CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 12306/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che i motivi costituiscono censura in fatto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza incorrere in vizi logici e giuridici avendo giustificato la recidiva sulla base di un ineccepibile giudizio di maggiore pericolosità palesatosi a seguito della commissione del reato per il quale si è proceduto; come pure incensurabile è il diniego della prevalenza delle attenuanti c.d. generiche, già benevolmente concesse dal primo giudice ( v. pg. 4 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] AngelØjcostanzo DEF077':..Tf.: !N cArl ELLERLA T.7