CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03681/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sua condanna per il reato di furto in abitazione aggravato. Rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto con esso viene dedotta in maniera inedita una violazione di legge relativa ad un punto della decisione di primo grado che non aveva costituito oggetto di devoluzione con il gravame di merito. Va infatti ribadito che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Né rileva eventualmente che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra nel novero di quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609, comma 2, c.p.p., posto che la medesima può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto, come invece accade nel caso di specie, dove, sostanzialmente, viene contestata, ai fini della configurabilità dell'aggravante, la stessa ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito (ex plurimis, Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, in motivazione; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730). Nè, in ragione della mancata devoluzione del punto relativo all'aggravante della destrezza al giudice dell'appello, rileva l'eccepito difetto di motivazione sul medesimo nella sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così d