CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20621/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ANGELO;- controricorrente-avverso la sentenza n. 4342/2022 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata indata 22.05.2023, N.R.G. 409/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.05.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22813/2023Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 20621/2026Data pubblicazione 18/06/20261.Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA],volta ad ottenere in via principale l’accertamento della sussistenza di un unicorapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. da maggio2010 ad aprile 2017, l’accertamento della nullità del licenziamento orale e lacondanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno e al pagamento delleretribuzioni e dei trattamenti economici che le sarebbero spettati fino allanaturale scadenza del contratto (31.12.2020), nonché al pagamentodell’indennità mensile di garanzia soppressa a partire da gennaio 2017, allacondanna della società datrice di lavoro alla perequazione del regime ricevutoper il periodo intercorrente da maggio 2010 ad aprile 2017 con l’applicazione deiparametri economici previsti dal richiamato CCNL; in via subordinatal’accertamento della nullità del licenziamento e la condanna della società alrisarcimento del danno commisurato al trattamento di fatto in corso alla datadella risoluzione del rapporto, nonché al pagamento dell’indennità mensile digaranzia ingiustificatamente soppressa a decorrere da gennaio 2017.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di avere sottoscritto tre distinti contratti atermine: il primo da maggio 2010 al 15.12.2014, il secondo (in sostituzione delprimo) dal 17.2.2012 al 15.12.2017 ed il terzo in data 15.12.2015 dicollaborazione coordinata e continuativa con decorrenza dal 1.1.2016 al31.12.2020, assumendo la conversione ex lege del rapporto in contratto dilavoro subordinato data l’insussistenza dei presupposti per ricondurre lafattispecie al contratto a progetto ed in subordine ha chiesto il risarcimento deldanno subito per effetto dell’anticipata cessazione del rapporto, disposta dallacontroparte rispetto alla scadenza convenzionale del 31.12.2020.Aveva inoltre precisato di avere svolto mansioni di operatore telefonico, dal17.2.2012 per la promozione di “prodotti e servizi multi utility (comunicazioni,energia e media), e dal 1.1.2016 per la promozione e vendita dei prodotti“Cassine di Pietra”, azienda veneta specializzata nella vendita di olio e vino;aveva allegato che il contratto del 17.2.2012 aveva previsto la corresponsionedi un’indennità di garanzia di € 450,00 mensili, soppressa con il contrattosottoscritto in data 15.12.2015.Numero registro generale 22813/2023Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 20621/2026Data pubblicazione 18/06/20262. La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dellamedesima della somma di € 600,00 mensili a titolo risarcitorio dal 19.7.2017 al31.12.2020, oltre indennità di garanzia nella misura spettante, oltre interessisulle somme così determinate dalla maturazione al soddisfo.3. Riguardo all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoroe alla domanda di risarcimento del danno per illegittima risoluzione anticipatadel rapporto, la Corte territoriale, condividendo la decisione del Tribunale, haescluso che avesse operato alcuna decadenza.4. Ha ritenuto ricorrenti e validi i progetti allegati ai contratti ed ha pertantoescluso la conversione ope legis dei contratti ai sensi dell’art. 69 d.lgs. n.276/2003; valutate le risultanze istruttorie, ha poi confermato il carattereparasubordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.5. Ha evidenziato che il rapporto di lavoro era cessato in via anticipatarispetto alla scadenza prevista dai contratti per unilaterale volontà del datore dilavoro e che era incontestata la percezione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di unaretribuzione mensile media di € 600,00 nell’ultimo periodo e di un’indennità fissadi garanzia in misura di € 450,00 mensili non più corrisposta dal 15.12.2015.6. Ha pertanto riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] la somma mensile di € 600,00 atitolo risarcitorio dal 19.7.2017, data di cessazione del rapporto, al 31.12.2020,data di scadenza del contratto, nonché l’indennità di garanzia nella misura di €450,00 mensili da gennaio 2017 (come richiesto nel ricorso di primo grado) al31.12.2020.7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazionesulla base di nove motivi, illustrati da memoria.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 434, primo comma, 414 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale accolto laNumero registro generale 22813/2023Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 20621/2026Data pubblicazione 18/06/2026domanda relativa all’indennità di garanzia, non riproposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio di appello.Evidenzia che dalla sentenza impugnata risulta la proposizione di taledomanda nel ricorso di primo grado; sostiene l’inesistenza delle conclusioni nelricorso della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 437, primo comma, 438, primo comma, e 430 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nonché nullità dellasentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.,per avere la Corte territoriale illegittimamente trasformato la condanna genericacontenuta nel dispositivo letto all’udienza di discussione, in una condannaspecifica.Evidenzia la contraddizione tra i due tipi di pronuncia tra il dispositivo e lamotivazione, nonché tra il tenore e la misura delle due pronunce.3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazionedegli artt. 416 e 436 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.Lamenta l’omesso esame delle eccezioni con cui [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudiziodi primo grado aveva contestato la stipula di un contratto in data 15.12.2015,nonché la percezione dell’indennità di garanzia nella misura fissa di € 450,00mensili, nonché della documentazione prodotta a sostegno di tali eccezioni neigradi di merito.4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 cod. civ.Deduce che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcuna prova della sussistenzadel suo diritto all’indennità di garanzia.Evidenzia che dai contratti 2012 e del 2015 prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non sievince la sussistenza di tale diritto, tanto è vero che non le era stata corrispostafino a dicembre 2015, come risulta dai prospetti paga prodotti dalla stessaGiamundo, contraddicendo quanto dedotto nei ricorsi depositati dalla medesima,e che [OSCURATO:SOCIETA] aveva fornito la prova contraria.Numero registro generale 22813/2023Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 20621/2026Data pubblicazione 18/06/20265. Con il quinto motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 cod. civ.Evidenzia che nelle memorie difensive dei gradi di merito [OSCURATO:SOCIETA]aveva eccepito che la [OSCURATO:PERSONA] prima del gennaio 2016 non aveva percepitol’indennità di garanzia tout court, avendo invece percepito in forza del contrattodel 29.12.2015 i compensi previsti dal CCNL di riferimento per i collaboratoritelefonici dei call center del 22.7.2013 e dal contratto collettivo aziendale diprossimità 26.11.2015 (indennità mensile di garanzia pari ad € 450,00 lordi incaso di lavorazione di un minimale di contatti mensili oppure di € 0,25 a contattoutile della durata minima di un minuto, nonché un’indennità variabileprovvigionale in base al fatturato, al netto dei resi, prodotto nell’arco del mesesolare, variabile in relazione a scaglioni di fatturato e a tipologia di cliente).Lamenta l’omesso esame di tale eccezione da parte della Corte territoriale,che ha ritenuto erroneamente incontestate le relative deduzioni della [OSCURATO:PERSONA],nonché l’omesso esame dei prospetti paga prodotti dalla lavoratrice per gli annidal 2012 al 2017.Si duole della violazione del principio dell’onere della prova.6. Con il sesto motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Addebita alla Corte territoriale di non avere esplicitato le ragioni per le qualidal gennaio 2016 alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe spettata l’indennità di garanzia “nonpiù corrisposta a far tempo dalla data di stipula di altro contratto in data15.12.215”.Evidenzia che alcuna norma di legge aveva comportato il diritto dellalavoratrice a continuare a percepire dopo il 31.12.2015 l’indennità di garanzia,asseritamente corrisposta fino a tale data, considerato che dal 1° gennaio 2016Numero registro generale 22813/2023Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 20621/2026Data pubblicazione 18/06/2026i rapporti parasubordinati sono stati regolati da altro tipo di contratto, impostodall’art. 2 d.lgs. n. 81/2015.Sostiene l’insussistenza di un diritto quesito della [OSCURATO:PERSONA] a mantenere untrattamento economico di cui godeva in precedenza.Lamenta la violazione di ogni principio processuale in tema di onere delladomanda e di criteri ai quali il giudice si deve attenere nella pronuncia delprovvedimento decisorio, oltre che di ripartizione dell’onere probatorio nelprocesso civile.Riguardo al risarcimento del danno per anticipata risoluzione, evidenzia cheTelecentro s.r.l. nei gradi di merito aveva contestato sia la sussistenza dellarisoluzione del rapporto da parte sua, sia la misura media del compensopercepito mensilmente dalla [OSCURATO:PERSONA].7. Con il settimo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 434, primo comma e 414 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Lamenta che la sentenza impugnata ha accolto la domanda risarcitoria mairiproposta dalla [OSCURATO:PERSONA].Sostiene l’inesistenza delle conclusioni nel ricorso di primo grado.8. Con l’ottavo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazionedegli artt. 416 e 436 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Evidenzia che la sentenza impugnata non ha indicato la sede in cui sarebbestato acclarato che il rapporto era cessato in via anticipata ed in cui era statadocumentata la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] percepiva una retribuzione mensilemedia di € 600,00.Insiste nel sostenere che [OSCURATO:SOCIETA]. nei gradi di merito aveva contestatola cessazione anticipata del rapporto e la corresponsione di un compenso mensilemedio di € 600,00 alla [OSCURATO:PERSONA].Lamenta l’omesso esame di tali contestazioni, dell’istruttoria svolta e delladocumentazione prodotta.Numero registro generale 22813/2023Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 20621/2026Data pubblicazione 18/06/2026Contesta la veridicità delle circostanze dedotte nel ricorso di primo grado dallaGiamundo riguardo alle modalità di assunta cessazione del rapporto,contestualmente alla cessazione del rapporto della lavoratrice [OSCURATO:PERSONA],le cui domande sono state rigettate dal Tribunale di Napoli con sentenza n.8366/2018, integralmente confermata dalla Corte di Appello di Napoli, passatain giudicato.Evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA] era stata indicata ed escussa come teste in quelgiudizio, come la Simonacci è stata indicata ed escussa come teste dei fattidedotti dalla [OSCURATO:PERSONA].Richiama le dichiarazioni della Simonacci nel suo interrogatorio libero ed insede di deposizione testimoniale, evidenziando che aveva falsamente indicato ladata di cessazione del suo rapporto di lavoro e di quello della [OSCURATO:PERSONA] nel[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed aveva falsamente dichiarato che per i primi due anni entrambeavevano lavorato a Napoli in [OSCURATO:PERSONA]; sostiene l’inattendibilità di taledeposizione, in contrasto con il suo stesso ricorso, con quello della [OSCURATO:PERSONA] econ quanto riferito dalle lavoratrici.Richiama altresì le deposizioni della teste [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA],evidenziando che quest’ultimo aveva affermato di non di avere licenziato le duelavoratrici (le quali avevano invece sollecitato l’invio di una lettera dilicenziamento); sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] non le aveva licenziate, né avevacontestato alla [OSCURATO:PERSONA] la cessazione anticipata dal servizio.9. Con il nono motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazionedegli artt. 416 e 436 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Lamenta l’omesso esame dell’eccezione con cui [OSCURATO:SOCIETA]. nei gradi dimerito aveva contestato la corresponsione di un compenso mensile medio di €600,00 alla [OSCURATO:PERSONA], nonché della documentazione prodotta dalle parti edell’istruttoria svolta.Numero registro generale 22813/2023Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 20621/2026Data pubblicazione 18/06/202610. Il primo, il secondo ed il settimo motivo, che per ragioni di connessionelogica e giuridica vanno trattati congiuntamente, presentano profili diinammissibilità.Al di là della modalità di proposizione delle censure, che denunciano il viziodi ultrapetizione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. (e noncome error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc.civ.), senza dedurre la nullità della sentenza impugnata, tali motivi nonassolvono agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto nontrascrivono integralmente il ricorso di primo grado e l’atto di appello.Tali censure sono comunque infondate.Dalla sentenza impugnata risulta che nel giudizio di primo grado era stataproposta sia in via principale che in via subordinata la domanda volta ad ottenereil pagamento dell’indennità di garanzia e che nel giudizio di appello, in caso diriconoscimento della natura autonoma del rapporto, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ribaditola richiesta subordinata di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del dannoper anticipata risoluzione del rapporto.Dalla medesima sentenza risulta che la [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso di primo gradoaveva chiesto la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dell’indennitàmensile di garanzia soppressa a partire da gennaio 2017 (e dunque unacondanna generica), pur avendo nella parte espositiva del ricorso quantificatotale indennità in € 450,00 mensili, ed avendo dedotto che era stata soppressacon il contratto del 15.12.2015.Da quanto trascritto nel ricorso risulta che nel ricorso di primo grado laGiamundo ha chiesto in via principale la domanda di risarcimento del dannopatito in conseguenza della perdita del posto di lavoro che avrebbe dovutooccupare e tenere fino al 31.12.2020 “perequandolo ai trattamenti economici enormativi del personale inquadrato nel quarto livello del CCNL commercio o aquello doveroso ritenuto più confacente e più perequato”, nonché la condannadella società al pagamento della somma di € 82.095,00, oltre accessori e “riceversi il trattamento economico e normativo del quarto livello del CCNLCommercio… dal maggio 2010 al 19.4.2017 o a quello diverso e distinto ritenutoNumero registro generale 22813/2023Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 20621/2026Data pubblicazione 18/06/2026più adeguato condannando la resistente in via generica al pagamento degliimporti in tal guisa dovuti”.Sempre dal ricorso risulta che nell’atto di appello la [OSCURATO:PERSONA] aveva dedottoche l’”indennità reclamata in ricorso…deve essere riconosciuta come dovuta” edaveva chiesto l’accoglimento della domanda introduttiva del giudizio in viaprincipale ovvero in via gradata con quella reclamata “nella ipotesi in cui siritenga la natura autonoma dello stesso…”.Tanto la domanda risarcitoria quanto la domanda relativa all’indennità digaranzia sono state dunque riproposte nel giudizio di appello.Risulta inoltre che la Corte territoriale ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] alpagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], dell’indennità di garanzia “nella misuraspettante”; in motivazione ha evidenziato che era incontestato e documentatoche la ricorrente nell’ultimo periodo aveva percepito un’indennità fissa digaranzia in misura di € 450,00 mensili, non più corrisposta dalla data di stipuladi altro contratto “in data 15.12.215”.Il giudice di appello ha pronunciato nei limiti della domanda, essendovicorrispondenza tra la richiesta di condanna generica nel ricorso e la condannaemessa nel dispositivo, riferito alla misura spettante di tale indennità.Non sussiste il denunciato contrasto tra dispositivo e motivazione, avendo lasentenza impugnata, dato atto del difetto di contestazione sulla quantificazionedi tale indennità e del periodo in cui era stata percepita per dare contezza delleragioni del riconoscimento di tale emolumento.11. Le censure di omesso esame proposte nel terzo, nel quinto, nel sestonell’ottavo e nel nono motivo, che per ragioni di connessione logica e giuridicavanno trattate congiuntamente, sono inammissibili.L’omesso esame di eccezioni e contestazioni non rientra nel paradigmadell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad unaprecisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli attiprocessuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, aventecarattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).Numero registro generale 22813/2023Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 20621/2026Data pubblicazione 18/06/2026Va inoltre rammentato che «spetta al giudice del merito apprezzare,nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore diuna condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte»(Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).12. Le censure di violazione di legge proposte nell’ambito del sesto motivosono inammissibili.Il motivo difetta di chiarezza, in quanto prospetta genericamente, peraltro aisensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., la violazione di ogniprincipio processuale in tema di onere della domanda.La censura non coglie il decisum, risultando dalla sentenza impugnata che laGiamundo ha fondato le domande riguardanti le differenze di retribuzione suldiritto a percepire il trattamento economico e normativo del quarto livello delCCNL Commercio da maggio 2010 al 19.4.2017, e non sui contratti individuali.Nel prospettare che dal 1° gennaio 2016 i rapporti parasubordinati sono statiregolati da altro tipo di contratto, imposto dall’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, la censuranon si confronta con la sentenza impugnata, che nel caso di specie ha esclusol’eterodirezione delle modalità di tempo e di luogo della prestazione ed haritenuto il carattere parasubordinato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.Inoltre la censura sollecita un giudizio di merito facendo leva sul principio dinon contestazione.13. Le restanti censure sono inammissibili in quanto sollecitano un giudizio dimerito attraverso la rilettura delle risultanze istruttorie.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorsoper cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo,non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).14. Il ricorso va pertanto rigettato.15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 22813/2023Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 20621/2026Data pubblicazione 18/06/202616. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va datoricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misuradel 15% e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 27 maggio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 22813/2023Numero sezionale 2652/2026Numero di raccolta generale 20621/2026Data pubblicazione 18/06/2026