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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12334/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato con sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Capri del 18/11/2013 condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione con revoca dell'ordine di riduzione in pristino, ritenuto più grave il reato previsto dall'art.349 cod. pen. (capo e) e applicando l'aumento per la continuazione con riguardo ai reati di cui agli artt. 81, comma 1, cod. pen. 44 lett.c) d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (capo a), agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 83 e 95 d.P.R. n.380/2001 e 2

I. r. 7 gennaio 1983 n.9 (capo b) e agli artt. 81 e 734 cod. pen. (capo d).

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, erronea applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per violazione del divieto di reformatio in peius e mancanza di motivazione.

Secondo la ricorrente, a seguito del provvedimento di annullamento emesso dalla Corte di Cassazione con dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.

Igs. 22 gennaio 2004, n.42, la Corte di appello ha correttamente individuato come pena base quella prevista per il reato di cui all'art. 349 cod. pen.

Tuttavia, pur avendo i giudici del rinvio irrogato i medesimi aumenti per la continuazione già applicati dal giudice di primo grado, la pena base è stata determinata in misura pari quasi al doppio del minimo edittale anziché attestarsi sul minimo edittale già applicato dal giudice di primo grado con riguardo al diverso reato di cui all'art.181, comma 1-bis, d.

Igs. n.42/2004 dichiarato prescritto.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio.

4. il ricorso è manifestamente infondato.

4.1. La sentenza n.52043 del 10/05/2017 emessa dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione aveva così statuito «Qualificato il delitto di cui al capo C) della rubrica come contravvenzione ai sensi dell'art. 181, comma 1, d.

Igs. n.42/2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché detto reato è estinto per prescrizione e con rinvio per la rideterminazione della pena ad altra sezione della corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.».

4.2. Il giudice del rinvio, individuato nel reato contestato al capo E) della rubrica il reato più grave, essendo in origine più grave il reato dichiarato prescritto, ha confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la circostanza aggravante di cui all'art.349, comma 2, cod. pen., ha confermato anche l'aumento ai sensi dell'art.81, comma 2, cod. pen. di quindici giorni di reclusione per ciascuno dei tre reati contestati ai capi A), B) e D), e ha determinato la pena base in dieci mesi e quindici giorni di reclusione per il reato di cui al capo E).

La pena base originariamente irrogata per il reato di cui al capo C) era ugualmente pari a dieci mesi e quindici giorni di reclusione e, nel caso in esame, giova evidenziare che il giudice del rinvio ha confermato la pena base originariamente irrogata, non prevedendo la pena pecuniaria che è indicata come congiunta a quella detentiva dalla disposizione di cui all'art.349 cod. pen. 5.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, nel giudizio di rinvio, l'assoluzione per il reato più grave di una continuazione tt 4/1 ut, criminosa au'operarektli di ieto della v reformatio in peiusK nel solo senso che il giudice non possa irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione (Sez. 4, n.13806 del 07/03/2023, Clemente, Rv. 284601 - 01; Sez. 2, n. 2692 del 09/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284301 - 01; Sez. 5, n. 22134 del 19/05/2005, Buonomo, Rv. 232153 - 01).

5.1. Non risulta, dunque, violato il divieto di reformatio in peius in quanto nel caso in esame la pena irrogata per il reato base, pari a dieci mesi e quindici giorni di reclusione, risulta identica alla pena base in precedenza irrogata (Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01; Sez. 3, n. 1957 del 22/06/2017 dep.2018, Vallozzi, Rv. 272072 - 01).

5.2. Per altro verso, considerato che la sanzione prevista dall'art. 349 cod. pen., in virtù del giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen., è pari alla reclusione da sei mesi a tre anni e alla multa da euro 103 a euro 1032, la pena base stabilita nella sentenza impugnata, limitata alla reclusione di mesi 10 e giorni 15, fermo restando l'aumento di 15 giorni per ciascuna delle tre residue contravvenzioni, risulta ampiamente inferiore alla misura media edittale, così da potersi ritenere congruamente motivata con giudizio di «pena equa».

6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato con sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Capri del 18/11/2013 condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione con revoca dell'ordine di riduzione in pristino, ritenuto più grave il reato previsto dall'art.349 cod. pen. (capo e) e applicando l'aumento per la continuazione con riguardo ai reati di cui agli artt. 81, comma 1, cod. pen. 44 lett.c) d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (capo a), agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 83 e 95 d.P.R. n.380/2001 e 2 I. r. 7 gennaio 1983 n.9 (capo b) e agli artt. 81 e 734 cod. pen. (capo d). 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, erronea applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per violazione del divieto di reformatio in peius e mancanza di motivazione. Secondo la ricorrente, a seguito del provvedimento di annullamento emesso dalla Corte di Cassazione con dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'art. 181, comma 1-bis, d. Igs. 22 gennaio 2004, n.42, la Corte di appello ha correttamente individuato come pena base quella prevista per il reato di cui all'art. 349 cod. pen. Tuttavia, pur avendo i giudici del rinvio irrogato i medesimi aumenti per la continuazione già applicati dal giudice di primo grado, la pena base è stata determinata in misura pari quasi al doppio del minimo edittale anziché attestarsi sul minimo edittale già applicato dal giudice di primo grado con riguardo al diverso reato di cui all'art.181, comma 1-bis, d. Igs. n.42/2004 dichiarato prescritto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. 4. il ricorso è manifestamente infondato. 4.1. La sentenza n.52043 del 10/05/2017 emessa dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione aveva così statuito «Qualificato il delitto di cui al capo C) della rubrica come contravvenzione ai sensi dell'art. 181, comma 1, d. Igs. n.42/2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché detto reato è estinto per prescrizione e con rinvio per la rideterminazione della pena ad altra sezione della corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.». 4.2. Il giudice del rinvio, individuato nel reato contestato al capo E) della rubrica il reato più grave, essendo in origine più grave il reato dichiarato prescritto, ha confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la circostanza aggravante di cui all'art.349, comma 2, cod. pen., ha confermato anche l'aumento ai sensi dell'art.81, comma 2, cod. pen. di quindici giorni di reclusione per ciascuno dei tre reati contestati ai capi A), B) e D), e ha determinato la pena base in dieci mesi e quindici giorni di reclusione per il reato di cui al capo E). La pena base originariamente irrogata per il reato di cui al capo C) era ugualmente pari a dieci mesi e quindici giorni di reclusione e, nel caso in esame, giova evidenziare che il giudice del rinvio ha confermato la pena base originariamente irrogata, non prevedendo la pena pecuniaria che è indicata come congiunta a quella detentiva dalla disposizione di cui all'art.349 cod. pen. 5. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, nel giudizio di rinvio, l'assoluzione per il reato più grave di una continuazione tt 4/1 ut, criminosa au'operarektli di ieto della v reformatio in peiusK nel solo senso che il giudice non possa irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione (Sez. 4, n.13806 del 07/03/2023, Clemente, Rv. 284601 - 01; Sez. 2, n. 2692 del 09/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284301 - 01; Sez. 5, n. 22134 del 19/05/2005, Buonomo, Rv. 232153 - 01). 5.1. Non risulta, dunque, violato il divieto di reformatio in peius in quanto nel caso in esame la pena irrogata per il reato base, pari a dieci mesi e quindici giorni di reclusione, risulta identica alla pena base in precedenza irrogata (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01; Sez. 3, n. 1957 del 22/06/2017 dep.2018, Vallozzi, Rv. 272072 - 01). 5.2. Per altro verso, considerato che la sanzione prevista dall'art. 349 cod. pen., in virtù del giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen., è pari alla reclusione da sei mesi a tre anni e alla multa da euro 103 a euro 1032, la pena base stabilita nella sentenza impugnata, limitata alla reclusione di mesi 10 e giorni 15, fermo restando l'aumento di 15 giorni per ciascuna delle tre residue contravvenzioni, risulta ampiamente inferiore alla misura media edittale, così da potersi ritenere congruamente motivata con giudizio di «pena equa». 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il
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