del Tribunale non era fondata solo sullavisione diretta dei filmati, né richiamava sequenze e fotogrammi specifici, ma siavvaleva di una serie di ulteriori risultanze probatorie (intercettazioni telefoniche,osservazione da parte della Polizia giudiziaria, perquisizioni e sequestro distupefacente).

Inoltre – assume la Corte – la materiale assenza dei filmatirisultava colmata dalla testimonianza degli investigatori e, in particolare daquella del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dato ampio conto in sedetestimoniale delle operazioni compiute, delle movimentazioni monitorate e che ilcontenuto rappresentativo di un documento può essere provato anche attraversouna testimonianza, precisando che la mancata produzione del supporto visivonon comporta ex sé l’inutilizzabilità della prova.3.

Invero tale interpretazione si pone in stridente contrasto con la natura diprova atipica riconosciuta alle videoregistrazioni disposte dalla polizia giudiziariain luoghi pubblici o aperti al pubblico, aventi funzione rappresentativa deisoggetti ritratti e prive di finalità captative (non comunicative) e con la disciplinaprocessualistica che consente l’introduzione del materiale videoregistrato nelprocedimento penale.

Invero mentre le videoregistrazioni in luoghi pubbliciovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimentopenale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod.proc. pen., le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria,anche d'iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche,soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi delladocumentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate alrelativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento(Sez.U. n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267-01; Sez.4, n.10697, del24/01/2012, Aidi, Rv.252673-01; Sez. 3, n. 43609 del 08/10/2021, Piccolo,Rv. 282164 - 01).La censura svolta dalla difesa dei ricorrenti, che assumono la violazione delcontraddittorio nella formazione della prova conseguente alla mancataacquisizione al giudizio dei supporti contenenti le riprese delle videoregistrazionirealizzate dagli inquirenti mediante l’apposizione di telecamere nei luoghi in cuierano in atto le transazioni illecite (la cava di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]),risulta fondata in quanto, tali riprese sono state eseguite nell’ambito delprocedimento penale proprio allo scopo di individuare e documentare la presenzadei soggetti coinvolti nella realizzazione dei reati e, quindi, ai fini della loroidentificazione.

Non risulta pertanto applicabile la giurisprudenza secondo laquale le videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori eprima dell'instaurazione del procedimento penale non sono prove atipiche, madocumenti, acquisibili senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorioprevisto dall'art. 189 cod. proc. pen. cosicchè, nel caso di mancata acquisizionedelle stesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori dipolizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo(Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268787-01; Sez.3, n.4766 del14/07/2022, Paglini, Rv. 283827 – 01).3.1.

Le riprese video registrate acquisite dalla polizia giudiziaria nel corsodelle indagini preliminari all’interno del procedimento penale, come evidenziatodalla giurisprudenza a sezioni unite sopra indicata, devono essere qualificatecome prova atipica, la quale è soggetta al libero apprezzamento da partedell’autorità giudiziaria in quanto idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti,una volta assunta agli atti del giudizio previa acquisizione.

Soltanto a seguitodella sua assunzione sarà pertanto possibile, anche mediante la mediazione degliappartenenti alla polizia giudiziaria che hanno proceduto al compimento degli attiirripetibili di indagine, ovvero mediante l’apprezzamento diretto della stessaautorità giudiziaria, chiamata a verificare “de visu” il contenuto delle immaginiche raffigurano l’autore del reato, ritenere accertata la identità dei soggettiritratti previo riconoscimento, sia pure mediato da immagini di confronto, deisoggetti rappresentati nelle video registrazioni.

L'individuazione fotografica,invero, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambitodel suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove siaaccertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia dettacerta dell'identificazione operata (Sez.

F - , n. 43285 del 08/08/2019,Rv. 277471 – 03, Rv. 277471 – 03).

Al giudice, inoltre, è consentito valorizzare,ai fini della decisione, le percezioni tratte direttamente dal processo e dai suoisfera di cognizione del predetto, e che ben possono essere oggetto di valutazionee confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie. (Fattispecie in cui la Corte haritenuto immune da censure la valutazione, come prova a carico, del confronto,operato dallo stesso giudice di merito, tra le immagini di videosorveglianza equelle del cartellino di riconoscimento dell'imputato sul posto di lavoro, da cui siera inferita l'identità del volto dei soggetti effigiati Sez. 2 -n. 45851 del 15/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285441 - 01).3.2.

La verifica giudiziale sulla rilevanza delle video registrazioni ai finidell’accertamento della responsabilità degli imputati è peraltro subordinata, aisensi dell’art.189 cod. pen., alla circostanza che i supporti digitali che lecontengono abbiano fatto rituale ingresso nel fascicolo dibattimentale e,conseguentemente, che l’autorità giudiziaria sia stata posta in condizione diapprezzarle unitamente agli altri elementi di prova, ritualmente acquisiti nelcontraddittorio delle parti, le quali che devono essere poste in grado di svolgerele proprie difese e le proprie osservazioni sulla provenienza e sulle caratteristichedelle immagini video registrate e sulla corretta interpretazione dei daticoncernenti i soggetti in esse ritratti.4.

Come è stato evidenziato in premessa la Corte di appello, investita delleimpugnazioni dei ricorrenti che deducevano la inutilizzabilità dellevideoregistrazioni per non essere le stesse acquisite agli atti processuali, nonsolo ha preso atto che le video registrazioni, su cui erano fondati molti passaggidella sentenza di primo grado, non erano state trasmesse alla cancelleria delgiudice dell’impugnazione, ma che le stesse non erano state neppure acquisite alfascicolo del dibattimento di primo grado, in quanto non specificamente indicatenell’indice degli atti formato dall’ufficio Gip ai sensi dell’art.431, comma 1, lett.b(atti non ripetibili), o comunque non presenti agli atti nel momento in cui ilTribunale di Palmi era chiamato ad apprezzarne il contenuto.3.1.

Né all’assenza materiale agli atti del giudizio di tali supporti che, come siè detto, e come riconosce lo stesso giudice di appello, avevano contribuito afondare l’accertamento della responsabilità penale degli imputati ricorrenti (conriferimento alla individuazione della loro presenza nel contesto ambientale in cuivenivano perpetrate le condotte delittuose e alla realizzazione da parte di essi diazioni penalmente rilevanti), il giudice di appello è stato in grado di ovviaremediante la valorizzazione di ulteriori elementi di prova.Se nella motivazione della sentenza di appello, sopra richiamata, a pagina 49il giudice distrettuale evidenziava, a fronte delle censure di inutilizzabilità dellevideo registrazioni, che la responsabilità degli imputati era stata accertata dalprimo giudice sulla base delle complessive risultanze istruttorie (captazioniambientali, testimonianze degli agenti di polizia giudiziaria, attività diosservazione), nel prosieguo dell’iter motivazionale dedicato alla trattazione deisingoli reati, il giudice distrettuale ha finito per richiamare il contenuto delleimmagini video registrate come principale prova di responsabilità, senzaprocedere ad alcuna prova di resistenza (fondata sul contenuto del materialeintercettivo o sulla diretta osservazione da parte degli investigatori), né aindicare se il contenuto rappresentativo delle immagini utilizzate perl’affermazione di responsabilità degli imputati fosse stato oggetto di percezionediretta o mediata da parte del personale di PG (e in particolare del Mar.[OSCURATO:PERSONA]), eventualmente riversata agli atti del giudizio all’esito dell’assunzionedella loro testimonianza nel contraddittorio delle parti.3.2.

In sostanza, il giudice di appello da un lato afferma che le videoregistrazioni, non presenti agli atti e quindi non utilizzabili ex se, risultanointegrate dagli esiti delle captazioni (ambientali) autorizzate nel corso delleindagini e surrogate dalla testimonianza degli agenti di polizia giudiziaria, edall’altro omette del tutto di indicare come sia risalita alla individuazione degliimputati come responsabili delle illecite transazioni in materia di stupefacenti, senon mediante il contenuto delle registrazioni, laddove in nessun passaggiomotivazionale si fa riferimento ad un riconoscimento fonico o a una osservazionediretta o mediata da parte della polizia giudiziaria.

Sotto questo profilo lamotivazione della sentenza impugnata sconta altresì un vizio di motivazionecontraddittoria e manifestamente illogica, oltre che di violazione di legge per laintervenuta utilizzazione di una prova atipica che non risulta assunta nelcontraddittorio delle parti ai sensi dell’art.189 cod. proc. pen.4.

Invero, in relazione alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai reati ad esso ascritti ai capi 8), 9) e 10) dell’editto accusatorio, lamotivazione della sentenza impugnata a pag.50 si esprime nei seguenti termini:“La decisione impugnata ricostruisce una trama probatoria fondata sullaintegrazione tra captazioni ambientali e videoriprese effettuate presso la Cava diPonte [OSCURATO:PERSONA] (in merito alle quali ha riferito il teste di PG nel corso del giudiziodi primo grado)….Con riguardo al capo 9) il giudice legge congiuntamente iprogressivi n.….del 12 settembre 2017 e la sequenza video che ritrae l’arrivo delCilona presso la cava, il prelievo dall’autovettura di una busta, la materialeconsegna a [OSCURATO:PERSONA] e il successivo occultamento nel capanno conl’ausilio di [OSCURATO:PERSONA]”.Un generico riferimento alle video riprese viene inoltre compiuto a pag.51 inrelazione all’accertamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reatodi procurata evasione di cui al capo 3 della rubrica.Con riferimento alle contestazioni rivolte a [OSCURATO:PERSONA] l’utilizzodelle immagini video registrate risulta parimenti impiegato nel corpo dellamotivazione senza filtri e senza alcuna mediazione istruttoria assistita dalrispetto del contraddittorio.

Si legge a pag.52 della motivazione in relazione alcapo 9) della rubrica: “Anche qui il contributo materiale dell’appellante emergevisivamente: egli affianca [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di presa in carico del pacco enella contestuale organizzazione dello spazio di custodia”; vicenda ricostruitaplasticamente senza considerare che i giudici di primo grado non erano stati ingrado, al pari di quelli di appello, di visionare i filmati, né risulta richiamata alcuncontributo dichiarativo idoneo a mediare o sostituire l’assenza dei supporti.Anche in relazione al capo 19) contestato al [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore dellostupefacente al correo [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello, a fronte delle difesedell’imputato il quale assumeva di trovarsi nella cava per lavoro, ha richiamatoriconducibili alle video registrazioni, in realtà mai acquisite agli atti e in assenzadi ulteriori e significativi elementi di sostegno, se non le intercettazioniambientali genericamente richiamate.Quanto al [OSCURATO:PERSONA] l’utilizzo delle immagini risulta decisivo per la Corte diappello per contrastare le difese di merito dell’imputato in relazione allaequivocità del contenuto delle intercettazioni ambientali.

Motiva la Corte: “Leimmagini mostrano il [OSCURATO:PERSONA] giungere presso la cava, ispezionare la sostanza,caricarla nella propria autovettura e allontanarsi mentre i sodali immediatamenteprocedono alla spartizione del denaro”.

In definitiva la Corte utilizza unformidabile riscontro alle intercettazioni telefoniche o ambientali, ma omette deltutto di procedere a una prova di resistenza che faccia leva esclusivamente sulmateriale captativo o dia conto delle ragioni per cui ha inteso utilizzare ilcontenuto delle video registrazioni pur avendo riconosciuto che le stesse nonerano presenti nel fascicolo processuale dei giudici di merito.5.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in accoglimentodella doglianza, di ordine processuale, comune alle difese dei ricorrenti,concernente la inutilizzabilità, ai fini dell’accertamento della responsabilità degliimputati, del contenuto delle video registrazioni eseguite su iniziativa dellapolizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari le quali, essendo atti diindagine non ripetibili, avrebbero dovuto essere inserite nel fascicolo deldibattimento ai sensi dell’art. 431, comma 1, lett.b, cod. proc. pen. ed esserevalutate nel contraddittorio delle parti ai sensi dell’art.189 cod. proc. pen.Il giudice del rinvio dovrà pertanto procedere, previa eventuale rinnovazionedella prova ai sensi dell’art.603, commi 1 e 3 cod. proc. pen., ad un nuovoesame sulla responsabilità degli imputati in relazione alle singole ipotesi di reatoper le quali è stata pronunciata condanna e dare conto delle valutazioni operatemediante un iter motivazionale che prescinda dal contenuto delle videoregistrazioni, se non acquisite agli atti.5.1.

Nell’evidenziare che la valutazione demandata al giudice del rinviorisulta assorbente, in ragione del profilo processuale e metodologico del vizioriscontrato, delle ulteriori doglianze avanzate dai ricorrenti, a seguito di talerinnovata valutazione il giudice distrettuale sarà chiamato altresì a sanare, senecessario, il contrasto tra la statuizione contenuta in dispositivo e gli argomentiutilizzati in motivazione in relazione alla ipotesi di reato di cui al capo 19 bis) acarico di [OSCURATO:PERSONA] e la violazione di legge in cui è incorsa la Corte diappello nella rideterminazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],assumendo quale reato più grave una contestazione per la quale era intervenutaassoluzione, vizi della sentenza impugnata ritualmente dedotti nei motivi diricorso.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezionedella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.il consigliere estensore il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19/07/1982PISANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamentosenza rinvio della sentenza, in relazione al capo 3, essendo il reato estinto per intervenutaprescrizione ed in relazione al trattamento sanzionatorio, per [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamentocon rinvio della sentenza, limitatamente al capo 19-bis ed al trattamento sanzionatorio, perPisano [OSCURATO:PERSONA].È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palmi in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e diPISANO [OSCURATO:PERSONA], la quale riportandosi ai motivi di ricorso chiede l'annullamento dellasentenza impugnata.E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palmi in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il qualeinsiste per l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione delTribunale Palmi, ha assolto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] daldelitto associativo di cui al capo 7 dell’editto accusatorio, nonché [OSCURATO:PERSONA] reato di cui al capo 19, concernente la cessione di due chilogrammi disostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché [OSCURATO:PERSONA] dal reato dicui al capo 19 bis, concernente la detenzione di sostanza stupefacente del tipomarijuana e ha rideterminato la pena in relazione alle residue contestazioniconcernenti, per ciascun ricorrente, alcune ipotesi di traffico di sostanzestupefacenti e, in relazione all’imputato [OSCURATO:PERSONA], anche di concorso nel reato diprocurata sottrazione di [OSCURATO:PERSONA] a ordine di esecuzione di pena detentiva,in anni tre di reclusione ed euro 7.000 di multa nei confronti di BruzzeseAlessandro, in anni quattro mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 6.500 dimulta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Prima di passare in rassegna la singole contestazioni nei confronti degliimputati, la Corte di appello ha rigettato la eccezione di inutilizzabilità, ai fini deldecidere, delle riprese audiovisive eseguite nel corso delle indagini, nelle qualivenivano rappresentati vari momenti di rilievo investigativo concernenti lemovimentazioni e le transazioni di stupefacente sviluppatesi all’interno dellaCava di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per non essere stati i relativi supportiinformatici acquisiti agli atti del processo di primo grado, atteso che levalutazioni operate dal giudice di primo grado non erano fondate sulla direttavisione dei filmati, ma da un esame complessivo delle risultanze anche di naturacaptativa nonché da un’attività osservativa che era stata illustrata dagliinvestigatori in sede di esame testimoniale, laddove il contenuto rappresentativodelle immagini poteva essere surrogato dalla testimonianza degli investigatoriche avevano proceduto alle riprese e che la minore affidabilità, in astratto, dellaprova, non conduceva a ritenerla inutilizzabile, così come la mancataacquisizione del supporto visivo non determinava la inutilizzabilità degli esiticaptativi.3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese degliimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] si affida a quattro motivi di ricorso.3.1.1. Con il primo deduce vizio strutturale di motivazione per mancataacquisizione e valutazione diretta dei supporti video decisivi.A fronte della riconosciuta indisponibilità dei supporti informatici in cui eranoinserite le video registrazioni poste a fondamento della prova di responsabilitàdell’imputato, il giudice di appello non avrebbe potuto utilizzare il contenuto ditali riprese neppure in via mediata, trattandosi di materiale sottratto alcontraddittorio laddove neppure la mediazione percettiva del teste avrebbeconsentito un adeguato controllo critico del dato probatorio, richiamandogiurisprudenza di legittimità dalla quale emergerebbe la inutilizzabilità delle videoregistrazioni non acquisite e la nullità della sentenza che fonda l’accertamento suvideo riprese non acquisite. Sotto diverso profilo assume la infungibilità delleriprese video registrate con la testimonianza dell’agente di P.G. che le abbia inprecedenza visionate, trattandosi di mediazione percettiva non verificabile e, sulpunto, richiama la verbalizzazione della deposizione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] cheevidenziava la cattiva qualità delle immagini.3.1.2. Assume con il secondo motivo la contraddizione insanabile tradispositivo e motivazione laddove era stato utilizzato ai fini del riscontro dellapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al delitto di cui al capo 19 la ipotesi di cui al capo 19bis, per cui era stata pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti delPisano.3.1.3. Con il terzo motivo di ricorso assume vizio motivazionale per esserestata riconosciuta la responsabilità del ricorrente in relazione ai reati in materiadi stupefacenti (capi 9, 11 e 19 dell’imputazione) sulla base di elementi indiziariinconcludenti e cioè sulla mera presenza per ragioni di contiguità lavorativa delricorrente sui luoghi monitorati anche mediante telecamere e sul punto richiamaestratti della testimonianza del Mar. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle fasi relative allaconsegna di una busta che attiene alla ipotesi accusatoria di cui al capo 9) egiurisprudenza di legittimità che esclude la partecipazione al reato di colui che silimita ad essere presente nei luoghi in cui si realizza la cessione.3.1.4. Con un’ultima articolazione deduce vizio motivazionale in relazione allamisura del trattamento sanzionatorio e alla esclusione delle circostanze3.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato sei motivi di ricorso.3.2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 546,178, 268, 271 e 191 cod. proc. pen. per nullità della prova in ragione dellamancata acquisizione dei supporti originali delle intercettazioni e dellevideoriprese da cui derivava la inutilizzabilità dei relativi dati. La circostanza che igiudici di merito non avessero fondato la decisione sulla diretta visione dei filmatinon escludeva che il convincimento espresso nella decisione impugnata siponesse in contrasto con le regole processuali sulla valutazione della prova e,comunque, che tali supporti, contenenti le immagini delle video riprese, fosserostati sottratti all’esame delle difese, e che le considerazioni espresse dal giudicedi appello si risolvessero in libere interpretazioni del contenuto intercettivofornite dagli organi di PG, al solo scopo di illustrare gli sviluppi investigativi, lequali possedevano un ampio grado di opinabilità dal momento che la stessasentenza di merito aveva dovuto in più punti correggere il significato che gliinvestigatori avevano attribuito a tali intercettazioni.3.2.2. Con una seconda articolazione il [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge evizio motivazionale in relazione alla prova di responsabilità dell’imputato. Conriferimento al capo 8) della rubrica assume un travisamento del contenuto delleintercettazioni telefoniche e della testimonianza dell’ufficiale di PG interrogato.Parimenti in relazione al capo 9) il ricorrente evidenzia come fosse risultatodel tutto indimostrato che la busta consegnata dal [OSCURATO:PERSONA] contenessestupefacente, in assenza di precisi riferimenti presenti nel materiale captativoacquisito.Parimenti, in relazione al capo 11) non era stata fornita risposta alle doglianzein appello in cui il ricorrente aveva contestato la intelligibilità del capo diimputazione e all’esistenza di riferimenti al [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva partecipatoalle conversazioni telefoniche. Infine, anche in relazione al capo 21 lamotivazione risultava apparente e non si comprendeva quale fosse ilcollegamento logico che consentisse (in relazione ai richiami a localizzazione,dialoghi, mezzo e riferimenti successivi) di collegare il [OSCURATO:PERSONA] alla illecitatransazione. Ricorrevano peraltro i presupposti affinchè la Corte di appelloriqualificasse i fatti di cui ai capi 11) e 21) sotto il paradigma di cui all’art.73,commi 4 e 5 dPR 309/90.3.2.3. Con una terza articolazione denuncia violazione di legge per erroneadeterminazione del trattamento sanzionatorio in quanto la pena base era statamodulata sulla ipotesi ritenuta più grave di cui al capo 19) (cessione di duechilogrammi di hashish), reato dal quale l’imputato era stato assolto, di talchèsarebbe stato necessario rideterminare il reato più grave e ricalcolare gli aumentiper la continuazione con i reati satellite.3.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale inordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art.390 cod. pen. per nonessere stata fornita dimostrazione del contributo fornito dl [OSCURATO:PERSONA] alla mancataesecuzione della pena detentiva nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] con esplicitazione anchedel profilo soggettivo del reato e cioè della consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] diavere concorso ad agevolare la latitanza del condannato.3.2.5. Con il quinto motivo assume il compimento del termine prescrizionaledel reato di cui all’art.380 cod. pen. prima della pronuncia della sentenzaimpugnata, atteso che la condotta contestata al [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe realizzata nonoltre il 5 aprile 2017.3.2.6 Con un’ultima articolazione deduce violazione di legge e motivazioneapparente con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze3.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato sei motivi di ricorso.3.3.1. Con il primo assume contraddizione insanabile tra dispositivo emotivazione, evidenziando come [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dalla Corte diappello dal reato di cui al capo 19 bis) dell’imputazione laddove, in motivazione,era stato invece rigettato l’appello del [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’affermazione diresponsabilità riconosciuta dal giudice di primo grado in relazione a talecontestazione. Inoltre, si rileva come il reato di cui al capo 19 bis fosse statoutilizzato come elemento di riscontro per l’affermazione di responsabilità delricorrente per il capo 19, mentre ricorre il divieto di utilizzare in termini diriscontro un fatto per il quale è intervenuta assoluzione. Ne consegue pertanto larichiesta di annullamento anche con riferimento alla statuizione di condanna peril capo 19.3.3.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce travisamento della prova evizio strutturale della motivazione in ragione della mancata acquisizione evalutazione diretta dei supporti video decisivi, sviluppando argomenti identici aquelli indicati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di ricorso.3.3.3. Con il terzo motivo denuncia erronea l’applicazione dell’art.192 cod.proc. pen., in ragione della carenza di elementi individualizzanti a fronte dicondanna fondata su compendio meramente indiziario privo dei requisiti di legge.La Corte ha valorizzato circostanze neutre, in assenza di sequestro distupefacente e di somme di denaro e in assenza di una adeguata verifica delruolo funzionale rivestito dal ricorrente.3.3.4. Con il quarto motivo denuncia l’omessa valutazione delle doglianzedifensive su punti essenziali della decisione in ordine alla presenza del Pisanonella cava il giorno 8 settembre 2017, in considerazione dell’assenza di riscontrioggettivi e della genericità del linguaggio intercettato.3.3.5. Con il quinto motivo deduce la illogicità della motivazione determinatadalla contraddizione tra pronuncia assolutoria del [OSCURATO:PERSONA] per capo 19 e lastatuizione di condanna per capo 19 bis, pure in presenza del medesimomateriale investigativo.3.3.6. Denuncia, infine, l’assenza di motivazione in relazione al trattamentosanzionatorio e manifesta sproporzione della sanzione a seguito della assoluzioneper il capo 19 bis della rubrica.I ricorsi sono stati decisi all’esito di trattazione orale in pubblica udienza sulleconclusioni delle parti in epigrafe trascritteCONSIDERATO IN DIRITTO1.La Corte di appello non avrebbe potuto utilizzare, ai fini della decisione, leimmagini delle video riprese contenute in supporti audiovisivi che, da quantoemerge dagli atti del fascicolo processuale, cui la Corte può avere accesso inragione del vizio processuale denunciato dalle difese di tutti e tre i ricorrenti, nonerano presenti nel fascicolo del dibattimento fin dal giudizio di primo grado.Dal verbale della udienza del 9 Ottobre 2024 dinanzi alla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] risulta che il collegio giudicante disponeva l’acquisizione dellanota a firma di cancelliere presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] dava atto del mancato rinvenimento dei supporti informatici relativi allevideo registrazioni ROS n.349/2017 in quanto non risulta depositatomaterialmente nemmeno presso il Tribunale di Palmi dove si è svolto il giudiziodi primo grado del presente processo, nonché presso la Corte di Appello.Le difese degli imputati invocavano la declaratoria di inutilizzabilità delmateriale consistente nelle immagini video registrate, che era stato ampiamenterichiamato dal giudice di primo grado per fondare l’accertamento dellaresponsabilità egli imputati, ovvero sollecitavano la ricerca dei supporti smarriti;alcuni dei difensori degli imputati eccepivano la nullità di tutti gli atti di primogrado, compresa la sentenza, in ragione dell’omesso deposito del materialeprobatorio. Disposte ulteriori ricerche su sollecitazione dalle parti, il giudicedistrettuale invitava la cancelleria a verificare la presenza di tali supporti negliindici degli atti trasmessi dal Tribunale e, all’esito di tali ricerche, rappresentavache non era stato possibile stabilire se tra gli atti inseriti nel fascicolo deldibattimento dal GUP presso il Tribunale di Palmi fosse compreso anche il DVDcontenente le video registrazioni in questione, né le parti ritenevano utiledisporre ulteriori ricerche presso la Procura della repubblica e la poliziagiudiziaria presso cui tali supporti erano stati originariamente custoditi; il giudizioveniva aggiornato per le conclusioni delle parti. Le parti private ribadivano le loroeccezioni in ordine alla utilizzabilità delle video registrazioni e la Cortepronunciava la sentenza impugnata.2. A pag.49 della sentenza la Corte ha precisato che l’eccezione difensivaavanzata dalle difese degli odierni ricorrenti, interpretata come “mancataacquisizione dei supporti informatici contenenti le video riprese delle attività diosservazione svolte in fase investigativa”, non potesse essere accolta. Pur dandodibattimento di primo grado, motivava che ciò non ha inciso sul diritto di difesané ha determinato l’utilizzo surrettizio di materiale probatorio non esperito incontraddittorio, in quanto la decisione del Tribunale non era fondata solo sullavisione diretta dei filmati, né richiamava sequenze e fotogrammi specifici, ma siavvaleva di una serie di ulteriori risultanze probatorie (intercettazioni telefoniche,osservazione da parte della Polizia giudiziaria, perquisizioni e sequestro distupefacente). Inoltre – assume la Corte – la materiale assenza dei filmatirisultava colmata dalla testimonianza degli investigatori e, in particolare daquella del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dato ampio conto in sedetestimoniale delle operazioni compiute, delle movimentazioni monitorate e che ilcontenuto rappresentativo di un documento può essere provato anche attraversouna testimonianza, precisando che la mancata produzione del supporto visivonon comporta ex sé l’inutilizzabilità della prova.3. Invero tale interpretazione si pone in stridente contrasto con la natura diprova atipica riconosciuta alle videoregistrazioni disposte dalla polizia giudiziariain luoghi pubblici o aperti al pubblico, aventi funzione rappresentativa deisoggetti ritratti e prive di finalità captative (non comunicative) e con la disciplinaprocessualistica che consente l’introduzione del materiale videoregistrato nelprocedimento penale. Invero mentre le videoregistrazioni in luoghi pubbliciovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimentopenale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod.proc. pen., le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria,anche d'iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche,soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi delladocumentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate alrelativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento(Sez.U. n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267-01; Sez.4, n.10697, del24/01/2012, Aidi, Rv.252673-01; Sez. 3, n. 43609 del 08/10/2021, Piccolo,Rv. 282164 - 01).La censura svolta dalla difesa dei ricorrenti, che assumono la violazione delcontraddittorio nella formazione della prova conseguente alla mancataacquisizione al giudizio dei supporti contenenti le riprese delle videoregistrazionirealizzate dagli inquirenti mediante l’apposizione di telecamere nei luoghi in cuierano in atto le transazioni illecite (la cava di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]),risulta fondata in quanto, tali riprese sono state eseguite nell’ambito delprocedimento penale proprio allo scopo di individuare e documentare la presenzadei soggetti coinvolti nella realizzazione dei reati e, quindi, ai fini della loroidentificazione. Non risulta pertanto applicabile la giurisprudenza secondo laquale le videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori eprima dell'instaurazione del procedimento penale non sono prove atipiche, madocumenti, acquisibili senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorioprevisto dall'art. 189 cod. proc. pen. cosicchè, nel caso di mancata acquisizionedelle stesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori dipolizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo(Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268787-01; Sez.3, n.4766 del14/07/2022, Paglini, Rv. 283827 – 01).3.1. Le riprese video registrate acquisite dalla polizia giudiziaria nel corsodelle indagini preliminari all’interno del procedimento penale, come evidenziatodalla giurisprudenza a sezioni unite sopra indicata, devono essere qualificatecome prova atipica, la quale è soggetta al libero apprezzamento da partedell’autorità giudiziaria in quanto idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti,una volta assunta agli atti del giudizio previa acquisizione. Soltanto a seguitodella sua assunzione sarà pertanto possibile, anche mediante la mediazione degliappartenenti alla polizia giudiziaria che hanno proceduto al compimento degli attiirripetibili di indagine, ovvero mediante l’apprezzamento diretto della stessaautorità giudiziaria, chiamata a verificare “de visu” il contenuto delle immaginiche raffigurano l’autore del reato, ritenere accertata la identità dei soggettiritratti previo riconoscimento, sia pure mediato da immagini di confronto, deisoggetti rappresentati nelle video registrazioni. L'individuazione fotografica,invero, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambitodel suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove siaaccertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia dettacerta dell'identificazione operata (Sez. F - , n. 43285 del 08/08/2019,Rv. 277471 – 03, Rv. 277471 – 03). Al giudice, inoltre, è consentito valorizzare,ai fini della decisione, le percezioni tratte direttamente dal processo e dai suoisfera di cognizione del predetto, e che ben possono essere oggetto di valutazionee confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie. (Fattispecie in cui la Corte haritenuto immune da censure la valutazione, come prova a carico, del confronto,operato dallo stesso giudice di merito, tra le immagini di videosorveglianza equelle del cartellino di riconoscimento dell'imputato sul posto di lavoro, da cui siera inferita l'identità del volto dei soggetti effigiati Sez. 2 -n. 45851 del 15/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285441 - 01).3.2. La verifica giudiziale sulla rilevanza delle video registrazioni ai finidell’accertamento della responsabilità degli imputati è peraltro subordinata, aisensi dell’art.189 cod. pen., alla circostanza che i supporti digitali che lecontengono abbiano fatto rituale ingresso nel fascicolo dibattimentale e,conseguentemente, che l’autorità giudiziaria sia stata posta in condizione diapprezzarle unitamente agli altri elementi di prova, ritualmente acquisiti nelcontraddittorio delle parti, le quali che devono essere poste in grado di svolgerele proprie difese e le proprie osservazioni sulla provenienza e sulle caratteristichedelle immagini video registrate e sulla corretta interpretazione dei daticoncernenti i soggetti in esse ritratti.4. Come è stato evidenziato in premessa la Corte di appello, investita delleimpugnazioni dei ricorrenti che deducevano la inutilizzabilità dellevideoregistrazioni per non essere le stesse acquisite agli atti processuali, nonsolo ha preso atto che le video registrazioni, su cui erano fondati molti passaggidella sentenza di primo grado, non erano state trasmesse alla cancelleria delgiudice dell’impugnazione, ma che le stesse non erano state neppure acquisite alfascicolo del dibattimento di primo grado, in quanto non specificamente indicatenell’indice degli atti formato dall’ufficio Gip ai sensi dell’art.431, comma 1, lett.b(atti non ripetibili), o comunque non presenti agli atti nel momento in cui ilTribunale di Palmi era chiamato ad apprezzarne il contenuto.3.1. Né all’assenza materiale agli atti del giudizio di tali supporti che, come siè detto, e come riconosce lo stesso giudice di appello, avevano contribuito afondare l’accertamento della responsabilità penale degli imputati ricorrenti (conriferimento alla individuazione della loro presenza nel contesto ambientale in cuivenivano perpetrate le condotte delittuose e alla realizzazione da parte di essi diazioni penalmente rilevanti), il giudice di appello è stato in grado di ovviaremediante la valorizzazione di ulteriori elementi di prova.Se nella motivazione della sentenza di appello, sopra richiamata, a pagina 49il giudice distrettuale evidenziava, a fronte delle censure di inutilizzabilità dellevideo registrazioni, che la responsabilità degli imputati era stata accertata dalprimo giudice sulla base delle complessive risultanze istruttorie (captazioniambientali, testimonianze degli agenti di polizia giudiziaria, attività diosservazione), nel prosieguo dell’iter motivazionale dedicato alla trattazione deisingoli reati, il giudice distrettuale ha finito per richiamare il contenuto delleimmagini video registrate come principale prova di responsabilità, senzaprocedere ad alcuna prova di resistenza (fondata sul contenuto del materialeintercettivo o sulla diretta osservazione da parte degli investigatori), né aindicare se il contenuto rappresentativo delle immagini utilizzate perl’affermazione di responsabilità degli imputati fosse stato oggetto di percezionediretta o mediata da parte del personale di PG (e in particolare del Mar.[OSCURATO:PERSONA]), eventualmente riversata agli atti del giudizio all’esito dell’assunzionedella loro testimonianza nel contraddittorio delle parti.3.2. In sostanza, il giudice di appello da un lato afferma che le videoregistrazioni, non presenti agli atti e quindi non utilizzabili ex se, risultanointegrate dagli esiti delle captazioni (ambientali) autorizzate nel corso delleindagini e surrogate dalla testimonianza degli agenti di polizia giudiziaria, edall’altro omette del tutto di indicare come sia risalita alla individuazione degliimputati come responsabili delle illecite transazioni in materia di stupefacenti, senon mediante il contenuto delle registrazioni, laddove in nessun passaggiomotivazionale si fa riferimento ad un riconoscimento fonico o a una osservazionediretta o mediata da parte della polizia giudiziaria. Sotto questo profilo lamotivazione della sentenza impugnata sconta altresì un vizio di motivazionecontraddittoria e manifestamente illogica, oltre che di violazione di legge per laintervenuta utilizzazione di una prova atipica che non risulta assunta nelcontraddittorio delle parti ai sensi dell’art.189 cod. proc. pen.4. Invero, in relazione alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ai reati ad esso ascritti ai capi 8), 9) e 10) dell’editto accusatorio, lamotivazione della sentenza impugnata a pag.50 si esprime nei seguenti termini:“La decisione impugnata ricostruisce una trama probatoria fondata sullaintegrazione tra captazioni ambientali e videoriprese effettuate presso la Cava diPonte [OSCURATO:PERSONA] (in merito alle quali ha riferito il teste di PG nel corso del giudiziodi primo grado)….Con riguardo al capo 9) il giudice legge congiuntamente iprogressivi n.….del 12 settembre 2017 e la sequenza video che ritrae l’arrivo delCilona presso la cava, il prelievo dall’autovettura di una busta, la materialeconsegna a [OSCURATO:PERSONA] e il successivo occultamento nel capanno conl’ausilio di [OSCURATO:PERSONA]”.Un generico riferimento alle video riprese viene inoltre compiuto a pag.51 inrelazione all’accertamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reatodi procurata evasione di cui al capo 3 della rubrica.Con riferimento alle contestazioni rivolte a [OSCURATO:PERSONA] l’utilizzodelle immagini video registrate risulta parimenti impiegato nel corpo dellamotivazione senza filtri e senza alcuna mediazione istruttoria assistita dalrispetto del contraddittorio. Si legge a pag.52 della motivazione in relazione alcapo 9) della rubrica: “Anche qui il contributo materiale dell’appellante emergevisivamente: egli affianca [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di presa in carico del pacco enella contestuale organizzazione dello spazio di custodia”; vicenda ricostruitaplasticamente senza considerare che i giudici di primo grado non erano stati ingrado, al pari di quelli di appello, di visionare i filmati, né risulta richiamata alcuncontributo dichiarativo idoneo a mediare o sostituire l’assenza dei supporti.Anche in relazione al capo 19) contestato al [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore dellostupefacente al correo [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello, a fronte delle difesedell’imputato il quale assumeva di trovarsi nella cava per lavoro, ha richiamatoriconducibili alle video registrazioni, in realtà mai acquisite agli atti e in assenzadi ulteriori e significativi elementi di sostegno, se non le intercettazioniambientali genericamente richiamate.Quanto al [OSCURATO:PERSONA] l’utilizzo delle immagini risulta decisivo per la Corte diappello per contrastare le difese di merito dell’imputato in relazione allaequivocità del contenuto delle intercettazioni ambientali. Motiva la Corte: “Leimmagini mostrano il [OSCURATO:PERSONA] giungere presso la cava, ispezionare la sostanza,caricarla nella propria autovettura e allontanarsi mentre i sodali immediatamenteprocedono alla spartizione del denaro”. In definitiva la Corte utilizza unformidabile riscontro alle intercettazioni telefoniche o ambientali, ma omette deltutto di procedere a una prova di resistenza che faccia leva esclusivamente sulmateriale captativo o dia conto delle ragioni per cui ha inteso utilizzare ilcontenuto delle video registrazioni pur avendo riconosciuto che le stesse nonerano presenti nel fascicolo processuale dei giudici di merito.5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in accoglimentodella doglianza, di ordine processuale, comune alle difese dei ricorrenti,concernente la inutilizzabilità, ai fini dell’accertamento della responsabilità degliimputati, del contenuto delle video registrazioni eseguite su iniziativa dellapolizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari le quali, essendo atti diindagine non ripetibili, avrebbero dovuto essere inserite nel fascicolo deldibattimento ai sensi dell’art. 431, comma 1, lett.b, cod. proc. pen. ed esserevalutate nel contraddittorio delle parti ai sensi dell’art.189 cod. proc. pen.Il giudice del rinvio dovrà pertanto procedere, previa eventuale rinnovazionedella prova ai sensi dell’art.603, commi 1 e 3 cod. proc. pen., ad un nuovoesame sulla responsabilità degli imputati in relazione alle singole ipotesi di reatoper le quali è stata pronunciata condanna e dare conto delle valutazioni operatemediante un iter motivazionale che prescinda dal contenuto delle videoregistrazioni, se non acquisite agli atti.5.1. Nell’evidenziare che la valutazione demandata al giudice del rinviorisulta assorbente, in ragione del profilo processuale e metodologico del vizioriscontrato, delle ulteriori doglianze avanzate dai ricorrenti, a seguito di talerinnovata valutazione il giudice distrettuale sarà chiamato altresì a sanare, senecessario, il contrasto tra la statuizione contenuta in dispositivo e gli argomentiutilizzati in motivazione in relazione alla ipotesi di reato di cui al capo 19 bis) acarico di [OSCURATO:PERSONA] e la violazione di legge in cui è incorsa la Corte diappello nella rideterminazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],assumendo quale reato più grave una contestazione per la quale era intervenutaassoluzione, vizi della sentenza impugnata ritualmente dedotti nei motivi diricorso. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezionedella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.il consigliere estensore il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21495/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris