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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 16920/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono del tutto genericamente proposte in relazione alla specifica motivazione resa sulla dosimetria della pena e, segnatamente, sulle ragioni per il pur contenuto discostamento dal minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] Angelc4ostanzo DEPOSITATO 1,19ANC mAmrivf Qggi, [OSCURATO:PERSONA] :\

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono del tutto genericamente proposte in relazione alla specifica motivazione resa sulla dosimetria della pena e, segnatamente, sulle ragioni per il pur contenuto discostamento dal minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] Angelc4ostanzo DEPOSITATO 1,19ANC mAmrivf Qggi, [OSCURATO:PERSONA] :\
Sentenza Cassazione n. 16920/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris