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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32483/2026

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rte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il motivo, con cui si deduce – ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli artt. 56 e648-bis cod. pen. – l'erronea qualificazione del fatto quale delitto di riciclaggioconsumato anziché tentato, si risolve nella pedissequa reiterazione, sotto diversaveste giuridica, delle medesime doglianze già dedotte con l'atto di appello epuntualmente disattese dalla Corte territoriale; che quest'ultima, conmotivazione congrua e priva di vizi logici, ha accertato – sulla scorta delladeposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e del verbale di sequestro del furgone,che indicava la presenza, all'interno del mezzo, di due pneumatici completi dicerchi in lega già caricati – che il ricorrente, unitamente ad altri soggetti rimastiignoti, era stato sorpreso nell'atto di caricare sul furgone i pneumatici provenientidal veicolo di provenienza furtiva, essendosi un secondo mezzo, con analogocarico, già allontanato dal luogo; che tale accertamento in fatto, non superatodalle evanescenti dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di esame, dimostracome un trasferimento dei beni, sia pure parziale, si fosse già concretamenterealizzato al momento dell'intervento della polizia giudiziaria; che il motivo, neldedurre la configurabilità del tentativo per essere stata l'azione interrotta primadel suo completamento, sollecita in realtà una diversa e non consentitarivalutazione del medesimo compendio probatorio già vagliato dal giudice dimerito, senza confrontarsi con l'accertata, effettiva movimentazione di parte deibeni;che, in tema, il delitto di riciclaggio, quale reato a forma libera, nonrichiede, ai fini della sua consumazione, che l'intera operazione di trasferimentoo di occultamento dei beni sia stata portata a compimento, essendo sufficienteche una parte della condotta idonea ad ostacolare l'identificazione dellaprovenienza delittuosa si sia già concretamente realizzata, potendo la relativacondotta atteggiarsi a reato anche eventualmente permanente ove eseguita conmodalità frammentarie e progressive, senza che ciò ne escluda la configurabilitànella forma consumata (Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Rv. 285909 – 01); che,pertanto, correttamente la Corte territoriale, confermando la qualificazione giàritenuta dal primo giudice, ha escluso la sussistenza della fattispecie tentata,avendo il ricorrente e gli altri soggetti già dato corso, prima dell'intervento deglioperanti, al trasferimento materiale di parte dei pneumatici sul furgone;che, in tema, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motiviche si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il motivo, con cui si deduce – ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli artt. 56 e648-bis cod. pen. – l'erronea qualificazione del fatto quale delitto di riciclaggioconsumato anziché tentato, si risolve nella pedissequa reiterazione, sotto diversaveste giuridica, delle medesime doglianze già dedotte con l'atto di appello epuntualmente disattese dalla Corte territoriale; che quest'ultima, conmotivazione congrua e priva di vizi logici, ha accertato – sulla scorta delladeposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e del verbale di sequestro del furgone,che indicava la presenza, all'interno del mezzo, di due pneumatici completi dicerchi in lega già caricati – che il ricorrente, unitamente ad altri soggetti rimastiignoti, era stato sorpreso nell'atto di caricare sul furgone i pneumatici provenientidal veicolo di provenienza furtiva, essendosi un secondo mezzo, con analogocarico, già allontanato dal luogo; che tale accertamento in fatto, non superatodalle evanescenti dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di esame, dimostracome un trasferimento dei beni, sia pure parziale, si fosse già concretamenterealizzato al momento dell'intervento della polizia giudiziaria; che il motivo, neldedurre la configurabilità del tentativo per essere stata l'azione interrotta primadel suo completamento, sollecita in realtà una diversa e non consentitarivalutazione del medesimo compendio probatorio già vagliato dal giudice dimerito, senza confrontarsi con l'accertata, effettiva movimentazione di parte deibeni;che, in tema, il delitto di riciclaggio, quale reato a forma libera, nonrichiede, ai fini della sua consumazione, che l'intera operazione di trasferimentoo di occultamento dei beni sia stata portata a compimento, essendo sufficienteche una parte della condotta idonea ad ostacolare l'identificazione dellaprovenienza delittuosa si sia già concretamente realizzata, potendo la relativacondotta atteggiarsi a reato anche eventualmente permanente ove eseguita conmodalità frammentarie e progressive, senza che ciò ne escluda la configurabilitànella forma consumata (Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Rv. 285909 – 01); che,pertanto, correttamente la Corte territoriale, confermando la qualificazione giàritenuta dal primo giudice, ha escluso la sussistenza della fattispecie tentata,avendo il ricorrente e gli altri soggetti già dato corso, prima dell'intervento deglioperanti, al trasferimento materiale di parte dei pneumatici sul furgone;che, in tema, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motiviche si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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