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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1978

Cassazione n. 42815/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1978 [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/03/1990 avverso la sentenza del 10/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdat,5>avo a parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata ai predetti la pena concordata tra le parti.

A motivi di ricorso i difensori lamentano quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: inosservanza di legge, contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]: illegalità della pena, violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste; considerato che il vizio riguardante la lamentata illegalità della pena è manifestamente infondato, non trovando riscontro in atti.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1978 [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/03/1990 avverso la sentenza del 10/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdat,5>avo a parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata ai predetti la pena concordata tra le parti. A motivi di ricorso i difensori lamentano quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: inosservanza di legge, contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]: illegalità della pena, violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste; considerato che il vizio riguardante la lamentata illegalità della pena è manifestamente infondato, non trovando riscontro in atti. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 42815/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris