CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 gennaio 1986
Cassazione n. 23672/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] OLGER (CUI 04UVXEL) nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 05/12/2023 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvia al Tribunale di Livorno. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.STOLAJ Olger ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Livorno che, su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, ha applicato nei suoi confronti la pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 20.000 in relazione ad ipotesi di cui all'art.73 dPR 309/90, disponendo la misura di sicurezza dell'espulsione del reo a pena espiata ai sensi dell'art.86 dPR 309/90. 2. Deduce il ricorrente violazione di legge per mancanza della motivazione nella parte in cui il giudice del patteggiamento aveva disposto la misura di sicurezza ricorrendo ad un mero automatismo, senza esprimere qualsiasi valutazione sulla pericolosità del prevenuto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3.Preliminarmente va evidenziato come in tema di misure di sicurezza, la man- cata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pe- ricolosità in concreto del condannato straniero ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limita- tamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valu- tazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (Sez.4, n.13599 del 16/2/2019, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.276255; Sez.3, n.20781 del 7/12/2018, PG/EI Ghazzani, Rv.275530) e da ultimo le Sezioni Unite hanno stabi- lito che la sentenza di patteggiannento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salv 14bme nella specie, si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.Un. n.21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279348). 4. Quanto al merito della censura, la misura di sicurezza risulta applicata dal giudice del patteggiamento in assenza di adirrà motivazione, sia con riferimento alla indicazione dei presupposti applicativi, sia in relazione alla verifica della peri- colosità sociale dell'imputato1 la quale deve essere valutata in concreto e compa- rativamente rispetto alle condizioni personali e familiari del ricorrente, e in rela- zione agli altri criteri di valutazione indicati dall'art.133 cod.pen., in una prospet- tiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare. (Sez.4, n.50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv.261378;Sez.4, n.52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv.271257; Sez.3, n.10749 del 7/02/2023, Jahaj, Rv.284317). 5. Deve pertanto pronunciarsi l'annullamento della impugnata sentenza limi- tatamente alla statuizione concernente a misura di sicurezza dell'espulsione di cui all'art.86 Dpr 309/90 con rinvio al Tribunale di Livorno per nuovo esame sul punto. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'espulsione ex art.86 D.P.R. 9/10/1990 n.309 e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Livorno, in diversa composizione fisica. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2024 Il consigliere e