CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 51258/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania con sentenza del 28/11/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania in data 15/9/2015 - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro seimilasettecento di multa per il reato di usura, altresì disponendo la confisca per equivalente dell'immobile in sequestro fino alla concorrenza della somma di 10.296/00 euro -, dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la sentenza. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 578-bis cod. proc. pen.Osserva che la confisca per equivalente, avendo natura sanzionatoria non può essere considerata norma processuale, per cui le modifiche in peius del suo regime normativo non possono avere effetto retroattivo; che, dunque, nel caso di specie l'art. 578-bis cod. proc. pen. non avrebbe potuto giustificare la confisca, tenuto conto della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, quindi, della mancanza di una sentenza di condanna e dell'epoca di commissione dei fatti (dal 2001 al 2006). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Ed invero, la confisca per equivalente era stata disposta dal giudice di prime cure, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 644 cod. pen., in seguito alla condanna per fatti di usura commessi dal 2001 al 2006, mentre nel giudizio di appello il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione senza che a ciò sia conseguita la revoca del provvedimento ablatorio. Ritiene il Collegio che debba, innanzitutto, essere evidenziata la natura anche sanzionatoria della confisca per equivalente, atteso che essa può attingere anche beni acquistati anteriormente o successivamente alla commissione del reato, dunque, beni privi di connotati di pericolosità e di legami di pertinenzialità con l'illecito, per cui ha all'evidenza natura afflittiva: l'oggetto dell'ablazione è rappresentato da una porzione di patrimonio che, in sé, non presenta alcun elemento di collegamento con il reato, con la conseguenza che, in relazione a tale forma di ablazione, si pone la necessità di garantire al destinatario una ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale. Sulla base di questi principi, si è giunti ad affermare che, qualora il giudice abbia dichiarato la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non possa disporre la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, tenuto conto del suo carattere afflittivo e sanzionatorio (Sezioni Unite, n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264435 - 01), mentre può disporre, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto sia rimasto inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sezioni Unite Lucci, Rv. 264434 - 01). Tanto premesso, va, altresì, evidenziato che recentemente le Sezioni Unite di questa Corte (n. 4145 del 29/9/2022, Esposito, Rv. 284209 - 01) - ribadita la natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente (posto che si tratta di una misura di carattere ablativo che il legislatore appronta per il caso in cui, dopo una condanna penale, non sia possibile eseguire la confisca diretta dei beni che abbiano un rapporto di pertinenzialità con il reato), con la conseguenza che rispetto ad essa opera il principio scolpito nell'art. 25, comma 2, Cost. - hanno avuto cura di affermare che l'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, avendo anche natura sostanziale, non si applica ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore, che data 6/4/2018. Ed invero, tutte le norme che alla commissione di un fatto qualificato come reato riconnettono l'effetto della punizione sono "coperte" dalla garanzia costituzionale della irretroattività, mentre sono riservate all'area del diritto processuale penale, regolato dal principio del ternpus regit actum, le norme giuridiche aventi ad oggetto l'attività degli organi statali diretta all'accertamento dello ius puniendi. Ciò significa che il divieto di retroattività delle leggi penali sfavorevoli ricomprende nel concetto di "punizione" e di "legge penale" tutte le norme che incidano negativamente sull'an, sul quantum e sul quomodo della punibilità. Del resto, è stato precisato che «il divieto di retroattività mira ad assicurare al destinatario della norma una ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale per garantirgli, in linea generale, la certezza di libere scelte d'azione e per consentirgli, nell'ipotesi in cui sia instaurato un procedimento penale a suo carico, di compiere scelte difensive sulla base di ragionevoli ipotesi circa i concreti scenari sanzionatori a cui potrebbe andare incontro in caso di condanna (Corte cost., sent. n. 32 del 2021)» (Sezioni Unite Esposito, cit.). In altri termini, una persona accusata di un reato deve poter conoscere già nel momento della commissione del fatto la fattispecie di reato, l'entità della pena e, entro certi limiti, anche le modalità della sua espiazione, in modo tale da poter ragionevolmente prevedere le conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale. Il passaggio ulteriore è che, «quando ad una fattispecie di rilievo processuale conseguono significativi effetti di natura sostanziale produttivi di conseguenze in malam partem i quali impediscono che la fattispecie estintiva della punibilità si realizzi, la disciplina deve ritenersi coperta dal divieto di retroattività a causa della sua valenza sostanziale, pur mediata dalla regola processuale, cosicché la previsione normativa ricade comunque nell'area di applicazione del principio di legalità» (Corte cost., sent. n. 140 del 2021). Peraltro, anche il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. esige che, al momento del fatto commesso, il soggetto abbia non soltanto la necessaria conoscibilità del precetto, ma anche la conoscibilità e prevedibilità della sanzione penale prevista per la relativa violazione. Sotto tale profilo, si osserva altresì che l'art. 7 CEDU appresta uno scudo per assicurare che la norma penale sia "accessibile" per il destinatario„ anche sotto il profilo sanzionatorio e che le conseguenze della condotta siano assistite dal requisito della "prevedibilità" (Corte cost. sent. n. 364 del 1988). Tornando al caso oggetto di scrutinio, osserva il Collego come, allorquando il ricorrente pose in essere le condotte contestate (dal 2001 al 2006), non fosse ragionevolmente prevedibile, al di fuori di una pronuncia di condanna in senso formale, l'applicazione di una sanzione penale, quale la confisca per equivalente, in seguito della commissione del reato di usura; che, alla luce delle considerazioni svolte, non è permesso che il legislatore, modificando la normativa, possa realizzare nei confronti del destinatario un effetto "a sorpresa" e, dunque, imprevedibile, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 7 CEDU e, quindi, con l'art. 117 Cost.; che da ciò discende, per un verso, un obbligo per lo Stato di una preventiva e adeguata informazione sui precetti da osservare nonché su tutte le conseguenze sanzionatone che derivano dalla loro violazione e, per altro verso, il diritto dei cittadini di accedere e calcolare in un preciso arco temporale, ossia al momento in cui è posta in essere la condotta, se e quale comportamento tenere, avendo essi il diritto a non essere sorpresi ex post da estensioni interpretative o da mutamenti dello stato di fatto non conoscibili e, dunque, non prevedibili ex ante; che, quando una disposizione che il diritto interno definisce processuale ha un'influenza sulla severità della pena da infliggere, per la Corte EDU tale disposizione deve essere qualificata come «diritto penale materiale»; che, dunque, la natura anche di diritto sostanziale dell'art. 578-bis cod. proc. pen. rende inapplicabile la disposizione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che tale disposizione ha introdotto. Invero, l'art. 578-bis cod. proc. pen. non è una norma meramente ricognitiva di un principio esistente nell'ordinamento, sebbene non codificato, ma è una norma che ha natura costitutiva in parte qua, in quanto attribuisce il potere, in precedenza precluso al giudice, di mantenere in vita una pena (la confisca per equivalente) che, anteriormente all'introduzione dell'articolo 578-bis cod. proc. pen., non poteva, secondo il diritto vivente, in alcun modo essere applicata nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. In conclusione, «la natura pienamente costitutiva della disposizione di cui all'art. 578- bis cod. proc. pen. esclude che la confisca di valore possa essere retroattivamente applicata a fatti commessi quando, nel caso di estinzione del reato, tale misura non era in alcun modo adottabile nei confronti dell'autore del reato, quand'anche ne fosse stata accertata la responsabilità penale» (Sezioni Unite Esposito, cit.). 1.2 Resta a questo punto da verificare se tra il bene oggetto del provvedimento ablatorio rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, prosciolto per decorso del termine di prescrizione e l'attività illecita vi sia un nesso di derivazione diretta, che consente di considerare i beni disponibili come profitto, in ipotesi aggredibile con confisca obbligatoria-diretta e non con la confisca per equivalente (Sezione 2, 17354 del 8/3/2023, Tinè, Rv. 284529 - 01). Va, invero, evidenziato in proposito che costituisce "profitto" del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo (Sezioni Unite, n. 10280 del 25/10/2007, Miragliotta, Rv. 238700 - 01). Orbene, nel caso di specie, una siffatta indagine non risulta effettuata dalla Corte territoriale. Si impone, dunque, l'annullamento della decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, affinché verifichi se il bene immobile confiscato costituisca il profitto del reato in conte:stazione, per essere stato acquistato con le somme di denaro illecitamente conseguite con l'usura. All'esito di tale verifica, la Corte territoriale disporrà la restituzione del bene vincolato, qualora lo stesso dovesse risultare confiscato "in vece" del denaro, attraverso lo strumento della confisca per equivalente. P. Q. MI. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio s